TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2024-03-07, n. 202404617
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Testo completo
Pubblicato il 07/03/2024
N. 04617/2024 REG.PROV.COLL.
N. 08373/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8373 del 2023, proposto da P P, rappresentata e difesa dall’avvocato M G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Nettuno, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
1) dell’ingiunzione a demolire ordinanza dirigenziale del Comune di Nettuno n. 20 del 07.02.2022, notificata al ricorrente in data 7-16 marzo 2023 (notifica ex art. 140 cpc);
2) di ogni altro atto connesso al precedente, anteriore e/o successivo, prodromico al predetto, ivi compresa la determina dirigenziale n. prot. 12376 del 26.04.2011.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2024 la dott.ssa Virginia Giorgini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato l’8 maggio 2023 e depositato il 5 giugno 2023, la sig.ra P P è insorta avverso il provvedimento con cui il Comune di Nettuno le ha ingiunto di procedere, entro novanta giorni dalla notifica dell’atto, alla demolizione di un manufatto in muratura adibito a magazzino – “ costruito antecedentemente al 1° settembre 1967, come dichiarato dalla sig.ra P P ” – e di un piancito di cemento, realizzati in assenza di titolo edilizio, nonché al ripristino dello stato dei luoghi.
2. A sostegno dell’impugnato ordine demolitorio, il Comune ha evidenziato che, come risulta dalla precedente determina dirigenziale prot. n. 12376 del 26 aprile 2011 con cui era stata rigettata l’istanza di permesso di costruire per la demolizione e la ricostruzione del manufatto in muratura, “ l’immobile è situato all’interno di una zona per la quale il Comune prevedeva la richiesta di Licenza Edilizia già dal 1945 ”.
3. Il ricorso risulta affidato ad unico articolato motivo di diritto, a mezzo del quale la ricorrente deduce la non necessità di un titolo edilizio per le opere in questione, evidenziando, da un lato, che le stesse sono state realizzate prima dell’anno 1967 “ in una zona agricola ben al di fuori del centro abitato ” e, dall’altro, che, al momento dell’edificazione, il Comune di Nettuno non era provvisto di strumenti urbanistici.
4. L’amministrazione intimata non si è costituta in giudizio.
5. Con ordinanza n. 3319 del 27 giugno 2023, adottata all’esito della camera di consiglio fissata per l’esame dell’incidentale domanda cautelare, il Collegio ha ordinato al Comune di Nettuno di depositare in giudizio “ una documentata relazione di chiarimenti sulla vicenda, che specifichi, in particolare, quale sia il fondamento dell’asserita necessità del titolo edilizio per la zona di edificazione del manufatto già in epoca precedente al 1967 (e segnatamente dal 1945), vale a dire se trattavasi di zona del territorio comunale effettivamente urbanizzata o se detta necessità fosse invece prevista, anche per le aree situate al di fuori del centro abitato, da fonti normative secondarie quali il regolamento edilizio comunale ”. Essendo l’incombente istruttorio rimasto ineseguito, lo stesso è stato reiterato con ordinanza n. 5769 del 13 settembre 2023.
6. Stante la persistente inottemperanza da parte del Comune di Nettuno, con ordinanza n. 6940 del 18 ottobre 2023, il Collegio, oltre a fissare l’udienza di trattazione del ricorso nel merito ex art. 55, comma 10, c.p.a., ha disposto verificazione, ai sensi dell’art. 66 c.p.a., incaricando “ il Responsabile della Direzione Regionale per le politiche abitative e la pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica della Regione Lazio, con facoltà di delega ” e formulando i seguenti quesiti “ a) [se] le opere contestate con l’ordine di demolizione n. 20 del 7 febbraio 2022 sono collocate in una zona che, all’epoca della loro realizzazione, rientrava nel perimetro del centro abitato del Comune di Nettuno;b) [se] all’epoca della realizzazione delle opere medesime fossero vigenti, con riferimento al Comune di Nettuno, atti di pianificazione e di regolamentazione urbanistica, tra cui in particolare il piano regolatore generale e il regolamento edilizio, che prescrivevano la previa acquisizione del titolo edilizio anche per l’edificazione al di fuori del centro abitato e, segnatamente, nella zona in cui sono collocate le opere contestate ”;
7. L’arch. A S, delegato per l’esecuzione della verificazione con decreto dirigenziale n. G14653 del 6 novembre 2023, ha depositato la relazione finale in data 1° gennaio 2024.
8. Alla pubblica udienza del 30 gennaio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
9. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
10. Va preliminarmente evidenziato che il Comune di Nettuno, nel porre a fondamento della ritenuta abusività dei manufatti la circostanza per cui “ l’immobile … è situato all’interno di una zona per la quale il Comune prevedeva la richiesta di Licenza Edilizia già dal 1945 ”, assume il dato fattuale dell’edificazione in epoca antecedente al 1967, dichiarato dall’odierna ricorrente nel corso del sopralluogo svolto il 17 gennaio 2022, come rispondente al vero e non necessitante di alcun approfondimento istruttorio.
In particolare, secondo quanto affermato nel ricorso in trattazione, la costruzione dell’immobile era iniziata già nell’anno 1958 ed è terminata nell’anno 1966.
11. L’odierno giudizio verte, pertanto, intorno alla questione se, data l’edificazione delle opere contestate in epoca antecedente all’anno 1967, il titolo edilizio fosse comunque necessario.
Occorre richiamare, al riguardo, l’art. 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, il quale, nel testo vigente prima del 1° settembre 1967, data di entrata in vigore delle modifiche apportate dall’art. 10 della legge 6 agosto 1967, n. 765, prevedeva, al primo comma, che “ Chiunque intenda eseguire nuove costruzioni edilizie ovvero ampliare quelle esistenti o modificarne la struttura o l’aspetto nei centri abitati ed ove esista il piano regolatore comunale, anche dentro le zone di espansione di cui al n. 2 dell’art. 7, deve chiedere apposita licenza al podestà del comune ”. Solo per effetto del citato art. 10 della l. n. 765 del 1967, l’obbligo di dotarsi di licenza edilizia ha assunto carattere generalizzato, essendo stato esteso agli interventi edilizi eseguiti sull’intero territorio comunale e quindi anche oltre il perimetro del c.d. centro abitato.
Sulla base della disposizione vigente all’epoca di edificazione dei manufatti di cui è causa, dunque, il titolo edilizio era necessario esclusivamente nell’ipotesi in cui l’opera venisse realizzata nei centri urbani abitati, nonché, per i Comuni provvisti di un piano regolatore comunale, nel caso in cui la costruzione avvenisse nelle zone di espansione dallo stesso previste. Tale disciplina dettata a livello statale non escludeva, peraltro, che il Comune fosse legittimato a prevedere nel regolamento edilizio ulteriori restrizioni, in ipotesi estendendo l’obbligo del titolo edilizio per tutte le costruzioni da elevare sull’intero territorio comunale (cfr. Cons. St., Sez. IV, 8 febbraio 2023, n. 1396).
12. Ebbene, l’accertamento compiuto dal verificatore ha escluso che le circostanze in presenza delle quali la norma statale imponeva di munirsi di titolo edilizio ricorressero nel caso di specie, così come ha escluso che tale obbligo fosse stato introdotto dal Comune di Nettuno nell’esercizio del proprio potere regolamentare.
12.1. In ordine alla perimetrazione del centro abitato, oggetto del quesito di cui alla lett. a), il verificatore ha accertato che la stessa è stata disposta dal Comune di Nettuno solo con la deliberazione consiliare n. 229 del 9 settembre 1974, di talché l’ausiliario, preso atto che l’edificio, secondo quanto dichiarato dalla ricorrente, è stato costruito tra il 1958 e il 1966, ha concluso che “ si conferma che le opere contestate con l’ordine di demolizione n. 20 del 7 febbraio 2022 sono collocate in una zona che, all’epoca della loro realizzazione, non rientravano nel perimetro del centro abitato del Comune di Nettuno ”.
12.2. Esclusa, dunque, la collocazione dei manufatti nel centro abitato, il verificatore ha poi approfondito la questione, oggetto del quesito di cui alla lett. b), della vigenza, per il Comune di Nettuno, di atti che prescrivessero il titolo edilizio pure per la realizzazione di opere in zone situate al di fuori dello stesso.
Sul punto, l’ausiliario, avendo verificato che il piano regolatore generale del Comune di Nettuno è stato adottato con delibera consiliare n. 4 del 18 marzo 1970 e approvato dalla Regione Lazio con delibera di Giunta n. 568 del 22 maggio 1973, ha ritenuto che “ all’epoca della realizzazione delle opere oggetto di ricorso, con riferimento al Comune di Nettuno, non erano presenti atti di pianificazione e di regolamentazione urbanistica, tra cui in particolare il piano regolatore generale e il regolamento edilizio, che prescrivevano la previa acquisizione del titolo edilizio anche per l’edificazione al di fuori del centro abitato e, segnatamente, nella zona in cui sono collocate le opere contestate
13. Ne deriva che la censura svolta dalla ricorrente – secondo cui “ la norma del 1942 indicava che la licenza era necessaria nei centri abitati e nelle zone di interesse alla pianificazione comunale piani regolatori. Il manufatto non è ubicato né nell’una né nell’altra zona ”, sicché “ la costruzione di cui si controverte è legittima giacché non si richiedeva all’epoca dei fatti la licenza a costruire ” – coglie nel segno, essendo il gravato ordine di demolizione basato su una valutazione di abusività delle opere della quale nel presente giudizio è stata accertata l’erroneità.
14. Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
15. In applicazione del principio della soccombenza, il Comune di Nettuno va condannato al pagamento in favore della ricorrente delle spese processuali, come liquidate in dispositivo.
16. A carico dell’amministrazione intimata, rimasta silente a fronte degli ordini istruttori ad essa rivolti, deve altresì essere posto il compenso dovuto al verificatore, arch. A S, compenso che, tenuto conto dell’avvenuta formulazione di apposita istanza, depositata agli atti del giudizio il 4 gennaio 2024, può essere liquidato con la presente sentenza.
Al riguardo, il Collegio, preso atto dei calcoli riportati nel prospetto degli onorari presentato dal verificatore (per un totale di euro 2.124,24), ritiene congruo il numero di vacazioni indicate, pari a 144, per un totale di euro 1.180,13, non ravvisando invece, in relazione all’indagine demandata all’ausiliario, i presupposti per l’applicazione degli aumenti per “incarico complesso” (art. 52 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) e per “incarico urgente” (art. 51 del medesimo decreto), i quali, pertanto, vanno espunti dal conteggio.