TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-02-19, n. 202403221

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-02-19, n. 202403221
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202403221
Data del deposito : 19 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/02/2024

N. 03221/2024 REG.PROV.COLL.

N. 05894/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5894 del 2015, proposto da C M, rappresentato e difeso dagli avvocati F R e M P, con domicilio digitale come da PEC registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per l'annullamento

- del decreto Ministeriale emesso dal Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, il 26 febbraio 2015, pubblicato in G.U. 4^ Serie Speciale "Concorsi ed Esami" n. 16 dei 27 febbraio 2015, con il quale è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di 80 posti di commissario del ruolo deí commissari della Polizia di Stato, e dunque del Bando concorsuale emanato con il suddetto D.M., fra l'altro nella parte in cui, all'art. 2, comma i, lett. d), è stato previsto tra i requisiti per l'ammissione “non aver compiuto i 32 anni di età”;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, anche allo stato non conosciuto, compresi: il provvedimento di esclusione dalla procedura concorsuale nei confronti del ricorrente, ove già adottato e non conosciuto;
- il D.M. 6 aprile 1999, n. 115, emanato da! Ministero dell'Interno, fra l'altro nella parte in cui, all’art. 3, o. 1, è stato previsto che "la partecipazione al concorso pubblico per la nomina a vice commissario di polizia in prova è soggetta al limite massimo di età di anni trentadue";
- il D.M. 2 dicembre 2002, n. 276, emanato dai Ministero dell'Interno, fra l'altro nella parte in cui, all'art. 2, c. 2, lett. a), si è previsto che "per la partecipazione ai concorsi per l'accesso al ruolo dei commissari, oltre ai requisiti di cui al comma 1, sono previsti i seguenti: a) limite di età stabilito dal D.M. 6 aprile 1999, n. 115 del Ministro dell'Interno, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127”.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 novembre 2023 il dott. Filippo Maria Tropiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale del 26 febbraio 2015 con il quale è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed esame a 80 posti di commissario del ruolo dei Commissari della Polizia di Stato, nella parte in cui, all’articolo 2, lett. d), si prescrive, quale requisito di partecipazione, di non avere compiuto i 32 anni di età.

L’istante ha lamentato l’irragionevolezza del ridetto limite di età, previsto dal bando e, dunque, il provvedimento di esclusione, seppure dichiari “ove già adottato e non conosciuto”, articolando specifici motivi di diritto, con il quale ha denunciato vizi di violazione di legge ed eccesso di potere. Si è costituita l’amministrazione intimata, depositando documentazione, anche in adempimento dell’ordinanza istruttoria n. 6906/2022.

La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza di smaltimento del 24 novembre 2023.

Tanto sinteticamente premesso in fatto, si rileva l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, già eccepita dall’Amministrazione nella nota depositata in data 10 ottobre 2023 e, in ogni caso, oggetto di avviso ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a, come riportato a verbale, atteso che - dagli atti di causa - non risulta che il ricorrente abbia impugnato il decreto ministeriale adottato in data 25 novembre 2015 di approvazione della graduatoria definitiva di merito del concorso de quo (ordinario provvedimento finale della procedura selettiva de qua), pubblicata in data 1 dicembre 2015 sulla Gazzetta Ufficiale, e, in ulteriore aggiunta, abbia proceduto a notificare il ricorso ad almeno un controinteressato.

In ragione, tra l’altro, dell’obbligo di rispettare doveri di ordinaria diligenza, il Collegio ravvisa, dunque, validi motivi per affermare che il candidato ad un concorso pubblico che intenda contestare provvedimenti idonei di per sé – come, peraltro desumibile dalle censure formulate - a determinare la sua inevitabile esclusione dal concorso e, conseguentemente, il mancato inserimento nella graduatoria finale dei vincitori, ha l’onere di impugnare anche quest’ultimo provvedimento ai fini della procedibilità del ricorso.

Ed invero, non si può ritenere che un eventuale annullamento del provvedimento di esclusione possa avere un effetto caducante della graduatoria stessa;
la mancata impugnazione della graduatoria finale si risolve in un profilo di improcedibilità del ricorso rivolto avverso il provvedimento di esclusione dallo stesso in quanto, per i pubblici concorsi, l’atto finale costituito dalla delibera di approvazione della graduatoria, pur appartenendo alla stessa sequenza procedimentale in cui si colloca l’atto che determina la lesione del ricorrente, non ne costituisce conseguenza inevitabile atteso che la sua adozione implica nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, anche di una pluralità di soggetti terzi rispetto al rapporto in origine controverso.

In ogni caso, anche nel merito, il ricorso è infondato.

Deve precisarsi come la questione rimessa alla Corte di Giustizia Ue dal Consiglio di Stato, con ordinanza n. 3272/2021, non riguardi il caso di cui è causa, ma la diversa ipotesi dell’abbassamento del limite di età da 32 a 30, come previsto dal d.m. 13 luglio 2018 n. 103, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 7 settembre 2018.

Ne deriva l’irrilevanza della questione con riferimento alla presente vertenza.

Nel caso di specie, si osserva che l’età massima di 32 anni richiesta dal bando sia previsione perfettamente ragionevole, considerate le mansioni che devono essere svolte dai commissari di Polizia, caratterizzate sotto il profilo dell’adeguatezza psico-fisica, la quale, verosimilmente, diminuisce col trascorre del tempo e può essere presuntivamente ancorata a determinati limiti di età, anche considerando la necessaria progressione di carriera dei funzionari.

Alcun vizio di legittimità è dunque ravvisabile nella previsione amministrativa del bando, né nella normativa di riferimento sottostante.

Il requisito richiesto è, si ribadisce, del tutto proporzionato all’impegno richiesto dalle particolari condizioni in cui si trovano ad operare i detti funzionari.

Per quanto sopra esposto, il ricorso deve dunque essere dichiarato improcedibile e comunque infondato nel merito.

Sussistono, tuttavia, i presupposti di legge per compensare le spese di dalle parti in causa

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