TAR Roma, sez. 1T, decreto collegiale 2022-11-24, n. 202215706

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1T, decreto collegiale 2022-11-24, n. 202215706
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202215706
Data del deposito : 24 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/11/2022

N. 03504/2015 REG.RIC.

N. 15706/2022 REG.PROV.COLL.

N. 03504/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato il presente

DECRETO DI PAGAMENTO

sul ricorso numero di registro generale 3504 del 2015, proposto da


-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato N C, con domicilio eletto presso lo studio Olivia Polimanti in Roma, via Chisimaio, 29;


contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

liquidazione patrocinio a spese dello Stato;

Vista la sentenza conclusiva del giudizio n.-OMISSIS- di questa Sezione con il ricorso è stato accolto;

Vista l’istanza di liquidazione parcella a firma dell’avv. N C;

Visto l’art. 142 del DPR 30 maggio2002, n. 115 e l'articolo 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

Visto il D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, recante la determinazione dei parametri di liquidazione dei compensi per la professione forense;

Visto l’art. 82, comma 1, d.p.r. 30 maggio 2002, n.115 (testo unico in materia di spese di giustizia) secondo cui “l’onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell’impegno professionale, in relazione all’incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa”;


Rilevato che, ai sensi dell’art.130, d.p.r. n. 115/2002, l’importo di quanto spettante al difensore deve essere ridotto della metà;

Ritenuto, al fine di individuare il giusto compenso per l’attività svolta dal difensore, di valutare, in applicazione dell’art. 4, D.M. n. 55/2014, le caratteristiche dell’attività prestata e dell’affare trattato, oltre che il risultato del giudizio;

Ritenuto, pertanto, di stabilire, in relazione al valore (indeterminabile) della controversia, un compenso pari, salvo quanto ulteriormente si preciserà, al valore di liquidazione corrispondente al terzo scaglione di riferimento (come individuato ai sensi del comma 6 dell’art. 5 del predetto DM n. 55/2014 e del punto 21 della connessa tabella), con riduzione del 50%, addivenendosi quindi a una liquidazione di:

-euro 1400,00 (fase di studio);

-euro 1000,00 (fase introduttiva);

-euro 1000,00 (fase cautelare);

-euro 1000,00 (fase decisionale),

per un totale di € 4.400,00 da ridurre della metà, per un importo di € 2.200.00;

Ritenuto, pertanto, di dover liquidare l’importo di € 2.200.00, oltre al rimborso delle spese forfettarie del 15%, ed oltre agli oneri di legge;

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