TAR Reggio Calabria, sez. I, decreto decisorio 2012-07-20, n. 201201711

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, decreto decisorio 2012-07-20, n. 201201711
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 201201711
Data del deposito : 20 luglio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02861/2000 REG.RIC.

N. 01711/2012 REG.PROV.PRES.

N. 02861/2000 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 2861 del 2000, proposto da:
B A, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Cordova, con domicilio eletto presso Giuseppe Cordova Avv. in Reggio Calabria, via G. Spagnolio, 22;

contro

Questore di Reggio Calabria, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
Ministero dell'Interno;

per l'annullamento

del decreto del Questore della Provincia di Reggio Calabria, datato 3.7.2000 notificato il 7.10.2000, con il quale è stata rigettata l' istanza, presentata dal ricorrente in data 2.2.1999, tendente ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 16.10.1998.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 20 novembre 2000;

Visto l’art. 1 comma 1, dell’Allegato 3 al Decreto Leg.vo 2 luglio 2010 n. 104, in base al quale “nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice, le parti presentano una nuova istanza di fissazione di udienza, sottoscritta dalla parte che ha rilasciato la procura di cui all’art. 24 del codice e dal suo difensore, relativamente ai ricorsi pendenti da oltre cinque anni e per i quali non è stata ancora fissata l’udienza di discussione. In difetto, il ricorso è dichiarato perento con decreto del Presidente”;

Rilevato che, nella specie, l’istanza di cui sopra non è stata presentata, per cui deve essere dichiarata la perenzione del ricorso in epigrafe.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi