TAR Bari, sez. I, sentenza 2024-07-31, n. 202400916

CS
Rigetto
Sentenza
25 febbraio 2025
TAR Bari
Ordinanza collegiale
15 febbraio 2024
TAR Bari
Sentenza
31 luglio 2024
TAR Bari
Decreto cautelare
10 luglio 2023
TAR Bari
Ordinanza cautelare
21 luglio 2023
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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2024-07-31, n. 202400916
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202400916
Data del deposito : 31 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/07/2024

N. 00916/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00793/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 793 del 2023, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS- , rappresentati e difesi dall'avvocato Euplio Mastrangelo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di AN RO, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Guglielmo Pezzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

dell’ordinanza n. 160 del 6 luglio 2023 a firma del dirigente dell’Area I - Area patrimoniale - Servizio patrimonio e demanio, del Comune di AN RO, notificata in data 6 luglio 2023;

di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale comunque lesivo degli interessi della ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di AN RO;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2024 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

I ricorrenti affermano:

- di essere esercenti di uno spettacolo viaggiante e di essere collocati nel comune di AN RO, alla via -OMISSIS-, oramai da circa sei anni, con il proprio caravan con postazione fissa, di cui pagherebbero le utenze della energia elettrica;

- che in data in data 26.6.2023, gli assistenti sociali di AN RO (FG), intervenuti presso il suddetto indirizzo avrebbero accertato che i ricorrenti sono stabili e che -OMISSIS- avrebbe problemi di salute, con necessità di terapie e cure e impossibilità di spostamenti fisici, che la esporrebbero a stress sia fisico che soprattutto psicologico.

L’Amministrazione con l’atto in epigrafe ha ingiunto lo sgombero dell’area.

Esso è stato impugnato con i seguenti motivi:

violazione e/o falsa applicazione degli artt. 822 e 823 cod. civ. e 474 c.p.c. - eccesso di potere per erroneo presupposto di fatto e di diritto - difetto d’istruttoria – difetto di motivazione.

Il provvedimento di sgombero non indicherebbe la fonte astratta del potere di emettere ordinanze di autotutela possessoria (gli artt. 822 ed 823 cod. civ.), né le circostanze legittimanti l’esercizio di tale potere derogatorio delle norme comuni.

In presenza di beni appartenenti al patrimonio disponibile, l’Amministrazione proprietaria non potrebbe recuperarne il possesso in regime di autotutela esecutiva ex art. 823, secondo comma, cod. civ., in quanto dovrebbe avvalersi dei mezzi ordinari di tutela previsti dal codice civile.

Il Comune avrebbe dovuto rivolgere un invito al rilascio dell’immobile, al quale l'ente potrebbe far seguire – in caso di mancato rilascio – una ordinaria azione civile.

Gli atti amministrativi di sgombero di un bene del patrimonio disponibile, quindi, sarebbero nulli, perché adottati in assoluta carenza di potere, e come tali sarebbero inefficaci ed insuscettibili di essere portati ad esecuzione in via amministrativa.

La P.A. in caso di bene appartenente al patrimonio disponibile agirebbe iure privatorum , al di fuori dell'esplicazione di potestà pubblicistiche di autotutela, esercitabili esclusivamente in relazione ai beni demaniali e patrimoniali indisponibili.

Vi sarebbe, inoltre, una violazione d’istruttoria che riguarderebbe i destinatari dell’atto sulla base di quanto dedotto in ordine all’attività svolta dal medesimo Ente a mezzo gli assistenti sociali.

Il Comune di AN RO si è costituito in giudizio, eccependo che ove si concordasse con quanto dedotto dai ricorrenti in ordine alla circostanza che l’ordinanza avrebbe ad oggetto beni del patrimonio disponibile (e non di quello demaniale), sussisterebbe il difetto di giurisdizione del g.a. in favore del giudice ordinario.

Nel merito, il comune, dopo aver ricostruito la disciplina normativa e le determinazioni adottate in ordine alla costituzione nel proprio territorio di uno spazio pubblico da adibire all’allocazione degli “Spettacoli viaggianti”, dubita che sussistano elementi favorevoli al permanere continuativo dei ricorrenti all’interno dell’area comunale in questione, in quanto gli stessi vivrebbero stabilmente nel caravan parcheggiato. L’assenso comunale a tale allocazione sarebbe scaduto il 31 dicembre 2021, e sarebbe stato condizionato allo svolgimento dell’attività di luna park, che non sarebbe più stata svolta dal periodo giugno-luglio 2023, come risulterebbe dagli accertamenti eseguiti dagli

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