TAR Bari, sez. II, sentenza 2020-04-27, n. 202000568
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Pubblicato il 27/04/2020
N. 00568/2020 REG.PROV.COLL.
N. 01495/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1495 del 2013, proposto da
Banca di credito cooperativo di Alberobello e Sammichele di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati D A e G P, con domicilio digitale come da PEC iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);
contro
Comune di Alberobello, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato P C, con domicilio digitale come da PEC iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);
nei confronti
Alberobello Rinnovamento s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita;
per l'annullamento
“- della determinazione del responsabile dell'area tecnica del Comune di Alberobello n. 176 del 21.06.2011, conosciuta il 05.11.2013, e di tutti gli atri atti e/o provvedimenti ivi menzionati ed allo stato non conosciuti, tra cui la delibera G.M. n. 76/2011 e la nota R.U.P. prot. n. 8822/2011;
- nonchè per l'annullamento di ogni altro atto e/o provvedimenti presupposto e/o conseguente e/o comunque connesso con quelli gravati;nonché per il risarcimento dei danni derivati dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Alberobello;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2020 l’avv. Donatella Testini e uditi per le parti i difensori avv. G P e avv. Tommaso Romito, su delega dell'avv. P C;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto in data 12 febbraio 2007, il Comune di Alberobello affidava in concessione alla CO.GE.IN Conglomerati s.r.l. la progettazione esecutiva, la realizzazione e la gestione funzionale ed economica del mercato coperto di via Barsento e del parcheggio interrato in largo Martellotta. Il Comune si impegnava a costituire il diritto di superficie su alcune delle realizzande strutture e a trasferire la proprietà del suolo sul quale era prevista la costruzione del corpo cilindrico destinato a bar ristorante in via Barsento.
La concessionaria assumeva l’impegno di realizzare l’opera pubblica in 700 giorni dalla consegna dei lavori, avvenuta in data 22 giugno 2007.
Le procedure di esproprio erano state delegate alla concessionaria cui faceva carico anche l’onere di corrispondere le somme necessarie all’acquisizione delle aree interessate.
Con scrittura privata autenticata per notar Petrera in data 6 maggio 2008 (rep. n. 22643/82901), registrata a Bari il 9 maggio 2008 al numero 10402, la CO.GE.IN. s.r.l. cedeva alla società SOGEIN – Società generali s.p.a. il ramo d’azienda denominato “Edilizia civile Bari e provincia” nel quale era ricompreso il rapporto oggetto della convenzione del 12 febbraio 2007;subentro del quale il Comune prendeva atto con determinazione n. 97 del 29 maggio 2008.
Il procedimento ablatorio dei suoli interessati dall’intervento si concludeva con la cessione volontaria della porzione di suolo sita in Alberobello alla contrada Pudicino da parte dei comproprietari in favore del Comune con atto per notar Petrera del 21 settembre 2009.
Con il medesimo atto il Comune, in adempimento della convenzione del febbraio 2007, costituiva in favore della concessionaria SOGEIN il diritto di superficie per la durata di anni 99 sulla porzione del piano interrato del nuovo mercato coperto da destinarsi a box e depositi, della superficie di circa mq 1.045,70;il diritto di superficie per la durata di anni 30 su 11 box commerciali del nuovo mercato coperto da riservare prioritariamente agli attuali affittuari del vecchio mercato coperto, nonché su 12 box commerciali del nuovo mercato coperto da assegnare a nuovi utenti, comprese le relative aree comuni per una superficie complessiva di circa 1.321,30 mq.;trasferiva la piena proprietà del corpo cilindrico centrale su tre livelli destinato a bar ristorante per una superficie di circa 1.375 mq.
Con atto per notar Petrera del medesimo 21 settembre 2009 (rep. n. 24332;racc. n. 9356), registrato a Bari il 23 settembre 2009 al n. 18898, la banca ricorrente concedeva alla concessionaria SOGEIN la somma di euro 1.550.000 a titolo di mutuo ex articolo 38 del T.U.B., con erogazione di euro 1.154.200,00 alla stipula e della residua somma a stato di avanzamento lavori “per il completamento degli immobili destinati a fungere da cauzione”.
Ai sensi dell’articolo 5 dell’atto di mutuo, infatti, la SOGEIN, a garanzia de totale pagamento di tutto quanto dovuto alla banca in dipendenza del muto concesso, concedeva ipoteca sulla proprietà, in parte piena e in parte superficiaria, di tutti gli immobili pervenuti dal Comune e innanzi descritti.
L’articolo 1 del contratto di mutuo ne prevede lo scopo di finanziamento del completamento dei suddetti immobili cauzionali.
Ad ulteriore garanzia della restituzione delle somme mutuate, il medesimo 21 settembre 2009, la SOGEIN ha ceduto pro solvendo alla banca ricorrente l’intero ammontare del credito futuro che vanterà nei confronti del Comune in ragione della convenzione del 20 febbraio 2009 e che “verrà ad esistenza a far tempo dalla emissione delle fatture in data successiva a quella di sottoscrizione di questo atto in dipendenza del completamento delle opere relative alla realizzazione del Nuovo Mercato Coperto di Alberobello”, sino alla concorrenza di euro 253.100,84.
La cessione è stata notificata al debitore ceduto in data primo ottobre 2009.
Con determina n. 176 del 21 giugno 2011, constatati inadempimenti e ritardi della concessionaria nell’esecuzione dei lavori, il Comune dichiarava la risoluzione e contestualmente la revoca della convenzione del 12 febbraio 2007 “ai sensi del comma 6 dell’art. 136 del decreto legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii. – art. 119, comma 6 del D.P.R: 554/1999 – nonché DPR 554/1999 – nonché ai sensi degli artt. 34 e 37 del richiamato contratto di concessione…”, precisando che “gli effetti della risoluzione non potranno non riguardare, ove necessario, anche la Alberobello Rinnovamento s.r.l.”.
Quest’ultima società, infatti, era subentrata alla SOGEIN in tutti i rapporti attivi e passivi relativi ai cespiti cauzionali in forza della scissione parziale del 14 dicembre 2010.
Avverso il predetto atto di risoluzione e revoca insorge la parte ricorrente, deducendone l’illegittimità per non essere stato previamente informato dal Comune delle contestazioni mosse al concessionario (onde consentirle d’impedire la risoluzione del rapporto, designando un’impresa che potesse subentrare nella concessione) in violazione sia dell’articolo 34 della convenzione del 12 febbraio 2007 sia dell’articolo 37- octies della legge n. 104 del 1994, applicabile ratione temporis .
Conclude per l’annullamento dell’atto gravato e per il risarcimento del danno subito.
Il Comune intimato, costituitosi in giudizio, ha eccepito, in rito, la tardività del gravame, deducendo di aver comunicato alla ricorrente la delibera di risoluzione n. 176 del 21 giugno 2001 con nota prot. n. 4153 del 2012 e, nel merito, l’infondatezza dell’avversa pretesa.
La controinteressata, ancorché ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita.
Previo deposito di ulteriore memoria da parte della ricorrente, la causa viene ritenuta per la decisione alla pubblica udienza del 28 gennaio 2020.