TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2021-11-16, n. 202111802
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Testo completo
Pubblicato il 16/11/2021
N. 11802/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00209/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 209 del 2021, proposto da
Azienda Agricola Decima Trigoria S.r.l., P S P, F M M V, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati A M F, S G, A F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio S G in Roma, via Monte di Fiore, 22;
contro
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato E C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Romanatura - Ente Regionale per la Gestione del Sistema delle Aree Naturali Protette Nel Comune di Roma, non costituito in giudizio;
Ente Regionale Romanatura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
Ricorso per l'annullamento, previa concessione delle opportune misure cautelari, della Delibera di Consiglio Regionale del Lazio n. 3 del 22 luglio 2020, pubblicata in data 20.10.2020, sul BURL n. 127 – Supplemento n. 3, avente ad oggetto l'approvazione del “Piano della Riserva di Decima Malafede” e di ogni atto a tale provvedimento presupposto, conseguente ovvero connesso, ed in particolare la nota -non conosciuta nel suo esatto contenuto- di Roma Natura prot. n. 649 del 27.02.2017 nella parte in cui ha previsto l'esclusione della procedura di VAS in relazione al caso di specie; nonché, per quanto possa occorrere, la D.G.R. n. 169 del 5.03.2010, nella parte in cui esclude l'obbligo di esperimento della Valutazione Ambientale Strategica per i Piani/Programmi “che siano stati adottati dall'organo deliberante competente prima della data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 4/2008”; e per la condanna dell'Amministrazione resistente al risarcimento dei danni subiti e subendi dai ricorrenti a causa dei provvedimenti in questa sede impugnati, nonché all'accertamento del dovere di elaborazione e concessione in favore dei ricorrenti degli strumenti compensativi di cui agli artt. 34, 35 e 36 della L.R. n. 29/1997.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lazio e di Ente Regionale Romanatura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2021 il dott. Marco Bignami e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato la ricorrente, nella qualità di proprietaria di una porzione del territorio sito nella riserva naturale di Decima Malafede, ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, ed in particolare la delibera del Consiglio regionale del Lazio n. 3 del 20 ottobre 2020, con la quale è stato approvato il piano della riserva. Di tale atto è stato chiesto l’annullamento per violazione di legge ed eccesso di potere, con domanda di risarcimento danni.
Il piano è stato adottato dall’ente gestore Roma Natura fin dal 25 novembre del 2002, ed è stato pubblicato il 23 maggio 2003.
Nel 2008 il piano è stato trasmesso alla Regione Lazio, dopo l’acquisizione e la valutazione delle osservazioni previste dall’art. 26 della legge regionale n. 29 del 1997.
Solo il 12 novembre 2019 la Giunta ha inviato al Consiglio regionale il piano ai fini dell’approvazione, che è infine intervenuta con l’atto impugnato e pubblicato il 20 ottobre del 2020.
La ricorrente svolge i seguenti motivi di ricorso:
1) violazione della legge regionale n. 29 del 1997 ed eccesso di potere, perché a) in linea generale, il piano penalizzerebbe indebitamente l’attività agricola; b) l’art. 13, comma 11, delle NTA, imponendo alla parte privata di identificare la fascia di rispetto della sponda tutelata, genererebbe un vizio di “incompetenza” e di “sproporzione”; c) gli artt. 15, comma 18 e 16, comma 11, delle NTA introdurrebbero una fascia di rispetto, quanto ai corsi d’acqua tutelati ex art. 142, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 42 del 2004, che vieterebbe l’agricoltura proprio nella parte più produttiva dei terreni, e benché essa non sia soggetta a riserva integrale, ma solo a protezione di “più contenuto livello” (con violazione anche degli artt. 5, comma 3, e 26 bis della legge regionale n. 29 del 1997; d) la sottoposizione a riserva integrale di 277 ha di terreno e a riserva generale di altri 50 ha comporterebbe “l’abbandono di ogni attività produttiva agricola perché economicamente insostenibile”; e) la riconduzione dei fabbricati di San Giuseppe e di Monte di Leva a zona D1 (attrezzature della riserva) sarebbe in contrasto con la più “idonea” destinazione a D3, con vocazione residenziale, produttiva e di servizio; f) i percorsi destinati all’uso pubblico sarebbero a “servizio esclusivo” degli immobili aziendali e residenziali;
2) violazione del d.lgs. n. 152 del 2006 e della legge regionale n. 29 del 1997, nonché eccesso di potere, poiché a) sono state introdotte modifiche al piano adottato a molti anni di distanza, quando le osservazioni presentare al piano dovevano ritenersi vetuste; b) il piano non è stato sottoposto a valutazione ambientale strategica (VAS), come previsto dalla normativa nazionale e dalla circolare del 19 febbraio 2010 della Regione Lazio; c) non è stato previsto alcun indennizzo;
3) violazione degli artt. 41, 42 e 97 Cost., perché l’amministrazione avrebbe leso il diritto di proprietà della ricorrente.
A tali profili di illegittimità corrisponderebbe la fondatezza della domanda risarcitoria, ovvero di accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di adottare misure compensative ai sensi della legge regionale n. 29 del 1997.
A seguito di fissazione di udienza ex art. 55, comma 10, cpa, la causa è stata assunta in decisione.
DIRITTO
1.Il secondo motivo di ricorso, relativo alla omessa sottoposizione a VAS del piano della Riserva, va esaminato per primo in ordine logico ed è fondato.
2. Va premesso che, in linea astratta, non vi sono dubbi in ordine alla riconducibilità del piano della riserva all’art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 152 del 2006, come sostituito dall’art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 4 del 2008, per la parte in cui indica i piani e programmi che sono soggetti a VAS, includendovi la “pianificazione territoriale”.
Ai sensi dell’art. 26, comma 6, della legge regionale n. 29 del 1997 il piano dell’area naturale protetta ha valore di piano urbanistico territoriale, sicché esso ricade ad ogni titolo nella previsione di legge appena rammentata.
Di ciò si trae ulteriore conferma dal testo attualmente vigente dell’art. 12, comma 4, della legge n. 394 del 1991, costituente la legge quadro sulle aree naturali protette, che, con valore ricognitivo di un vincolo già vigente nella trama legislativa, afferma ora espressamente la assoggettabilità a VAS del piano.
Del resto, nel caso di specie è stata anche attivata, per una porzione dell’area, la valutazione di incidenza prevista dall’art. 5 del d.P.R. n. 357 del 1997, la quale a sua volta implica, per il piano alla quale si riferisce, la VAS, ai sensi della lett. b) del già citato art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006.
Va da sé, infine, che la finalità di tutela ambientale propria del piano dell’area naturale protetta di per sé non esclude l’obbligo di VAS (Corte di giustizia, C. 142/07 e C. 321718).
3. Nel caso di specie, il piano è stato adottato dall’ente gestore fin dal 2002, ovvero in una data posteriore alla pubblicazione della direttiva 27 giugno 2001 n. 42/2001/CE, ma anteriore al termine di attuazione di essa, fissato dall’art. 13 al 21 luglio 2004.
Il legislatore nazionale ha poi attuato la direttiva soltanto con il d.lgs. n. 152 del 2006, recante una disciplina in larga parte sostituita dal d.lgs. n. 4 del 2008.
Da tale normativa statale non emerge alcun impedimento all’assoggettamento del piano impugnato a VAS.
Difatti, il d.lgs. n. 4 del 2008 ha abrogato l’art. 52, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, a mente del quale “i procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della parte seconda del presente decreto, nonché i procedimenti per i quali a tale data sia già stata formalmente presentata istanza