TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2024-07-23, n. 202415027

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2024-07-23, n. 202415027
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202415027
Data del deposito : 23 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/07/2024

N. 15027/2024 REG.PROV.COLL.

N. 07042/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7042 del 2023, proposto da S.I.G.I.T. - Società Italiana Gomma Industriale Torino - S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati G C, M M, M R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Arera - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. - GSE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Segato, Antonio Pugliese, Michela Alegiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Segato in Roma, via Panama 68;



nei confronti

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento:

1. della comunicazione a mezzo pec del 2 marzo 2023 (doc. 1), con cui il GSE ha comunicato “Conclusione del procedimento per l'adeguamento dell'algoritmo di applicazione della Tariffa Fissa Omnicomprensiva (nel seguito, TFO) rimodulata ai sensi dell'articolo 26 del Decreto- Legge 24 giugno 2014, n. 116, nonché per la rideterminazione del conguaglio 2021 e delle successive erogazioni; impianto fotovoltaico denominato FV SIGIT CHIVASSO identificato con il numero 1068487, di potenza pari a 769,5 kW, ubicato in VIA CALUSO, 50, Comune di CHIVASSO, nella titolarità del Soggetto Responsabile SIGIT SPA” (doc. 1), nonché – ove occorrer possa;

2. della comunicazione del 31 gennaio 2023 (doc. 2), con cui il GSE comunicava al Soggetto Responsabile l'avvio del procedimento “per l'adeguamento dell'algoritmo di applicazione della Tariffa Fissa Omnicomprensiva (nel seguito, TFO)”, disponendo la contestuale sospensione dei pagamenti, nonché di ogni ulteriore atto presupposto, connesso o consequenziale;

nonché per l'accertamento:

- del diritto della ricorrente a continuare a beneficiare della tariffa come quantificata ed erogata ai sensi dell'originario algoritmo del GSE (mantenendo quindi il diritto a beneficiare, oltre che della componente incentivante, del prezzo di cessione dell'energia elettrica praticato dal GSE sul mercato), con conseguente non debenza dei crediti asseritamente vantati dal medesimo GSE.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, dell’Arera - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. - GSE;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2024 il dott. M G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. S.I.G.I.T. - Società Italiana Gomma Industriale Torino - S.p.A. è titolare di un impianto fotovoltaico della potenza di 769,5 kW, ubicato nel Comune di Chivasso (TO) e ammesso alla tariffa fissa onnicomprensiva di cui al D.M. 5 luglio 2012 (Quinto Conto energia).

2. L’impianto è rientrato nell’ambito di applicazione del D.L. 91/2014 (c.d. Spalmaincentivi).

3. In data 31 gennaio 2023 il GSE comunicava l’avvio del procedimento finalizzato alla rimodulazione della tariffa, conclusosi con il provvedimento in data 2 marzo 2023, con cui si informava della formula di calcolo revisionata e dell’importo da restituire a seguito del ricalcolo degli incentivi erogati.

4. Avverso tali atti S.I.G.I.T. S.r.l. presentava ricorso affidato ai seguenti motivi:

I. Violazione di legge - violazione del DM 5 luglio 2012 e dell’art. 26 del D.L. 24 aprile 2014, n. 91 - difetto di potere - violazione dell’art. 117 Cost. in relazione al Regolamento UE 6 ottobre 2022, n. 2022/1854 - violazione dell’art. 15 bis del DL 27 gennaio 2022, n. 4 - violazione dell’art. 1, commi 30 e ss della Legge 28 dicembre 2022, n. 197 - eccesso di potere per sviamento - difetto di istruttoria e motivazione.

La nuova modalità di determinazione degli incentivi costituirebbe un intervento normativo retroattivo e privo di base normativa. Le modifiche apportate all’algoritmo inciderebbero sulle voci che compongono la tariffa. Accanto alla “componente incentivante” il GSE avrebbe previsto un’autonoma definizione della “componente di mercato”, non più coincidente con il valore di vendita dell’energia, in quanto ricondotta al valore più basso tra l’importo della tariffa e il prezzo di mercato.

II. Violazione di legge - violazione degli art. 3, 41 e 97 della Costituzione - violazione dell’art. 11 delle preleggi - violazione dell’art. 1 del Protocollo 1 alla Cedu, dell’art. 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, nonché agli artt. 3, 101 e ss. del TFUE - violazione del principio di non discriminazione, del legittimo affidamento ed alterazione della concorrenza, violazione dell’art. 117 cost. in relazione al Regolamento UE 6 ottobre 2022, n. 2022/1854, alle Direttive n. 2001/77/CE; n. 2009/28/CE; n. 2018/2001 dell'11 dicembre 2018 - violazione del piano repowerue - eccesso di potere per sviamento - difetto di istruttoria e motivazione.

La rideterminazione retroattiva della tariffa violerebbe l’art. 11 delle preleggi e il legittimo affidamento dell’operatore economico. Inoltre, il metodo di calcolo creerebbe una discriminazione tra piccoli e grandi impianti.

III. Violazione di legge - artt. 1, 3, 21-nonies della Legge 7 agosto 1990, n. 241 - violazione degli artt. 3, 41 e 97 Cost. e del legittimo affidamento della ricorrente - eccesso di potere per sviamento -violazione dell’art. 11 delle preleggi che dispone che la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo - difetto di istruttoria e di motivazione.

La natura dell’algoritmo quale provvedimento amministrativo informatico di carattere generale richiederebbe il rispetto dei principi in materia di autotutela.

IV. Violazione di legge - artt. 1, 3, 21-nonies della Legge 7 agosto 1990, n. 241 - violazione del DM 5 luglio 2012 e del dl 91/2014 - violazione dell’art. 7 del D.Lgs. 387/2003 - violazione dell’art. 15-bis del DL 4/2022 e dell’art. 1, commi 30 e ss della L. 196/2022 - violazione del Regolamento UE n. 2022/1854 del 6 ottobre 2022 - violazione degli artt. 3, 41 e 97 Cost. e del legittimo affidamento della ricorrente - eccesso di potere per sviamento - difetto di istruttoria e motivazione.

La revisione dell’algoritmo avrebbe determinato l’applicazione di un meccanismo analogo a quello che regola gli impianti di potenza superiore a 1 mW, con conseguente disparità tra piccoli e grandi impianti.

L’impugnativa si conclude con la domanda di annullamento degli atti impugnati e di accertamento del diritto della Società ricorrente a beneficiare della tariffa secondo la quantificazione antecedente alla

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