TAR Ancona, sez. I, sentenza 2014-01-10, n. 201400063

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2014-01-10, n. 201400063
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201400063
Data del deposito : 10 gennaio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00781/2012 REG.RIC.

N. 00063/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00781/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 781 del 2012, proposto da:
F G, rappresentata e difesa dagli avv. O Lini, F B, con domicilio eletto presso Avv. Ester Cioccolanti in Ancona, via Leopardi, 2;

contro

Provincia di Pesaro e Urbino, rappresentata e difesa dall'avv. M B R, con domicilio eletto presso Avv. Nicola Sbano in Ancona, via San Martino, 23;

per l'annullamento

a) della Determinazione Dirigenziale n. 1834 del 24 luglio 2012 del Dirigente Servizio 1.2 Formazione Professionale, Politiche per l'Occupazione della Provincia di Pesaro e Urbino, avente ad oggetto il recupero delle somme percepite dalla ricorrente per lo svolgimento dell'attività di Borsa Lavoro, nell'anno 2005,

b) delle note recanti comunicazioni di avvio del 23 gennaio 2012 prot. 4701/2012, nonché del 19 giugno 2012, prot. 26418/2012;

c) di ogni altro atto antecedente, conseguente, preordinato e comunque connesso E/o conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Pesaro e Urbino;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 novembre 2013 il dott. G R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Viene impugnata la determinazione del 24.7.2012 n. 1834 avente ad oggetto “FSE – P.O.R. Marche – OB 3 2000-2006 Asse A Misura 2. Recupero delle somme percepite da Giovannini Francesca per lo svolgimento dell’attività di borsa lavoro nell’anno 2005 a seguito di revoca della relativa concessione”.

Detto provvedimento ripercorre i tratti essenziali dell’istruttoria, avviata a seguito di indagini generali svolte dal Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Ancona, trasmesse altresì alla Procura della Repubblica di Pesaro, che hanno riguardato diversi beneficiari tra cui l’odierna ricorrente e la relativa borsa lavoro percepita in forza delle misure sopra ricordate.

Nel caso specifico, la revoca della concessione e il recupero delle corrispondenti somme, sono sostenuti dalla seguente motivazione:

“considerato che dalle ulteriori verifiche effettuate da questa amministrazione risulta che Giovannini Francesca non ha mantenuto il requisito di disoccupazione richiesto dal bando, atteso che ha percepito redditi da lavoro superiori al limite minimo escluso da imposizione”.

Si è costituita l’Amministrazione provinciale di Pesaro e Urbino per contestare, nel merito, le deduzioni di parte ricorrente chiedendone il rigetto.



2. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.



3. Con il primo motivo viene dedotta violazione dell’art. 7 della Legge n. 241/1990 stante l’eccessiva genericità della comunicazione di avvio del procedimento che ha impedito alla ricorrente il pieno esercizio dei propri diritti partecipativi.

La censura va disattesa.

Al riguardo va osservato che le varie comunicazioni inoltrate dalla Provincia e riguardanti l’avvio procedimento in oggetto (che la ricorrente ammette di aver ricevuto), contengono tutte le informazioni di cui all’art. 8 comma 2 della Legge n. 241/1990 (amministrazione competente, oggetto del procedimento, ufficio e nominativo del responsabile del procedimento), per cui risultano idonee allo scopo, che è quello di informare l’interessato dell’avvio di un procedimento d’ufficio a proprio carico con possibile effetto pregiudizievole, ma che potrebbe anche risolversi positivamente a seguito degli approfondimenti istruttori.

La doglianza sembra invece muovere dall’erronea equiparazione di tali atti con la diversa comunicazione di cui all’art. 10-bis della stessa Legge n. 241/2010, che deve contenere le dettagliate ragioni secondo cui l’amministrazione non può accogliere l’istanza dell’interessato.

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