TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2013-02-13, n. 201300115
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N. 00115/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00339/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 339 del 2007, proposto da:
Impresa Solinas Geom. Salvatore, rappresentata e difesa dagli avv. V B, G T, con domicilio eletto presso quest’ultimo avvocato in Cagliari, via Carbonia n. 22;
contro
Consorzio Zona Industriale di interesse Regionale Siniscola, rappresentato e difeso dagli avv. F T, L P, con domicilio eletto presso L P in Cagliari, via Sonnino n. 184;
nei confronti di
Fallimento Sarda Costruzioni Opere Pubbliche - Sacop S.r.l., Curatore Fallimento Sarda Costruzioni Opere Pubbliche - Sacop;
per il risarcimento
dei danni per la mancata aggiudicazione del pubblico incanto per i lavori urbanizzazione comparto B zona industriale Siniscola.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
visto l'atto di costituzione in giudizio del Consorzio Zona Industriale di Interesse Regionale Siniscola;
viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 ottobre 2012 il dott. G R e uditi l'avv. G T per la parte ricorrente e l'avv. F T per il Consorzio resistente;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Espone l’impresa ricorrente di aver partecipato alla gara bandita dal Consorzio per la zona industriale di interesse regionale di Siniscola per l’affidamento dei lavori di “urbanizzazione del comparto B della seconda fase di intervento della zona industriale di Siniscola (NU)”, per un importo a base d’asta di £ 4.810.736.267 (€ 2.484.537,93).
Il criterio di aggiudicazione era quello del massimo ribasso sull’elenco dei prezzi e sull’importo delle opere a base di gara, ex art. 21 della L. 109/94, con esclusione automatica delle offerte anomale.
All’incanto hanno partecipato 44 ditte, tra le quali la ricorrente e, all’esito, esso è stato aggiudicato definitivamente alla ditta SACOP s.r.l..
Avverso gli atti di gara proponeva ricorso, iscritto al numero 366/99 del R.g. di questo Tribunale amministrativo regionale, la Società Generale Appalti s.a.s. (So.Gen.A. s.a.s.), lamentando l’illegittimità della sua esclusione.
Avverso gli atti di gara e i provvedimenti di aggiudicazione provvisoria e definitiva, insorgeva inoltre l’impresa Solinas, proponendo due distinti ricorsi, rispettivamente iscritti ai numeri 624/99 e 887/99.
I ricorsi erano affidati ai seguenti motivi comuni:
1) il Consorzio, avendo male interpretato l'offerta della Ditta Merella aveva formato erroneamente la media delle offerte;
2) il Consorzio aveva illegittimamente escluso dalla gara tre ditte che avevano presentato l'offerta in due, anziché in tre buste sigillate.
Con decisione interlocutoria n° 563/2001, i summenzionati ricorsi venivano riuniti.
Inoltre, veniva ordinato al Consorzio per la Zona Industriale d’interesse Regionale di Siniscola, “di provvedere all’apertura delle buste della S.A.S. Generale Appalti (So.Gen.A. s.a.s.), dell’A.T.I. Sud Costruzioni, della Sarda Costruzioni S.R.L. e dell’A.T.I. Nurasci S.R.L. in seduta pubblica e con lo stesso procedimento seguito per l’apertura delle altre buste, dandone comunicazione a tutte le ditte che avevano presentato offerta almeno dieci giorni prima della data fissata per l’esperimento dell’incombente”.
Il Presidente del Consorzio , con propria deliberazione n. 11 in data 29.5.2001, riapriva la gara, fissandola per il giorno 16.04.2001 informando con telegramma tutte le imprese che partecipavano alla stessa.
Il 16 aprile 2001, presente il notaio, il Presidente verificava i documenti delle imprese in precedenza escluse per la mancanza della “tripla busta”, escludendo nuovamente l’A.T.I. Sud Costruzioni per mancato possesso dell’importo d’iscrizione richiesto dal bando di gara, e, aperte le buste delle offerte delle altre tre imprese, calcolava la soglia dell’anomalia ed individuava nuovamente, quale aggiudicataria, la Società SA.CO.P. s.r.l.
I risultati della procedura venivano trasfusi nella deliberazione n. 12 del 14.6.2001.
Con atto notificato il 16.7.2001 e depositato il successivo 26 luglio, la So.Gen.A. s.a.s. estendeva l’impugnazione alla summenzionata deliberazione presidenziale, deducendo i seguenti motivi aggiunti:
1) l’Amministrazione ha eluso quanto richiestole dal Tribunale, ponendo in essere attività estranee all’ordine impartito dal medesimo.
2) nella media delle offerte quella dell’Impresa Merella è stata nuovamente inserita con importo erroneo.
La delibera presidenziale veniva impugnata anche dall’Impresa Solinas Geom. Salvatore, con atto notificato il 4.7.2001 e depositato il successivo 9.7.2001 nel ricorso n. 624/99, con il quale è stato dedotto il seguente motivo:
1) il Presidente non aveva il potere di riaprire la gara compiendo operazioni non richieste dalla sentenza interlocutoria del T.a.r..
Con altra decisione interlocutoria, n. 1254 del 19.11.2001, veniva ordinata verificazione a carico dell’Amministrazione intimata.
In particolare, il Collegio aderiva alla tesi esposta dalle ricorrenti, nella parte in cui lamentavano come il Consorzio avesse erroneamente attribuito alla Ditta Merella il ribasso del 28,950%, anziché del 20,895%, sul prezzo a base d’asta.
L’offerta della Ditta Merella in questione era stata infatti così formulata:
“…offre un ribasso del 20,895% (diconsi lire venti e centesimi ottocentonovantacinque per ogni cento lire di lavori eseguiti e contabilizzati)”.
Il Consorzio, dando prevalenza all’espressione in lettere, osservando che “ottocentonovantacinque centesimi corrispondono ad otto unità e novantacinque centesimi”, aveva sommato otto unità alle venti, dichiarate in lettere e cifre, stabilendo erroneamente l’importo del ribasso, nella misura del 28,950%.
Con la seconda decisione interlocutoria, il Tribunale ha così ordinato al Consorzio resistente di provvedere al corretto calcolo, da cui è emerso come il contratto doveva essere aggiudicato alla ditta Solinas ( si veda pagina 14 della Sentenza del T.a.r. Sardegna n. 7/2002 depositata dalla ricorrente in data 24 aprile 2007 contrassegnata al n. 7 delle produzioni).
All’esito del giudizio, con la sentenza n. 7, del 10.01.2002, i ricorsi n. 366/99 e 624/99 venivano dichiarati inammissibili (il primo per sopravvenuta carenza di interesse, il secondo poiché proposto avverso atto endoprocedimentale), mentre veniva accolto il ricorso n. 887/99 proposto dalla ditta Solinas nella parte relativa all’impugnazione della deliberazione presidenziale n. 12/2001.
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 6070 del 9.10.2003, confermava le suddette sentenze e la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 9601, del 27.04.2006, rigettava il ricorso proposto per difetto di giurisdizione, riconoscendo la giurisdizione del Giudice Amministrativo a conoscere della causa.
Con il presente ricorso, l’Impresa Solinas Geom. Salvatore intende ottenere il risarcimento del danno ingiustamente patito per effetto dell’illegittima mancata aggiudicazione del pubblico incanto per l’affidamento dei lavori di “urbanizzazione del comparto B della seconda fase di intervento della zona industriale di Siniscola (NU)”.
Si è costituito il Consorzio per la zona Industriale di Interesse Regionale chiedendo dichiararsi l’inammissibilità o il rigetto del ricorso.
Con memoria difensiva depositata il 26.09.2012, l’impresa Solinas contestava le avverse eccezioni, chiedendo al contempo lo stralcio dagli atti del giudizio della memoria difensiva di parte resistente del 14.09.2012 poiché depositata fuori termine.
All’udienza pubblica del 17.10.2012, il ricorso veniva trattenuto per la decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente, in ordine all’eccezione proposta dalla ricorrente relativamente alla tardività della memoria difensiva depositata dal Consorzio in data 14.09.2012, va rilevato che, per le controversie instaurate prima del 16.09.2010, ma per le quali venga fissata l’udienza successivamente a tale data, trovano applicazione per il deposito di documenti, memorie e repliche i termini previsti dal nuovo codice all’art 73.
Orbene, calcolando a ritroso il termine di 30 giorni liberi prima dell’udienza, la data di scadenza per il deposito delle memorie risultava essere quella del 17.09.2012, non già, come sostenuto, quella del 29.07.2012.
La memoria depositata il 14.9.2012 è, quindi, tempestiva.