TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2024-08-26, n. 202401274

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2024-08-26, n. 202401274
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202401274
Data del deposito : 26 agosto 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/08/2024

N. 01274/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00748/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 748 del 2022, proposto da
M G L, titolare dell’impresa Edilfolara, rappresentato e difeso dall'avvocato G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Diamante, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati M D R e M P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

avverso:

- il silenzio serbato dal Comune di Diamante sull’istanza del 22 febbraio 2022, prot. n.4087, con la quale è stato richiesto di riclassificare urbanisticamente l'area di proprietà del ricorrente riportata in catasto al foglio n. 4 part. 1403 secondo il vigente piano strutturale adottato con delibera del Consiglio comunale del 22 ottobre 2014, n. 41 e approvato con delibera del Consiglio comunale del 25 ottobre 2019, n. 24, con i conseguenziali provvedimenti;

e per l’annullamento:

- della determinazione del Responsabile del Terzo settore del Comune di Diamante del 23 marzo 2022, prot. n. 6293, con la quale è stato statuito “il diritto ex art. 2932 c.c. ad ottenere la cessione in favore del Comune di Diamante ed in esecuzione della convenzione di lottizzazione dell'area per come prevista agli art. 3 e 4 della convenzione di lottizzazione rep. N. 355 del 6.7.2006, con relativa procedura avviata nei confronti dei soggetti interessati” ;

- di ogni ulteriore atto, delibera o provvedimento pregresso o successivo, preliminare, prodromico, connesso o consequenziale, endoprocedimentale eventualmente adottato.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Diamante;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2024 il dott. F T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. – In data 23 febbraio 2022 M G L ha inoltrato al Comune di Diamante un’istanza, con la quale ha illustrato i seguenti fatti.

1.1. – Con contratto del 15 giugno 2016 egli ha acquistato dalla Sigma S.r.l. un suolo della superficie catastale di 1260 mq., meglio riportato in catasto terreni del Comune di Diamante al foglio 4, particella 1403.

Nell’atto pubblico di compravendita si dava atto che, essendo stata stipulata in data 6 luglio 2006 convenzione edilizia, il terreno in oggetto aveva assunto la seguente destinazione urbanistica: “Realizzazione parco verde con attrezzature sportive destinato ad attrezzature collettive” . In effetti, il certificato di destinazione urbanistica allegato al contratto attestava che la particella 1403 del foglio n.4 ricadeva in zona CB6 – Espansione turistico residenziale;
e che la particella in questione, unitamente ad altre, era stata inserita nel piano di lottizzazione per la realizzazione di un complesso edilizio per il quale era stato rilasciato permesso a costruire, ed in virtù dell’atto di Convenzione aveva assunto la seguente destinazione già indicata.

In data 19 gennaio 2022, egli aveva poi chiesto al Comune di Diamante il rilascio di un nuovo certificato di destinazione urbanistica, che veniva rilasciava e attestava che, in base al vigente Piano Strutturale Comunale, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione del 25 ottobre 2019, n. 24, la predetta particella ricade in zona B3.1 – Tessuti urbani di completamento a vocazione turistico residenziale, e che «il terreno di cui è stato oggetto di intervento edilizio la cui area è interessata da un piano di lottizzazione privata con la stipula di una Convenzione n.355 del 06.07.2006 e che ai sensi dell’art. 4 di detta Convenzione il terreno deve essere ceduto gratuitamente al Comune quale area per opere di urbanizzazione, mediante la realizzazione di un parco di verde con attrezzature sportive dell’area di mq. 1260 destinata ad attrezzature collettive» .

1.2. – Con la citata istanza, dunque, M G L ha contestato tale certificazione, ritenendo erronea l’affermazione che il terreno debba essere ceduto al Comune di Diamante, giacché è vero che la convenzione urbanistica, e in particolare l’art. 4, imponeva in capo al privato l’obbligo di realizzare un parco di verde con attrezzature sportiva dell’area di mq. 1.260, destinata ad attrezzature collettive, ma non vi era alcuna clausola contrattuale che prevedesse, una volta realizzata l’opera, il trasferimento dell’area in capo al Comune.

Inoltre, secondo l’istante, l’art. 12 della convenzione prevede, come termine di ultimazione delle urbanizzazioni, dieci anni dalla data di stipula, sicché sarebbe prescritto l’eventuale del diritto del Comune di acquisire le aree soggette a urbanizzazione secondaria e decaduto il diritto dell’amministrazione pubblica ad ottenere la realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria.

1.3. – Alla luce di tali considerazioni, M G L ha chiesto la riclassificazione urbanistica dell’area di sua proprietà, con l’emissione di un nuovo certificato di destinazione urbanistica.

2. – Con nota del responsabile del Terzo settore del Comune di Diamante del 23 marzo 2022, prot. n. 6293, è stata ribadito quanto già indicato nel certificato di destinazione urbanistica, aggiungendo che sussiste «il diritto ex art. 2932 c.c. ad ottenere la cessione in favore del Comune di Diamante ed in esecuzione della convenzione di lottizzazione dell'area per come prevista agli art. 3 e 4 della convenzione di lottizzazione rep. N. 355 del 6.7.2006, con relativa procedura avviata nei confronti dei soggetti interessati» .

3. – M G L si è quindi rivolto a questo Tribunale Amministrativo Regionale.

Da un lato, ha contestato, anche sotto il profilo di difetto di motivazione, il silenzio-rifiuto del Comune di Diamante all’istanza di riclassificazione, non essendovi più vincoli derivanti dalla convenzione di lottizzazione.

Dall’altro lato, ha dedotto che, non essendovi mai stata la richiesta di trasferimento delle opere di urbanizzazione, il Comune non potrebbe più esercitare tale diritto.

4.- Rigettata, con ordinanza del 16 giugno 2022, n. 270, l’istanza cautelare che ha accompagnato il ricorso, con successiva ordinanza del 15 dicembre 2022, n. 2252, è stato disposto che il ricorso venisse trattato con il rito ordinario, essendo stata cumulata l’azione avverso il silenzio con l’impugnazione della nota di risposta del Comune di Diamante.

5. – L’Ente locale, nelle more costituitosi, con memoria ex art. 73 c.p.c., cui ha replicato il ricorrente, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso contro il silenzio e anche dell’azione di annullamento, che avrebbe dovuto essere spiegata autonomamente.

Ha insistito nell’infondatezza delle avverse azioni, non essendovi stata alcuna prescrizione e non essendo decadute le prescrizioni urbanistiche.

6. – Il ricorso è stato trattato all’udienza pubblica del 10 luglio 2024.

7. – Premesso che si ha silenzio-rifiuto quando l’amministrazione non provvede sull’istanza del privato a cui debba risposta, e non quando l’eventuale riscontro non sia conforme alle aspettative dell’istante, è evidente che nel caso di specie il silenzio non c’è.

Infatti, con la nota del Responsabile del Terzo settore del Comune di Diamante del 23 marzo 2022, prot. n. 6293, non a caso oggetto della domanda di annullamento, l’amministrazione ha riscontrato l’istanza, ribadendo la qualificazione urbanistica del terreno e specificando l’esistenza dell’obbligo di suo trasferimento, in forza degli artt. 3 e 4 della convenzione di lottizzazione, e il diritto del Comune di Diamante a ottenerlo ai sensi dell’art. 2932 c.c.

8. – L’azione di annullamento, limitata alla parte della citata nota con cui è stato affermato “il diritto ex art. 2932 c.c. ad ottenere la cessione in favore del Comune di Diamante ed in esecuzione della convenzione di lottizzazione dell'area per come prevista agli art. 3 e 4 della convenzione di lottizzazione rep. N. 355 del 6.7.2006, con relativa procedura avviata nei confronti dei soggetti interessati” , non può trovare accoglimento.

8.1. – Innanzitutto, la sola affermazione dell’esistenza di tale diritto non ha natura provvedimentale e non è idonea a modificare l’assetto di interessi delle parti. Infatti, i casi sono due: o il diritto esiste, e il suo esercizio passa non già per la mera affermazione della sua esistenza, bensì per la proposizione, allo stato non avvenuta, della domanda ex art. 2932 c.c. davanti all’Autorità giudiziaria;
o il diritto non esiste, e dunque la sua mera affermazione da parte del responsabile del Terzo Settore del Comune nulla muta nella realtà giuridica.

8.2. – Anche nel merito, d’altra parte, le argomentazioni del ricorrente non sono convincenti.

L’art. 12 della convenzione assegna al concessionario termine di 10 anni dalla stipula della convenzione per la realizzazione delle opere di urbanizzazione. L’articolo non lo specifica, ma appare chiaro che il termine per trasferirle al Comune di Diamante non può essere anteriore, sicché un’interpretazione della clausola secondo buona fede importa che anche tale termine sia decennale.

Se ciò è vero, essendo stata stipulata la convenzione in data 6 luglio 2006, solo il 7 luglio 2016 si può essere verificato l’inadempimento dell’obbligo di realizzazione e trasferimento delle opere di urbanizzazione e delle aree in cui sono state realizzate.

Ergo , il termine decennale di prescrizione dell’azione ex art. 2932 c.c. è iniziato a decorrere solo in quella data e, alla data attuale, l’estinzione del diritto per prescrizione non si è ancora verificata.

9. – Le spese di lite sono regolate secondo il principio della soccombenza

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