TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2017-07-13, n. 201700475
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Pubblicato il 13/07/2017
N. 00475/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00020/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 20 del 2017, proposto da:
Teulada Charter S.n.c., L S, S D G, R S, A S, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dagli avvocati M L, F L, con domicilio eletto presso lo studio M L in Cagliari, via Alagon 1;
contro
Ministero della Difesa, Comando Militare Autonomo della Sardegna, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata in Cagliari, via Dante, 23;
per l'accertamento
e la declaratoria della illegittimità del silenzio e/o dell'inerzia serbati dall'amministrazione resistente in ordine alla richiesta di indennizzo per lo sgombero di specchi di acqua utilizzati per le esercitazioni militari svolte nel poligono di Capo Teulada e condanna
della medesima amministrazione a concludere il procedimento con l'adozione di un provvedimento espresso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Militare Autonomo della Sardegna;
viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2017 il dott. G R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto notificato il 14 gennaio 2017 e ritualmente depositato la ricorrente ha richiesto dichiararsi l’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione sulla domanda presentata dal privato per l’ottenimento dell’indennizzo per lo sgombero di specchi di acqua utilizzati per le esercitazioni militari svolte nel Poligono di Capo Teulada e per la condanna della medesima amministrazione a concludere il procedimento con un provvedimento espresso.
Si è costituita l’amministrazione chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla camera di consiglio del 5 luglio 2017, visto il sopravvenuto provvedimento di rigetto depositato dall’amministrazione, il difensore della ricorrente ha dichiarato la cessazione della materia del contendere.
Ciò stante, non resta al Collegio che prenderne atto e dichiarare la pronuncia conseguente.
Le spese, visto il ritardo con cui l’amministrazione ha dato riscontro alla domanda della ricorrente, seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.