TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2024-04-26, n. 202408301

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2024-04-26, n. 202408301
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202408301
Data del deposito : 26 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/04/2024

N. 08301/2024 REG.PROV.COLL.

N. 08927/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8927 del 2018, proposto da Arcangela Acconcia, Antonino Alba, Marco Alviano, Erminio Amabile, Laura Ambrogio, Francesco Amodeo, Raffaele Anzalone, Catia Filomena Apruzzi, Maria Arcidiacono, Davide Biagio Arena, Alessandro Arena, Giovanna Argentieri, Annalisa Argentieri, Calogera Barna, Fabrizio Basilio, Sara Bellaabada, Luisa Bellantoni, Alessandro Bernardo, Paola Bersani, Giovanni Bifano, Pina Anna Biondo, Pina Bonanno, Benedicta Bosco, Vittorio Bova, Lucia Brancone, Nicola Brosio, Calogero Brugnone, Nicola Sante Bruno, Giuseppe Bufalino Maranella, Antonio Buglione, Salvatore Buonaurio, Antonio Cafaro, Antonino Calderone, Michele Bruno Caliano, Angela Calvo, Daniela Campo, Maria Luisa Candura, Anna Capaccio, Carmela Capasso, Mario Capoluongo, Debora Caprio, Alfonso Cariello, Silvia Carlarino, Alberta Casa', Liviano Giuseppe Casamassima, Antonio Casciano, Luciano Castiello, Laura Catuscelli, Gina Cava, Raffaele Cepparulo, Alberto Chianello, Mattia Chiparo, Fabio Ciampi, Francesco Colosimo, Lorenzo Conciatori, Salvatore Contino, Silvia Coppola, Sandra Cozzolino, Fabio Crescibene, Vincenzo Cufaro, Giuseppe Cuffaro, Angela Rita D'Agro', Davide D'Alessandris, Giovanna D'Amato, Maria Giovanna D'Angelo, Lina D'Annolfo, Maria Grazia De Biasio, Clementina De Cesare, Prisco De Felice, Veronica Del Regno, Dario Giuseppe Deligio, Annamaria Deporzi, Serena Maria Di Bella, Alessia Di Palma, Sara Di Rocco, Rocco Di Vara, Delia Donati, Vincenzo Pio Durante, Viviana D'Urso, Assunta Esposito, Emilia Falbo, Felice Falcone, Salvatore Farace, Fabio Faraci, Raffaele Fattorusso, Giovanni Battista Feliciello, Federica Ferrera, Nazzareno Fiala', Agostino Ficara, Valentina Filippi, Maria Finno, Pasqualino Fiorente, Daniela Fiori, Quintino Fiorita, Giuseppina Fortino, Giuseppe Foti, Paola Fraioli, Vincenzo Francavilla, Rosa Franzese, Amedeo Furno, Laura Galiano, Riccardo Giaconia, Armando Giardina, Vincenzo Giordano, Liliana Gisolfi, Salvatore Gligora, Margherita Gracco, Andrea Grande, Paola Gregori, Ivan Grossi, Domenico Grosso, Alessandro Guarrera, Alfonso Guastafierro, Luca Gulisano, Simone Ianni, Salvatore Iannuzzi, Teresa Ierardi, Giuseppe Impellizzeri, Federico Impellizzeri, Mario Ingaglia, Giuseppa Anna Italia, Vanessa Isabell Kley, Michelangelo La Bella, Salvatore Lamattina, Tiziana Lamberti, Angelo Lamberti, Carmelina Lamberti, Rosario Landi, Domenico Landi, Franco Laudato, Biagio Gino Lembo Luscari, Anna Flavia Leone, Giuseppe Leucci, Carmine Leuzzi, Rosario Li Volsi, Aniello Liguori, Mariapia Losavio, Carmela Luprano, Raffaella Magri, Angela Mancari, Diego Mandatori, Michele Manzo, Giusy Marcello, Federica Martellucci, Vincenzo Martino, Grazia Martorano, Roberto Masi, Ilaria Massafra, Gabriella Mastrogiovanni, Marco Mattucci, Massimiliano Mazzone, Fabio Mazzuoli, Roberta Meduri, Francesca Melluso, Daniela Merenda, Giuseppina Stefania Miglio, Nicholas Mobilia, Luigi Molinaro, Enrico Monaci, Salvatore Monella, Maurizio Monfrecola, Giuseppe Morra, Rosanna Napoli, Domenico Nasso, Fabrizio Neri, Maria Grazia Neri, Stefania Neri, Lucia Angela Nicolaci, Annalisa Nocella, Luciano Nocera, Ferdinando Nunziata, Simona Orazzo, Ludovica Pacitto, Rosario Pagano, Angela Pagano, Vito Palumbo, Franco Palumbo, Noemi Palumbo Piccionello, Dario Papaleo, Barbara Parente, Piera Sabrina Passaro, Giancarla Pau, Angela Pecoraro, Salvatore Pelella, Giuseppina Pellegrino, Antonio Penna, Maria Grazia Petrella, Pina Amelia Petrocca, Silvia Pibi, Chiara Picarelli, Silvana Piccionello, Francesco Pinelli, Maria Franca Piras, Antonella Pirrello, Daniela Pirrello, Alberto Portanova, Antonio Prestigiacomo, Antonio Prisco, Federico Provenzano, Vincenzo Emanuele Puleo, Raffaele Putorti', Gianfranco Rago, Giuseppe Rapisarda, Delfina Reina, Giuseppe Rosario Reitano, Angelo Ristani, Antonio Rizzo, Luigi Rossetti, Grazia Russo, Erica Russo, Ottavia Russo, Pasquale Sabatino, Salvatore Sabatino, Raffaella Salari, Giuseppe Salici, Francesca Salpietro, Alessandra Salvato, Margherita Sannelli, Federico Pasquale Sau, Elisabetta Scandale, Caterina Scarpinata, Stefania Setola, Francesca Sgariglia, Anna Sorbino, Mariella Spadafora, Antonio Statti, Pietro Stilo, Alessandro Tedone, Giuseppe Tonietti, Monica Tortora, Daniele Triveri, Claudio Trotta, Antonio Tufano, Tommaso Vaccarello, Stefano Vaccarello, Danila Vaccaro, Salvatore Vaccaro, Chiara Valentini, Maria Vallese, Rossana Varone, Salvatore Verdolina, Francesco Votano, Francesco Nicola Zaffino, Gaetano Zaino, Leonardo Zambito, Elisa Zammuto, Antonio Zanofobio, Ottavio Junior Zara, Luigi Zeppetella, Federica Zona, rappresentati e difesi dagli avvocati Mario Chieffallo, Maria Rullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento, e/o la dichiarazione di nullità

a) del D.D.G. del MIUR del 01.02.2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 16.02.2018, IV serie speciale, finalizzato al reclutamento a tempo indeterminato, per titoli ed esami, di personale docente nella scuola secondaria di primo e di secondo grado nella parte in cui, all'art. 3, comma II, dispone che “Gli insegnanti tecnico-pratici possono partecipare al concorso per posti comuni purché siano iscritti nelle graduatorie ad esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di istituto, alla data del 31 maggio 2017…”, escludendo, così, gli insegnanti tecnico pratici muniti del titolo di studio abilitante ex lege (che è idoneo all'accesso nella seconda fascia delle G.I. ex D.M. n. 39/1998, oggi D.P.R. n. 19/2016 e D.M. n. 259/2017) nonché coloro che risultano inseriti nelle Graduatorie di Istituto in data successiva al 31.05.2017;

b) nonché di tutti gli atti e provvedimenti preordinati, collegati, connessi e conseguenziali, anche non conosciuti;

c) con richiesta di risarcimento danni in forma specifica e, in subordine, richiesta di risarcimento danni in termini economici.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 marzo 2024 il dott. G C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Parte ricorrente ha impugnato con il ricorso originario i provvedimenti di cui in epigrafe dei quali ha domandato l’annullamento e/o la dichiarazione di nullità.

In particolare le censure riguardano le parti in cui sono disciplinati i requisiti di ammissione all’ivi menzionato concorso degli insegnati tecnico-pratici – ITP.

Nello specifico, è consentita la partecipazione soltanto in favore dei docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di istituto alla data del 31 maggio 2017, mentre è esclusa la partecipazione dei ricorrenti che sono tutti docenti ITP abilitati all'insegnamento in quanto idonei all'esito di regolari procedure concorsuali.

E’ altresì contesta la parte dei predetti provvedimenti con cui si disciplinano le modalità di presentazione della domanda di partecipazione.

1.1. In corso di causa sono state depositate alcune rinunzie, ma la loro irritualità esonera il Collegio dal considerarle.

1.2. I motivi di ricorso attengono a violazione di legge ed eccesso di potere sotto molteplici profili.

2. L’Amministrazione si è costituita in giudizio con atto di mero stile.

3. All’udienza indicata in epigrafe la causa è stata trattenuta in decisione.

4. Il ricorso è infondato e pertanto va respinto.

5. Le questioni oggetto del presente giudizio sono state già affrontate con la sentenza 12588/2019 che può essere richiamato quale precedente conforme ai sensi dell’art. 74 c.p.a., ed alla cui stregua: “ il DDG n 85/2018 impugnato rinviene la sua fonte di legittimazione – e di legittimità – nella previsione di cui all’art. 17, co. 3 del d.lgs. n. 59 del 2017, il quale, per quanto inerisce al requisito dell’abilitazione, stabilisce che “La procedura di cui al comma 2, lettera b), bandita in ciascuna regione e per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto entro febbraio 2018, e' riservata ai docenti in possesso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di titolo abilitante all'insegnamento nella scuola secondaria o di specializzazione di sostegno per i medesimi gradi di istruzione, in deroga al requisito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) e articolo 5, comma 2, lettera b).(…)”.

Per quanto attiene invece ai diplomati in ITP, la norma prosegue disponendo che “Gli insegnanti tecnico-pratici possono partecipare al concorso purché siano iscritti nelle graduatorie ad esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di istituto, alla data di entrata in vigore del presente decreto.”

Stanti i delineati dirimenti requisiti sanciti dalla norma, appare evidente che il legislatore ha conferito alla procedura concorsuale in questione la natura di concorso riservato, al quale sono ammessi a prender parte solo i soggetti muniti degli indicati requisiti (abilitazione all’insegnamento o inserimento nelle graduatorie di istituto di seconda fascia) conseguiti entro la “dead line” del 31.5.2017, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 59/2017.

4.3. Quanto all’interpretazione storico – evolutiva della norma in analisi, canone ermeneutico di fondamentale importanza nell’esegesi delle fonti del diritto onde appurare l’intentio legis sottesa a ciascuna previsione normativa, specie ove di essa venga posta in dubbio la tenuta costituzionale, rammenta la Sezione che la disposizione ha inteso soddisfare le istanze che contrassegnarono la primavera del 2017, allorché la platea di insegnanti precari, che prestavano in comprensibili condizioni di disagio materiale e psicologico da anni la loro opera a beneficio dell’istruzione pubblica, esprimeva ai vari livelli istituzionali l’esigenza di stabilizzazione che ponesse fine, mediante i consentiti rimedi ordinamentali, ad una situazione non più tollerabile e confliggente anche con i principi comunitari.

Ragion per cui il legislatore ha istituito per coloro che già si trovavano nel possesso dei requisiti disegnati dalla norma, ovverosia dell’iscrizione in graduatorie di istituto di seconda fascia e nel possesso dell’abilitazione all’insegnamento, la possibilità di partecipare ad un concorso riservato, contrassegnato tra l’altro da marcati connotati di specialità.

Questi ultimi infatti risiedono nella agevolata e speciale procedura di reclutamento, contraddistinta da un’unica prova orale, costituita dalla simulazione di una lezione, le cui “tracce” vengono rese note tre giorni prima dell’espletamento, comprese in una terna dalla quale il candidato presceglie la preferita 24 ore prima della prova.

All’esito della stessa il candidato viene ammesso ad un tirocinio di un solo anno (denominato FIT) all’esito del quale viene immesso in ruolo.

Orbene, la soluzione del quesito posto all’attenzione della Sezione va ricercata nell’ordinaria ermeneusi del dettato normativo in relazione al rapporto tra fonti.

Mentre infatti deve ribadirsi che a norma dell’art. 2 del D.M. n. 39/1998 e dell’art. 3 del d.P.R. n. 19/2016 va riconosciuta natura abilitante ai diplomi ITP compresi nelle declaratorie delle classi concorsuali contenute nella Tabella C allegata al primo decreto, conseguendone che il possesso di tali diplomi è titolo per la partecipazione ai concorsi per l’insegnamento in classi di concorso confluite nella tabella B di cui al d.P.R. n. 19/2016 ferma la riserva alla P.A. della valutazione di corrispondenza delle classi del D.M. n. 39/1998 con le nuove classi di cui alla tabella C del D.P.R. del 2016 (TAR Lazio, Sez. III Bis, n. 9234/2017), tale equiparazione vige unicamente per i concorsi ordinari.

Ed è solo in relazione a questi ultimi che si applica il principio enunciato dal Consiglio di Stato con l’Ordinanza della Sesta Sezione n. 1836 del 2016, secondo la quale anche allorché sia richiesta l’abilitazione per la partecipazione al concorso, l’art. 402 del d.lgs. n. 297/1994 va interpretato costituzionalmente, consentendo la partecipazione interinalmente anche a chi ne è privo, almeno fin tanto che non sia stato almeno astrattamente possibile conseguirla nei modi ordinari senza imporre la necessità di un periodo di precariato.

Viceversa, rimarca la Sezione, rispetto al combinato disposto degli artt. 2, D.M. n. 39/1998 e 3, d.P.R. n. 19/2016, la disposizione di cui all’art. 17, co. 3 del d.lgs. n. 59/2017 nella parte in cui fissa quale imprescindibile requisito aggiuntivo di partecipazione al relativo concorso, l’abilitazione all’insegnamento conseguita entro il 31.5.2017 ovvero, per gli insegnanti ITP l’inserimento nelle graduatorie di istituto di seconda fascia, va ritenuta prevalente in ossequio al criterio della gerarchia formale delle fonti del diritto in forza del quale una norma contenuta in un decreto legislativo prevale su una norma recata da un decreto ministeriale o presidenziale.

Oltretutto, conviene porre in luce, il principio di interinale attribuzione della facoltà di partecipazione ai concorsi ex art. 402 del testo unico sull’istruzione, riconosciuto dal Consiglio di Stato a chi è privo dell’abilitazione fino a che non sia almeno astrattamente possibile conseguirla, è a predicarsi per i concorsi ordinari ma non certo per quello riservato di cui è controversia.

4.4. L’argomento secondo il quale l’art 17, co. 3, d.lgs. n. 59/2017 andrebbe interpretato costituzionalmente in relazione ai soggetti che non abbiano potuto conseguire l’abilitazione perché dopo il secondo ciclo di PSA 2014 – 2015 tali percorsi abilitativi non sono stati mai più attivati e i P.S.A. regolamentati dal D.M. 25.3.2013 n. 81 non erano accessibili poiché richiedevano il requisito del pregresso servizio per 540 giorni in tre anni con il minimo di 180 all’anno, a ben vedere non può essere condiviso.

Invero, va al riguardo considerato che l’art. 4 del D.M. n. 81/2013 modificò l’art. 15 del D.M. n. 249/2010 inserendo la prescrizione in ordine al necessario possesso dell’indicato periodo di servizio pregresso. Il comma 1 – ter dell’art. 4 del D.M. n. 81/2013 stabilì infatti che ai percorsi abilitanti erano ammessi coloro che “abbiano maturato, a decorrere dall'anno scolastico 1999/2000 fino all'anno scolastico 2011/2012 incluso, almeno tre anni di servizio in scuole statali, paritarie ovvero nei centri di formazione professionale. Il servizio prestato nei centri di formazione professionale riconducibile a insegnamenti compresi in classi di concorso è valutato solo se prestato per garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009. Ai fini del presente comma è valido anche il servizio prestato nel sostegno. Gli aspiranti che abbiano prestato servizio in più anni e in più di una classe di concorso optano per una sola di esse, fermo restando il diritto a conseguire ulteriori abilitazioni nei percorsi ordinari di cui al comma 1. Ai fini del raggiungimento dei requisiti previsti dal presente comma è valutabile il servizio effettuato nella stessa classe di concorso o tipologia di posto, prestato per ciascun anno scolastico per un periodo di almeno 180 giorni”.

4.5. Senonché va rammentato che il D.M. n. 81/2013 è stato oggetto di annullamento da parte del Consiglio di Stato con sentenza della VI Sezione n. 4751 del 14 ottobre 2015 proprio nella parte in cui imponeva il predetto requisito di servizio.

Nella motivazione della Decisione citata si legge infatti che “Le ragioni della intervenuta modifica dei requisiti di servizio legittimanti la partecipazione ai percorsi abilitanti, oltre a non desumersi ex se da elementi di obiettiva ragionevolezza, non si rinviene neppure nelle disposizioni del decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, come modificato e integrato dal decreto ministeriale 25 marzo 2013, n. 81, citato in particolare nelle premesse del d.m. qui impugnato, in quanto istitutivo dei percorsi abilitanti speciali (agli art. 15, commi 1-bis e seguenti) ed emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), per il quale <<...con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, ...è definita la disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale...del personale docente...>>.

Infatti, tale ultima disposizione non reca alcuna significativa innovazione rispetto all'indirizzo della normativa primaria precedente, non potendosi correlare tale implementazione innovativa sui requisiti di servizio al regolamento ministeriale autorizzato con la norma stessa;
deve essere di conseguenza accolto l'appello anche a motivo della dedotta, ingiustificata disparità di trattamento che la nuova normativa viene a determinare in danno dei ricorrenti ( rispetto a tutti i candidati ammessi ai PAS negli anni precedenti) derivante dalla irragionevole previsione, nel decreto qui impugnato, di requisiti di ammissione ai corsi speciali diversi da quelli prima richiesti per identiche o del tutto analoghe fattispecie, con l'effetto di non ugualmente valorizzare il servizio svolto dai ricorrenti stessi.” (Cons. St., VI, n. 4751/2015, p. 3.2).

Ora, in virtù dell’efficacia erga omnes della sentenza di annullamento di un atto regolamentare (non di un atto plurimo con destinatari preindividuabili ed effetti scindibili) e della concomitante efficacia ex tunc della pronuncia cassatoria del giudice amministrativo, è sopravvissuto l’originario e primigenio testo dell’art. 15 del D.M. n. 249/2010 che nell’istituire i percorsi speciali abilitanti (PSA), non richiedeva alcun periodo minimo di servizio pregresso per accedere ai test di ammissione alla frequenza dei PSA.

Ragion per cui i docenti in possesso di idoneo titolo di studio ben potevano accedere ad un PSA e così conseguire l’abilitazione entro il 31.5.2017;
lo stesso dicasi per i diplomati ITP che avrebbero dunque potuto conseguire l’abilitazione necessaria all’inserimento nelle graduatorie (prima della sentenza n. 9234/2017 della Sezione che siffatta possibilità ha riconosciuto a prescindere dalla frequenza di un PSA).

Per il vero fu varata una disposizione di fonte primaria che prescriveva il possesso del requisito di servizio di 360 giorni per accedere a corsi abilitanti, ma tale norma era ad efficacia temporalmente limitata, applicandosi solo ai corsi istituiti nell’A.S. 2004 – 2005.

Trattasi dell’art. 2 del D.L.

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