TAR Catania, sez. I, sentenza 2012-06-08, n. 201201441

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2012-06-08, n. 201201441
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201201441
Data del deposito : 8 giugno 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01642/2011 REG.RIC.

N. 01441/2012 REG.PROV.COLL.

N. 01642/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1642 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
M I, rappresentata e difesa dagli avv.ti A S e O S, con domicilio eletto presso l’avv. Antonia Panzera, in Catania, viale XX Settembre, 29;

contro

Il Comune di Messina, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. G C, con domicilio eletto presso la stessa, in Catania, via Guzzardi, 21(studio Marchese);

per l'annullamento

-dell’ordinanza dell’ordinanza emessa dal Dirigente del Dipartimento Attività Edilizie e Repressione Abusivismo del Comune di Messina n.0122 di prot. del 4.03.2011;

-nei motivi aggiunti :

-dell’ordinanza emessa dal Dirigente del Dipartimento Attività Edilizie e Repressione Abusivismo del Comune di Messina, in data 5 maggio 2011, registrata al n. 4993 prot. e notificata in data 1 giugno 2011;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Messina;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2012 il dott. S S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La ricorrente è proprietaria di un appartamento sito in Messina, via S.Cecilia, isolato 99 n.115.

Con ordinanza dirigenziale n.0122 del 4.03.2011, in relazione al suddetto immobile, “visto l’accertamento eseguito da Polizia Municipale Tutela del Territorio in data 26.11.2010, dal quale risulta la realizzazione senza titolo abilitativo delle seguenti opere: destinazione di un appartamento a scuola di danza, modificandone pertanto l’originaria destinazione d’uso senza alcuna autorizzazione”, veniva ordinato alla ricorrente di provvedere entro 90 giorni “alla demolizione dei lavori abusivamente realizzati ed esposti in narrativa”, con l’avvertenza che, in difetto, il bene, l’area di sedime e quelle di pertinenza sarebbero stati acquisiti al patrimonio comunale.

Avverso detto provvedimento venivano proposte le seguenti censure:

1)Violazione dell’art.11 delle preleggi;

2)Violazione degli artt. 7, 8 e 26 della L. n.47/85, come sostituiti dalla L.R. n. 37/85;

3)Eccesso di potere per travisamento dei fatti, sviamento e carenza di motivazione.

Con ordinanza del medesimo dirigente n. 0342/9.05.2011, prot. 4993 del 5.5.2011, sulla scorta del suindicato accertamento della P.M. ed in applicazione dell’art.7 L. n.47/85, si ordinava alla ricorrente, previo ritiro del precedente provvedimento, “il ripristino quo-ante dello stato dei luoghi” in relazione al cambio di destinazione d’uso dell’immobile, con contestuale avvertenza, in caso di inottemperanza, della acquisizione ope legis del bene, dell’area di sedime e di quelle pertinenziali.

Con ricorso, notificato sia al difensore già costituito dell’Amministrazione che presso la Casa Comunale, l’interessata propone motivi aggiunti asseverati dalle medesime censure del gravame introduttivo, alle quali espressamente rimanda senza tuttavia trascriverle nel corpo di tale nuovo atto di impugnazione.

Il Comune di Messina ha contestato la fondatezza di entrambe le impugnative ed ha inoltre eccepito l’inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti per le ragioni procedurali appena indicate.

Alla pubblica udienza del 24.05.2012 la causa è stata assegnata a sentenza.

DIRITTO

Preliminarmente va dichiarata l’improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il provvedimento con lo stesso avversato è stato ritirato dall’Amministrazione comunale intimata.

Rimane quindi da esaminare il ricorso per motivi aggiunti, con il quale si impugna il nuovo provvedimento dispositivo del “ripristino quo-ante dello stato dei luoghi”.

Tale ricorso è ammissibile, ancorchè, come pure rilevato ed eccepito dalla difesa del Comune, non riporti le singole censure a sostegno ma si limiti a richiamare per relationem tutte quelle proposte con il ricorso introduttivo. Invero tale singolare evenienza, che tuttavia ha consentito una regolare instaurazione del contraddittorio sul ricorso per motivi aggiunti visto che lo stesso è stato notificato sia al difensore che presso la casa comunale e che il primo ha potuto compiutamente dedurre sul merito della impugnativa, non rientra tra quelle che, ex artt. 40,43 e 44c.p.a., possono determinare la nullità del ricorso, poiché, all’evidenza, non vi è incertezza assoluta sulle persone ovvero sull’oggetto della domanda.

Nel merito il ricorso per motivi aggiunti è fondato per quanto attiene alla seconda e centrale censura di violazione degli artt. 7 e 8 L. n.47/85.

L’ordinanza dirigenziale impugnata, sul presupposto della modifica in scuola di danza della destinazione di uso dell’appartamento della ricorrente, dispone, per violazione e in forza dell’art.7 L. n.47/85, il “ripristino quo-ante dello stato dei luoghi del cambio di destinazione d’uso…” e, coerentemente con la disciplina normativa ritenuta applicabile, avverte che, in difetto, “il bene e l’area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, verranno acquisite di diritto al patrimonio del Comune”.

Dalla lettura delle premesse del provvedimento emerge che la disciplina dell’art. 7 citato è estranea alla fattispecie di causa, poiché tale norma – e il successivo art. 8 sulla individuazione delle variazioni essenziali- postulano in ogni caso la esecuzione di opere edilizie, nella specie certamente inesistenti.

Del resto la conseguenza, ivi prevista, dell’acquisizione dell’alloggio, per essere, secondo l’ordinario iter procedurale, demolito, è del tutto inconferente ed ultronea, non arrecando lo stesso, vista la sua regolarità strutturale e la sua conformità ab origine agli indici urbanistico-edilizi, alcun indebito carico nella zona territoriale in cui è ubicato.

Né nella specie, infine, potrebbe ipotizzarsi l’applicazione dell’art. 21 octies, comma secondo, primo periodo, della L. n.241/90, poiché, trattandosi di ambiti di diritto sostanziale non sovrapponibili, non si verte in tema di violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti e poiché, comunque, il contenuto dispositivo finale dell’iter sanzionatorio non può di certo essere quello dell’acquisizione del bene.

In conclusione, assorbite le rimanti censure, che assumono una valenza marginale nell’economia della controversia, il ricorso per motivi aggiunti va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento con lo stesso impugnato e facendo espressamente salvi, tuttavia, gli ulteriori legittimi provvedimenti dell’Amministrazione.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

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