TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2023-10-11, n. 202300468
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Testo completo
Pubblicato il 11/10/2023
N. 00468/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00417/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 417 del 2022, proposto da
IT NI IO, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Roberto Colagrande, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in L'Aquila, via G. Verdi n. 18;
contro
Commissario Straordinario Esecuzione Decisione Commissione Europea, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato de L’Aquila, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;
per l’annullamento
del silenzio inadempimento serbato dal Commissario Straordinario per l’Esecuzione della Decisione della Commissione Europea sulla “ richiesta di auto-tutela e rimessione in termini o diretta archiviazione posizione ” presentata dal ricorrente il 23 dicembre 2021 in relazione al provvedimento commissariale (notificatogli in data 23 luglio 2020) di recupero degli aiuti di Stato di cui alla Misura SA.35083 (2012/C) (ex 2012/NN) dichiarati incompatibili con il mercato interno dalla decisione della Commissione Europea C(2015)5549 final del 14 agosto 2015;
e per l’accertamento dell’obbligo del medesimo Ufficio Commissariale di provvedere sulla citata richiesta e per la conseguente correlata condanna a provvedervi entro un termine all’uopo attribuito.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Commissario Straordinario per l’Esecuzione della Decisione della Commissione Europea e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2023 il dott. Massimo Baraldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
In relazione al sisma del 6 aprile 2009, il Governo italiano ha disposto a favore dei cittadini e delle imprese ubicate sul territorio colpito dal sisma (c.d. “cratere” di cui al DPCM 16 aprile 2009, n. 3) la sospensione e il differimento del versamento dei tributi e dei contributi previdenziali fino al 30 novembre 2009 (v. OPCM nn. 3753 e 3754 del 9 aprile 2009 e n. 3780 del 6 giugno 2009; decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con legge 24 giugno 2009, n. 77).
Tale termine, stante il perdurare dello stato di emergenza derivante dal sisma, è stato successivamente prorogato fino al 16 dicembre 2011 (DPCM del 16 agosto 2011).
A chiusura di tale regime di sospensione e differimento il Legislatore è intervenuto con la legge n. 183 del 12 novembre 2011 disponendo, all’art. 33, comma 28, che: “ Per consentire il rientro dall'emergenza derivante dal sisma che ha colpito il territorio abruzzese il 6 aprile 2009, la ripresa della riscossione di cui all'articolo 39, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in centoventi rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2012. L'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto al 40 per cento ”. (di seguito l’“Aiuto”).
Di questa norma di chiusura del regime disposto per effetto del sisma e nell’emergenza post-sismica hanno potuto confidare, sin dal momento della pubblicazione (avvenuta in data 14 novembre 2011), le imprese del c.d. cratere tra cui la ditta NI IO, odierna ricorrente.
Tuttavia la Commissione UE ha pubblicato, in data 14 agosto 2015, la Decisione C(2015) 5549 final con cui ha dichiarato l’Aiuto “incompatibile” con il mercato interno ed ha ordinato allo Stato italiano di recuperare l’Aiuto “ entro quattro mesi dalla data della notifica ” e maggiorato degli interessi dalla percezione fino alla data dell’effettivo recupero.
Successivamente, con DPCM del 14 novembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 57 del 9 marzo 2018, è stata nominato il Commissario Straordinario (nella persona del
Direttore Regionale per l’Abruzzo dell’Agenzia delle Entrate) per l’adozione di ogni provvedimento necessario per dare esecuzione alla predetta decisione, limitatamente alla richiamata misura di aiuto.
In esecuzione dell’art. 3 del DPCM (quanto alla “ procedura per l’attuazione della decisione di recupero ”) la ditta ricorrente ha ricevuto via p.e.c. la nota commissariale del 27 marzo 2018, con la quale si rappresentavano in apposita tabella i dati e le informazioni ricevute in via amministrativa qualificandoli come “ aiuti (…) per cui si rende necessario attivare il relativo procedimento di recupero ” e riferiti all’attività della interessata - che esercita attività di autotrasporto nel territorio aquilano per conto di un unico fornitore - per sisma 2009 pari ad euro 57.967,70 rispetto ai quali si sarebbe dovuto verificare di non aver sforato la soglia del c.d. de minimis ; in tal senso, si comunicava l’avvio del procedimento di recupero precisando che l’impresa avrebbe potuto dimostrare l’esistenza di “ un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti... in seguito alle calamità naturali in oggetto e l’aiuto di Stato concesso a norma delle misure in esame ”.
Con la stessa comunicazione il Commissario Straordinario ha invitato l’impresa a presentare, a pena di