TAR Roma, sez. V, sentenza 2023-06-20, n. 202310455

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. V, sentenza 2023-06-20, n. 202310455
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202310455
Data del deposito : 20 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/06/2023

N. 10455/2023 REG.PROV.COLL.

N. 09630/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9630 del 2017, proposto da R.I.D.A. Ambiente S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati H B, F F, G F e G I, con domicilio eletto presso lo studio legale Bonura Fonderico in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 173;

contro

Regione Lazio, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato T C, con domicilio eletto in Roma, via Marcantonio Colonna, 27;
Roma Capitale, in persona del Sindaco metropolitano, rappresentata e difesa dagli avvocati A R e A C, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
Città Metropolitana di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa in sostituzione del precedente difensore, dall’avvocato Maria Della Monaca, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Roma, Via IV Novembre n.119/A nella sede dell’Avvocatura della Città metropolitana di Roma Capitale;
Ama S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Damiano Lipani, Francesca Sbrana e Anna Mazzoncini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Damiano Lipani in Roma, via Vittoria Colonna 40;
Asl Roma 2, in persona del Direttore generale pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Gabriella Mazzoli e Maria Cristina Tandoi con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura aziendale in Roma, Via Maria Brighenti,23 edificio B;
Arpa Lazio, non costituita in giudizio;

nei confronti

-OMISSIS- &
Co S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Chiara Fiore, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;

per la declaratoria

di nullità e/o l'annullamento dei seguenti atti e provvedimenti:

1) determinazione della Regione Lazio, Direzione Risorse Idriche, Difesa del Suolo e Rifiuti, 10 luglio 2017, n. G09527, recante ad oggetto “-OMISSIS- e Co. S.r.l. – Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del Titolo III – bis, Parte Seconda, del d.lgs. 152/2006, e s.m.i. per l'installazione sita in Roma, via di Rocca Cencia, 273, categoria di attività: 5.3., b), 2), allegato VIII, Parte Seconda, D. lgs. 152/2006, e s.m.i.” (in

BURL

20.7.2017, n. 58, s.o. n. 2);

2) ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché ignoto, tra cui in particolare la determinazione della Regione Lazio, Direzione Risorse Idriche, Difesa del Suolo e Rifiuti 27 giugno 2017, n. G09021, recante ad oggetto “ Determinazione conclusiva del procedimento amministrativo relativo al 2 rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del Titolo III - bis, Parte Seconda, del D. lgs. 152/2006, e s.m.i. per l'installazione sita in Roma, via di Rocca Cencia, 273, categoria di attività: 5.3., b), 2) (Allegato VIII, Parte Seconda, D. lgs. 152/2006, e s.m.i.). Proponente: -OMISSIS- e Co. S.r.l. (già CO.LA.RI.) ” (in

BURL

11.7.2017, n. 55, s.o. n. 1), nonché le presupposte deliberazioni delle conferenze di servizi e gli atti di consenso comunque denominati, ivi menzionati;

3) ogni altro atto e/o provvedimento lesivo menzionato nel prosieguo del ricorso;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio, di Roma Capitale, di -OMISSIS- &
Co S.r.l., della Città Metropolitana di Roma, di Ama S.p.A. e della Asl Roma 2;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa R P nell'udienza pubblica del giorno 22 marzo 2023 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La

RIDA

Ambiente S.r.l., nella asserita qualità di titolare di un impianto rifiuti solidi urbani (RSU) (finalizzato alla produzione di Combustibile Solido Secondario- CSS) ed operante a servizio dei comuni dell’ATO Latina, con il ricorso all’esame, al dichiarato fine di impedire fenomeni di distorsione del mercato, agisce per la declaratoria di nullità e/o l'annullamento della determinazione del 10 luglio 2017, n. G09527 con la quale la Regione Lazio ha rilasciato, in favore della società alla -OMISSIS- e Co. S.r.l., odierna controinteressata, l’Autorizzazione Integrata ambientale per le operazioni di gestione (R13 e R12) limitatamente ai rifiuti contraddistinti dal CER 20.03.01 (rifiuti urbani non differenziati) nell’impianto sito in Roma, via di Rocca Cencia.

2. Parte ricorrente ha impugnato altresì gli atti presupposti, connessi e consequenziali e, in particolare la determinazione regionale (n. G09021 del 27 giugno 2017) conclusiva del procedimento amministrativo di rilascio dell’anzidetta AIA, nonché le presupposte deliberazioni delle conferenze di servizi e gli atti di consenso comunque denominati.

3. Questi i motivi di ricorso:

I. Violazione e falsa applicazione di legge (in particolare, artt. 67, 83, 86, 89-bis, 91 del d.lgs. 159/2011). Violazione dei principi di buon andamento, di imparzialità e di buona amministrazione (art. 97 Cost.;
art. 41, Carta di Nizza;
art. 1, legge 241/1990). Eccesso di potere sotto svariati profili, e in particolare per difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, travisamento e sviamento;

II. Violazione e falsa applicazione di legge (Parte II, artt. 5, 6, 9, 10, 20 segg., 26, e 29 e All. III, lett. o), e All. IV, lett. z.b, nonché Parte IV, art. 183, lett. s) e t), Allegato C, lett. R3 e R12, nota 7, d.lgs. 152/2006;
cap. 6, § 4.1., dell’Allegato alla D.G.R. 239 del 18.4.2008). Violazione e falsa applicazione dell’art. 29, d.lgs. 46/2014. Violazione dei principi di buon andamento, di imparzialità e di buona amministrazione (art. 97 Cost.;
art. 41, Carta di Nizza;
art. 1, legge 241/1990). Eccesso di potere sotto svariati profili (in particolare, difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento, illogicità, contraddittorietà, sviamento, disparità di trattamento).

III. Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 1 e 3, legge 241/1990;
Parte II, artt. 5, 29-bis e segg., Allegati XI e XII-bis, d.lgs. 152/2006). Violazione e falsa applicazione del D.M. 31.1.2005, del D.M. 29.1.2007 e della circolare ministeriale 42448-GAB del 06.08.2013. Violazione e falsa applicazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti (D.C.R. 14/2012). Violazione dei principi di buon andamento, di imparzialità e di buona amministrazione (art. 97 Cost.;
art. 41, Carta di Nizza;
art. 1, legge 241/1990). Eccesso di potere sotto svariati profili (in particolare, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, contraddittorietà, travisamento, sviamento, disparità di trattamento).

IV. Violazione e falsa applicazione di legge (art. 29, L.R. 27/1998). Violazione e falsa applicazione della D.G.R. 516/2008 e del Piano regionale di gestione dei rifiuti (D.C.R. 14/2012). Violazione dei principi di buon andamento, di imparzialità e di buona amministrazione (art. 97 Cost.;
art. 41, Carta di Nizza;
art. 1, legge 241/1990). Eccesso di potere sotto svariati profili (in particolare, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, contraddittorietà, travisamento, sviamento, manifesta e irragionevole disparità di trattamento).

4. In sintesi, la Regione Lazio, a fronte dell’esistenza di una interdittiva antimafia (cfr. il contenzioso definito con la sentenza del Consiglio di Stato n. -OMISSIS-) emessa in danno del Gruppo CO.LA.RI., proprietario dell’impianto concesso in locazione alla controinteressata, avrebbe dovuto richiedere preventivamente una informativa antimafia interdittiva aggiornata. Ciò anche in considerazione del fatto che la tariffa di accesso (applicata a carico dei comuni conferenti) costituirebbe la provvista di somme che, a sua volta, la -OMISSIS- è tenuta a corrispondere al proprietario-locatore dell’impianto a titolo di canone, così sostanzialmente eludendo, secondo la prospettazione ricorsuale, il divieto per il soggetto interdetto di intrattenere rapporti giuridici ed economici con le pubbliche amministrazioni.

4.1. Il progetto assentito non sarebbe in ogni caso stato sottoposto a preventiva VIA e comunque non farebbe alcun riferimento alla valutazione di conformità alle migliori tecniche disponibili (best available techniques - BAT) e ai BREF (BAT reference documents) in materia di trattamento e recupero dei rifiuti o, da ultimo, al D.M. 29.1.2007.

La Regione, inoltre, avrebbe introdotto, in violazione di legge, nell’atto censurato una serie di prescrizioni di favore per l’impianto oggetto di causa (mancata previsione della fossa di stoccaggio, mancato riferimento agli standard minimi di recupero della frazione secca combustibile (CSS) e di riduzione dei rifiuti da smaltire in discarica, prescritti dalla disciplina di settore;
omessa previsione del monitoraggio periodico dell’attività;
previsione di valori limite delle emissioni odorigene più elevati rispetto a quelle ai quali sarebbe stato imposto l’impianto della ricorrente;
mancato accertamento dell’effettiva condizione dello stato di inquinamento del sottosuolo e delle acque sotterranee;
la possibilità di presentare il prescritto adeguamento delle garanzie finanziarie ex post senza subordinare alla prestazione delle stesse né l’efficacia dell’AIA né l’inizio della messa in esercizio dell’impianto;
la previsione, infine, di una tariffa di accesso ingiustificatamente più elevata e sproporzionata rispetto alla tipologia di trattamento svolto (solo meccanico) e alla potenzialità autorizzata.

4.2. Sarebbe stata, altresì, prevista altresì una “tariffa provvisoria” di accesso, consentendo alla controinteressata, pur in difetto dei presupposti di legge, di operare sul mercato del trattamento dei RSU e di contrarre con i comuni conferenti, con tariffa “a preventivo”.

5. Precisa, infine, parte ricorrente, in punto di legittimazione ed interesse, che, a causa dei provvedimenti gravati, che consentono alla controinteressata di operare sul mercato laziale del trattamento dei RSU, la

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