TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2022-12-16, n. 202200446

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2022-12-16, n. 202200446
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila
Numero : 202200446
Data del deposito : 16 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/12/2022

N. 00446/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00058/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 58 del 2022, proposto da
A T, rappresentato e difeso dagli avvocati L G e L D G, J A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Teramo, non costituito in giudizio;

per l'annullamento:

- del verbale prot. n. 5564 del 27/01/2022 (ma pubblicato in data successiva) contenente il nuovo elenco degli ammessi e degli esclusi all’esito della prova scritta del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 10 posti, a tempo pieno ed indeterminato, da Istruttore Amministrativo Contabile – Cat. C, nella parte in cui esclude dall’ulteriore prosecuzione della procedura concorsuale il ricorrente (ID domanda nr. 2069787) con la seguente oscura motivazione “non valutabile”;
del verbale n.19 del 01/02/2022, di fissazione della prova orale del Concorso in parola per il giorno martedì 22 febbraio 2022, limitatamente alla parte in cui esclude il ricorrente (ID nr. 2069787);

- di ogni altro atto presupposto o consequenziale, anche se non conosciuto e di estremi ignoti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la memoria depositata in data 11.11.2022, con la quale parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso;

Visti gli artt. 84, comma 4 e 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2022 la dott.ssa Maria Colagrande;

Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Con memoria depositata in data 11.11.2022 la difesa del ricorrente ha manifestato la volontà di rinunciare al ricorso.

Pur trattandosi di atto non sottoscritto dal ricorrente né notificato alle altre parti, il collegio ne trae argomento, ai sensi dell’art. 84 comma 4 c.p.a., per rilevare l’improcedibilità del ricorso per sopravenuta carenza d’interesse.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese perché il Comune di Teramo non ha svolto attività difensiva.

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