TAR Bari, sez. II, sentenza 2019-05-09, n. 201900636
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Pubblicato il 09/05/2019
N. 00636/2019 REG.PROV.COLL.
N. 01018/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1018 del 2014, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato A L D, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via F.S. Abbrescia, 83/B;
contro
Ministero della difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;
Comando generale dell’Arma dei Carabinieri non costituito in giudizio;
per l’accertamento
del diritto al risarcimento del danno all’integrità fisica subito dal ricorrente e riveniente dal servizio effettuato dallo stesso quale componente dell’Arma dei Carabinieri;
nonché per la condanna del Ministero intimato, in persona del Ministro pro tempore , al predetto risarcimento secondo l’ammontare da quantificarsi in corso di causa anche a mezzo di consulenza tecnica d’ufficio medico-legale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. F C e uditi nell’udienza pubblica del giorno 16 aprile 2019 per le parti i difensori avv. Antonio Deramo e avv. dello Stato Lydia Fiandaca;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. - Con l’atto introduttivo del presente giudizio il ricorrente -OMISSIS- (carabiniere scelto in congedo assoluto a partire dal 21.5.2002 per infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio) agiva in giudizio nei confronti del Ministero della difesa e del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri per il risarcimento del danno all’integrità fisica dallo stesso patito in conseguenza del servizio espletato.
Chiedeva a tal fine disporsi consulenza tecnica d’ufficio.
Evidenziava la possibile cumulabilità tra l’equo indennizzo in precedenza ottenuto e il risarcimento del danno.
2. - Si costituiva in giudizio il Ministero della difesa, resistendo al gravame.
3. - All’udienza pubblica del 16 aprile 2019 la causa passava in decisione.
4. - Ciò premesso, ritiene questo Collegio che il ricorso debba essere respinto per mancanza di prova del pregiudizio patito dalla parte ricorrente, posto che lo stesso non deduce nulla sul punto.
Come evidenziato dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 28.2.2011, n.1271:
«… Per ogni ipotesi di responsabilità della p.a. per i danni causati per l’illegittimo esercizio (o, come nel caso di specie, mancato esercizio) dell’attività amministrativa, spetta al ricorrente fornire in modo rigoroso la prova dell’esistenza del danno, non potendosi invocare il c.d. principio acquisitivo perché tale principio attiene allo svolgimento dell’istruttoria e non all’allegazione dei fatti;se anche può ammettersi il ricorso alle presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. per fornire la prova del danno subito e della sua entità, è comunque ineludibile l’obbligo di allegare circostanze di fatto precise e quando il soggetto onerato della allegazione e della prova dei fatti non vi adempie non può darsi ingresso alla valutazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c., perché tale norma presuppone l’impossibilità di provare l’ammontare preciso del pregiudizio subito, né può essere invocata una consulenza tecnica d’ufficio, diretta a supplire al mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte del privato (Cons. Stato,. V, 13 giugno 2008 n. 2967;VI, 12 marzo 2004, n. 1261, secondo cui la consulenza tecnica, pur disposta d’ufficio, non è certo destinata ad esonerare la parte dalla prova dei fatti dalla stessa dedotti e posti a base delle proprie richieste, fatti che devono essere dimostrati dalla medesima parte alla stregua dei criteri di ripartizione dell’onere della prova posti dall’art. 2697 c.c., ma ha la funzione di fornire all’attività valutativa del giudice l’apporto di cognizioni tecniche non possedute).
La stessa richiamata giurisprudenza ha anche precisato che l’onere probatorio può ritenersi assolto allorché il ricorrente indichi, a fronte di un danno certo nella sua verificazione, taluni criteri di quantificazione dello stesso, salvo il potere del giudice di vagliarne la condivisibilità attraverso l’apporto tecnico del consulente o, comunque, quando il ricorrente fornisca un principio di prova della sussistenza e quantificazione del danno. …».
Inoltre, secondo Consiglio di Stato, Sez. IV, 16.4.2015, n. 1953, «… Il danno biologico, psicologico e morale, poi, per poter essere risarcito richiede l’allegazione e la prova, sia nell’ an che nel quantum , del pregiudizio subito e ciò in quanto la categoria onnicomprensiva del danno non patrimoniale di cui all’art. 2059 c.c. - peraltro risarcibile nei soli casi previsti dalla legge (e, cioè, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata, quando a) il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato, b) quando ricorre una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale e c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona , come tali oggetto di tutela costituzionale: cfr. Cass., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972) - costituisce pur sempre un’ipotesi di danno conseguenza, il cui ristoro è possibile solo a seguito dell’integrale allegazione e prova in ordine alla sua consistenza materiale ed alla sua riferibilità sul piano eziologico alla condotta del soggetto asseritamente danneggiante (cfr. Cons. St., sez. VI, 8 marzo 2012 n. 1317);tale pregiudizio, ove intrinsecamente connesso alla situazione data, deve comunque essere allegato e provato nei suoi elementi costitutivi (Cass. civ., sez. III, 17 luglio 2012 n. 12236), cosa che non è avvenuta nel caso di specie. …».
Invero, nella fattispecie in esame il deducente non fornisce alcun criterio di quantificazione del danno asseritamente patito, posto che nell’atto introduttivo (cfr. pag. 3) e nella memoria conclusionale depositata in data 15.3.2019 (pag. 6) lo stesso si limitava a richiedere unicamente l’ammissione di una c.t.u. medico legale.
5. - Dalle argomentazioni espresse in precedenza discende la reiezione del ricorso.
6. - In considerazione della peculiarità della controversia sussistono giuste ragioni di equità per compensare le spese di lite.