TAR Ancona, sez. I, ordinanza collegiale 2009-08-04, n. 200900076

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, ordinanza collegiale 2009-08-04, n. 200900076
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 200900076
Data del deposito : 4 agosto 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00659/2007 REG.RIC.

N. 00076/2009 REG.ORD.COLL.

N. 00659/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 659 del 2007, proposto da:


A B, rappresentato e difeso dall’avv. I P, domiciliato in Ancona presso la Segreteria del Tribunale, ai sensi dell’art. 35 del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, richiamato dall’art. 19 della L. 6 dicembre 1971, n. 1034;


contro

la QUESTURA di PESARO e URBINO, in persona del Questore pro-tempore, e il MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto del Questore di Pesaro e Urbino in data 15.6.2007, concernente reiezione dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguente.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista la propria ordinanza 4 ottobre 2007, n. 544, con cui è stata respinta l’istanza cautelare;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22/04/2009 il dott. Giuseppe Daniele e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che il ricorrente, cittadino extracomunitario, è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento della Commissione all’uopo istituita presso questo Tribunale in data 12.6.2008 n. 30, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 119 e seguenti del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia;

Considerato che l’art. 83 del suddetto decreto n. 115 del 2002 prevede che la liquidazione degli onorari dovuti al difensore può essere richiesta al termine di ciascuna fase o grado del processo o, comunque, all’atto della cessazione dell’incarico, da parte dell’organo giudiziario che ha proceduto;

Vista l’istanza depositata in data 4.8.2008 con cui l’avv. I P, difensore del ricorrente, chiede la liquidazione del compenso relativo alla fase cautelare del giudizio, per un importo complessivo di € 2.999,81, di cui € 446,00 per diritti, € 2.100,00 per onorari, € 318,25 per spese generali determinate forfettariamente in rapporto agli onorari ed ai diritti ed € 135,56 per spese vive;

Ritenuto tuttavia, per quanto concerne gli onorari, che tali somme risultano di importo eccessivo rispetto a quanto previsto dalle norme sopra richiamate, dal momento che il tipo di attività professionale espletata dal difensore del ricorrente non appare di particolare complessità, per cui le relative competenze professionali possono essere equamente retribuite con l’applicazione dei livelli minimi della tariffa professionale riferiti a cause di valore indeterminabile, quale può essere considerata la vicenda processuale di cui al ricorso in epigrafe;

Che, inoltre, per quanto riguarda le spese vive, risulta di importo eccessivo (in quanto priva di idonea giustificazione) la somma di € 128,00 per la voce “scritturazione”, per la quale il Collegio ritiene equo riconoscere € 12,00;

Ritenuto pertanto, con riferimento a quanto sopra precisato, che applicando i minimi tariffari i compensi dovuti per gli onorari risultano pari ad € 1.195,00, in luogo dell’importo di € 2.100,00 richiesto dal difensore della parte ricorrente, da cui deriva la liquidazione di un compenso complessivo per diritti ed onorari di € 1.641,00, cui vanno aggiunti € 205,12 per spese generali forfetarie pari al 12,50% dell’importo degli onorari e dei diritti, ed € 19,56 per spese vive;

Aggiungasi che, ai sensi di quanto espressamente stabilito dall’art. 130 del richiamato D.P.R. n. 115 del 2002, i compensi professionali dovuti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, vanno ridotti della metà, per cui la somma da liquidare al procuratore richiedente deve essere rideterminata nell’importo complessivo di € 942,62, di cui € 597,50 per onorari, € 223,00 per diritti ed € 122,56 per spese generali forfettarie, al quale vanno aggiunti € 19,56 per spese vive effettivamente sostenute,oltre ad IVA e CAP come per legge;

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