TAR Reggio Calabria, sez. I, decreto decisorio 2012-07-20, n. 201201711
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N. 01711/2012 REG.PROV.PRES.
N. 02861/2000 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 2861 del 2000, proposto da:
B A, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Cordova, con domicilio eletto presso Giuseppe Cordova Avv. in Reggio Calabria, via G. Spagnolio, 22;
contro
Questore di Reggio Calabria, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;Ministero dell'Interno;
per l'annullamento
del decreto del Questore della Provincia di Reggio Calabria, datato 3.7.2000 notificato il 7.10.2000, con il quale è stata rigettata l' istanza, presentata dal ricorrente in data 2.2.1999, tendente ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 16.10.1998.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 20 novembre 2000;
Visto l’art. 1 comma 1, dell’Allegato 3 al Decreto Leg.vo 2 luglio 2010 n. 104, in base al quale “nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice, le parti presentano una nuova istanza di fissazione di udienza, sottoscritta dalla parte che ha rilasciato la procura di cui all’art. 24 del codice e dal suo difensore, relativamente ai ricorsi pendenti da oltre cinque anni e per i quali non è stata ancora fissata l’udienza di discussione. In difetto, il ricorso è dichiarato perento con decreto del Presidente”;
Rilevato che, nella specie, l’istanza di cui sopra non è stata presentata, per cui deve essere dichiarata la perenzione del ricorso in epigrafe.