TAR Napoli, sez. I, sentenza 2023-07-12, n. 202304209
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Pubblicato il 12/07/2023
N. 04209/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00046/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 46 del 2021, proposto da:
Comune di Montalto Uffugo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. G D L e S D S, con recapito digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale (di seguito anche: ABD dell’Appennino Meridionale), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11 e con recapito digitale come da PEC da Registri di giustizia;
nei confronti
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), in persona del Ministro, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11 e con recapito digitale come da PEC da Registri di giustizia;
per l'annullamento,
dei decreti del Segretario Generale della ABD dell’Appennino Meridionale:
a) n. 210 del 9 aprile 2020, col quale è stato dato inizio al procedimento generale di aggiornamento dei Piani di assetto idrogeologico (PAI) ricadenti nel territorio del distretto, mediante la modifica della perimetrazione e/o classificazione delle aree soggetto a rischio;
b) n. 250 del 4 maggio 2020, col quale è stato disposto di dare avvio all’aggiornamento relativamente ai bacini dell’ex ADB;
c) n. 375 del 14 luglio 2020, col quale è stata disposta la conclusione delle attività di cui al decreto n. 210 sopra citato;
d) n. 540 del 13 ottobre 2020, col quale sono state adottate, ai sensi dell’art. 68, c. 1 ter, d. lgs. n. 152/2006 e dell’art. 54 del d.l. 16/7/2020 n. 76, conv. in L. 11 settembre 2020 n. 126, le misure di salvaguardia (a tempo indeterminato e immediatamente vincolanti), nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguenziale, ivi comprese:
e) la delibera n. 1 della Conferenza Istituzionale Permanente (CIP) del 20 dicembre 2019 dell’ADB con la quale, all’art. 1, “si prende(va) atto dell’aggiornamento delle mappe di pericolosità e del rischio di alluvioni di cui all’art. 6 della Direttiva 2007/60/CE del distretto idrografico dell’Appennino Meridionale, predisposto ai sensi dell’art. 14 della Direttiva medesima, rappresentato in file vettoriali e descritto nella Relazione metodologica, e si adotta ai soli fini dei successivi adempimenti comunitari” e, all’art. 2, veniva disposto che “il Segretario Generale dell’Autorità di bacino procede tempestivamente, con proprio decreto, all’aggiornamento dei piani di bacino relativi all’assetto idrogeologico ricadenti nel territorio dell’Autorità di Distretto, limitatamente alle mappe di pericolosità e del rischio di alluvioni di cui all’art. 1, assicurando le adeguate forme di pubblicità”;
f) la successiva delibera della medesima CIP n. 2 del 20 dicembre 2019, con la quale si dispone, all’art. 1, che: “nelle more dell’aggiornamento dei rispettivi strumenti di pianificazione relativi all’assetto idrogeologico, nelle sole aree attualmente non soggette ad alcuna specifica regolamentazione di competenza dell’ABD dell’Appennino Meridionale, identificate nelle tavole cartografiche allegate al presente provvedimento quale parte integrante, si applicano le misure di salvaguardia, secondo le disposizioni di cui ai successivi artt. 5, 6 e 7”, e, all’art. 3, che: “l’ambito territoriale di riferimento delle presenti misure è costituito dall’intero territorio del Distretto idrografico dell’Appennino Meridionale (come da perimetrazione approvata con Decreto Direttoriale n. 416 dell’8/8/2018 della Direzione Generale STA del MATTM)”;
g) per quanto occorra, della nota prot. n. 14107 del 21 luglio 2020, con la quale l’ADB dell’Appennino Meridionale ha reso chiarimenti ai Comuni interessati nonché il parere della Conferenza Operativa del 7 luglio 2020, non conosciuto dal ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del MATTM e dell’ABD dell'Appennino Meridionale;
Vista l’ordinanza cautelare n. 209 del 27 gennaio 2021;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 aprile 2023 il dott. G P, presenti l'avv. D S in proprio e su dichiarata delega dell'avv. De Luca, per la parte ricorrente, l'avvocato dello Stato A. Cantore per il MATTM;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con l’odierno ricorso, il Comune di Montalto Uffugo ha impugnato, per l’annullamento, i decreti del Segretario Generale della ABD dell’Appennino Meridionale, in epigrafe meglio specificati.
Ha dedotto le censure che di seguito saranno illustrate.
Con atto e con memoria depositati l’8 gennaio 2021, si sono costituiti in giudizio il MATTM e l’ABD dell’Appennino Meridionale, chiedendo il rigetto del ricorso.
L’ABD dell’Appennino Meridionale, ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.
Con ordinanza cautelare n. 209 del 27 gennaio 2021, la Sezione ha respinto la richiesta di misure sospensive provvisorie.
La causa è stata quindi inserita nel ruolo dell’udienza pubblica del 19 aprile 2023.
In vista dell’udienza pubblica, le parti hanno prodotto memorie e repliche con le quali hanno ribadito e puntualizzato le rispettive ragioni.
A conclusione dell’udienza, la causa è stata quindi trattenuta per essere decisa.
2.- Prima dell’esame delle diverse questioni di merito poste dal comune ricorrente, appare utile condurre una sintetica ricostruzione della riforma normativa che ha soppresso le Autorità di bacino, previste dall’art. 12 della legge 183/1989 ed istituito le Autorità di bacino distrettuali, con i connessi atti per governare il periodo transitorio.
Il legislatore, con gli articoli 63 e 64 d. lgs 152/2006, modificati ed integrati dall'art. 51 della legge 221/2015, ha disposto la soppressione delle Autorità di bacino di cui alla legge 183/1989 ed istituito le nuove Autorità di bacino distrettuali.
In attuazione del menzionato art. 63, sono stati emanati il DM n. 294/2016 e il DPCM 4 aprile 2018 che, rispettivamente, hanno disciplinato il periodo transitorio, fino all’adozione del menzionato DPCM, e l’avvio operativo delle neo istituite Autorità di bacino distrettuali.
A seguito della riforma normativa, il territorio nazionale è dunque ripartito in sette distretti idrografici fra i quali quello dell'Appennino Meridionale, comprendente i bacini idrografici nazionali Liri-Garigliano e Volturno, i bacini interregionali Sele, Sinni e Noce, Bradano, Saccione, Fortore e Biferno, Ofanto, Lao, Trigno e, per quanto d’interesse in questa sede, i bacini regionali della Campania, della Puglia, della Basilicata, della Calabria, del Molise.
L’Autorità di bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale è – in applicazione dell’art. 63 d. lgs. 152/2006 - l’Ente giuridico non economico che esercita le funzioni ed i compiti in precedenza affidati alla soppressa Autorità di bacino regionale della Calabria.
Il richiamato art. 63 - nel disciplinare al comma 10 le funzioni dell'Autorità di Bacino distrettuale - dispone l’approvazione di una serie di atti programmatori, in particolare:
- il Piano di bacino distrettuale e dei relativi stralci (Piano di Assetto Idrogeologico, cd PAI),
- il Piano di Gestione del bacino idrografico, quest’ultimo in attuazione dell’art. 13 della Direttiva 2000/60/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque),
- il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA), in attuazione della Direttiva 2007/60/CE (Direttiva del Parlamento e del Consiglio relativa alla valutazione ed alla gestione dei rischi di alluvioni).
L’art. 63, commi 5 e 9, disciplina inoltre le funzioni d’indirizzo, coordinamento e pianificazione della Conferenza Istituzionale Permanente (CIP) e l’attività tecnica e consultiva della Conferenza Operativa (CO), quali organi dell'Autorità di bacino distrettuale.
In attesa del menzionato DPCM, al fine di garantire la continuità della funzione amministrativa, i Segretari Generali delle Autorità di bacino Distrettuali, ai sensi dell’art. 12 del citato Decreto ministeriale, si sono avvalsi, mediante delega di firma, delle strutture delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali ovvero, d’intesa con le regioni, delle strutture regionali comprese nel proprio distretto che avrebbero svolto, all’entrata in vigore del succitato Decreto ministeriale, funzioni di Autorità di bacino.
Nel caso di specie, il Segretario Generale dell’ADB dell’Appennino Meridionale si è avvalso della struttura operativa della soppressa Autorità di bacino Regionale della Calabria, mediante la delega di firma al pregresso Segretario Generale, che ha continuato ad esercitare le funzioni ed i compiti in materia di difesa del suolo, tutela delle acque e gestione delle risorse idriche, nonché a svolgere le attività di pianificazione di bacino, ivi compresi il rilascio dei pareri relativi ai piani di bacino e le attività di aggiornamento e modifica dei medesimi piani fino al 13 giugno 2018.
3.- Con queste premesse, può passarsi all’esame delle censure di merito sollevate dal ricorrente comune di Montalto Uffugo.
Col primo motivo, il comune contesta la violazione del principio di leale collaborazione tra gli enti interessati al procedimento e, comunque, del suo diritto a parteciparvi ed a concorrere all'individuazione delle misure di salvaguardia.
Il motivo è infondato.
L'art. 3, comma 1, della direttiva n. 2000/60/CE, recepita dal d. lgs. 152/2006, prevede che “Gli Stati membri individuano i singoli bacini idrografici presenti nel loro territorio e, ai fini della presente direttiva, li assegnano a singoli distretti idrografici. Ove opportuno, è possibile accomunare in un unico distretto bacini idrografici di piccole dimensioni e bacini di dimensioni più grandi, oppure unificare piccoli bacini limitrofi”.
La ristrutturazione dei distretti idrografici è stata compiuta nell'osservanza della citata disposizione della direttiva europea, in vista del superamento di forme di sovrapposizione fra i diversi piani di rilievo ambientale nonché di un loro coordinamento coi piani urbanistici, mediante una razionalizzazione dell'organigramma istituzionale e delle articolazioni territoriali. In questo senso, la riorganizzazione delle Autorità di bacino distrettuali è strumentale ad una preminente esigenza di tutela dell'ambiente, mirando a garantire la piena operatività degli organi amministrativi e tecnici preposti alla tutela ed al risanamento del suolo e del sottosuolo.
Ebbene, nel caso di specie, posto che l’Autorità di Bacino distrettuale aveva adottato non una variante al PAI ma semplici misure di salvaguardia, per loro natura temporanee e provvisorie, non era necessario che coinvolgesse nel contraddittorio procedimentale il Comune di Rende, il quale peraltro aveva presentato mere osservazioni e non studi tecnici specifici.
4.- Col secondo motivo, il comune censura la violazione dell’art. 14, comma 1, della direttiva 2000/60 CE. La violazione dell’art. 7 l. n. 241/1990. L’eccesso di potere per violazione degli artt. 1, comma 2, e 10, comma 2, dello Statuto dell’ADB Distrettuale.
L’ADB Distrettuale, nel recepire acriticamente facendole proprie le proposte della soppressa ADB regionale, avrebbe del tutto ignorato le osservazioni dell’ente comunale, in palese violazione dei principi sopra richiamati nonché delle norme statutarie (artt. 1, comma 2, e art. 10, comma 2), le quali prevedono che l’Autorità operi secondo “buon andamento, imparzialità, economicità efficacia ed efficienza”.
Il motivo è infondato.
La soppressa Autorità di bacino della Calabria con la Delibera n. 3 dell’11 aprile 2016, nell’ambito della più ampia procedura di rivisitazione ed aggiornamento del PAI, aveva avviato una fase di
consultazione coi comuni interessati, al fine di verificare e segnalare eventuali situazioni critiche non contemplate nella cartografia del progetto di piano disponibile sul proprio sito istituzionale. In seguito, allo scopo di velocizzare la procedura di approvazione delle varianti e dell’aggiornamento dei PAI, in considerazione del lungo periodo di tempo intercorso, al momento del subentro dell’Autorità distrettuale nelle funzioni tecniche ed amministrative della soppressa Autorità di bacino regionale della Calabria, la fase di consultazione pubblica era nella sostanza conclusa, in vista degli ulteriori passaggi procedurali da intraprendere.
Come chiarito da condivisa giurisprudenza amministrativa (in particolare, Cons. Stato, sez. IV, 26 settembre 2019, n. 6437), con riferimento alle norme di attuazione che disciplinano la procedura di approvazione delle varianti ovvero degli aggiornamenti dei Piani stralci “... le Autorità di Bacino interessano il territorio di più Regioni, con ulteriore ampliamento della platea degli Enti coinvolti e conseguente maggiore complicazione procedimentale, già comunque intrinseca alla notevole estensione territoriale dei Piani de quibus (….) le richieste di aggiornamento, provengano esse da soggetti pubblici ovvero privati, debbono essere sì scrutinate dall'Autorità, ma nell'ambito di un'unitaria ed organica rivisitazione del Piano, non singulatim: ciò può avvenire o nell'ambito di un già programmato step periodico di aggiornamento (ove ex antea previsto), ovvero nel contesto di un procedimento di modifica avviato ad hoc, allorquando le richieste di aggiornamento raggiungano una soglia significativa per la rilevanza delle modifiche richieste, per il loro numero o per la relativa data di formulazione. Del resto, la disciplina legislativa in subiecta materia non reca alcun termine perentorio per la spendita del potere pianificatorio, peraltro posto a tutela del primario interesse pubblico alla salvaguardia degli assetti idrogeologici del territorio, a sua volta strumentale a garantire la stessa sicurezza collettiva e, dunque, naturaliter prevalente sul contrapposto interesse economico dei privati a realizzare interventi edilizi…”.
Nel caso di specie, è del tutto evidente che – in considerazione della complessità e dei relativi tempi necessari, per la conduzione del procedimento volto all’approvazione della variante o dell’aggiornamento dei PAI - la Conferenza Istituzionale Permanente, nella seduta del 20 dicembre 2019, ha ritenuto necessario stabilire che il Segretario Generale procedesse tempestivamente all’aggiornamento dei Piani Stralcio di bacino relativi all’assetto idrogeologico, ricadenti nel territorio dell’Autorità distrettuale di bacino, ciò con l’obiettivo di allineare le perimetrazioni degli stessi alle nuove aree individuate dalle mappe del secondo ciclo del Piano di Gestione per il rischio alluvioni e non presenti nei medesimi PAI (cd. aree bianche).
5.- Col terzo motivo, il comune censura l’eccesso di potere per difetto di motivazione e d’istruttoria, il travisamento dei fatti, l’illogicità manifesta. La violazione della riserva in suo favore in merito al potere di pianificazione del territorio. La violazione dell’art. 97, comma 2, Cost.
L’operato dell’ADB distrettuale si è, nella sostanza, risolto nel fare proprio, in assenza di un’autonoma valutazione o di un’analisi critica, quello della preesistente ADB regionale, rispetto al quale il comune si era espresso criticamente.
Inoltre, la valutazione dell’ADB distrettuale si traduce, in sostanza, nello stravolgimento di larga parte della destinazione d’uso del territorio comunale, quale prevista dal vigente strumento urbanistico e nella conseguente impossibilità, per il comune, di rilasciare permessi di costruire su terreni rispetto ai quali si sono consolidate legittime e concrete aspettative di terzi, senza alcuno specifico studio né alcuna disamina dei luoghi. In conclusione, l’operazione sembra si sia risolta in una mera sovrapposizione cartografica, generatrice di incongruenze e di inesattezze.
Il motivo è infondato.
La Conferenza Istituzionale Permanente (CIP) dell’ABD dell’Appennino Meridionale – con delibera n. 1 del 20 dicembre 2019 - aveva preso atto dell’aggiornamento delle mappe di pericolosità e del rischio di alluvioni di cui all’art. 6 della Direttiva 2007/60/CE del distretto idrografico dell’Appennino Meridionale, predisposto ai sensi dell’art. 14 della direttiva medesima, rappresentato in file vettoriali e descritto nella Relazione metodologica, adottato ai fini dei successivi adempimenti comunitari.
L’art. 2 della delibera 2007/60/CE stabilisce che: “Il Segretario Generale dell'Autorità di bacino procede tempestivamente, con proprio decreto, all’aggiornamento dei piani stralcio di bacino relativi all’assetto idrogeologico ricadenti nel territorio dell’Autorità di Distretto, limitatamente alle mappe di pericolosità e del rischio di alluvioni di cui all’articolo 1, assicurando le adeguate forme di pubblicità”.
Inoltre, la CIP, con delibera n. 2 adottata nella medesima seduta del 20 dicembre 2019, aveva previsto che, nella fase transitoria tra la presa d’atto delle nuove mappe PGRA e la seguente adozione dell’aggiornamento ai PAI, si facesse applicazione delle misure di salvaguardia soltanto sulle aree non soggette ad alcuna specifica regolamentazione, aventi efficacia fino all’adozione del decreto segretariale di aggiornamento e, comunque, non oltre novanta giorni dalla data di pubblicazione della stessa Delibera sulla Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 98 del 14 aprile 2020), con scadenza pertanto al 13 luglio 2020.
Nel dare seguito a quanto disposto dalle delibere CIP, il Segretario Generale dell’ADB distrettuale col decreto n. 210 del 9 aprile 2020 ha dato avvio alle procedure di aggiornamento dei PAI (vigenti all’interno del Distretto) alle nuove mappe del PGRA. Con successivi Decreti Segretariali, riferibili a ciascun Piano, sono stati definiti i contenuti degli aggiornamenti di ciascun PAI. Per la Regione Calabria occorre fare riferimento al Decreto segretariale n. 250 del 4 maggio 2020.
Inoltre, posto che col decreto segretariale n. 375 del 14 luglio 2020 è stata deliberata la conclusione delle procedure di aggiornamento dei contenuti dei PAI alle nuove mappe del PGRA, i progetti di variante sono stati trasmessi al MATTM ai fini della loro adozione, ai sensi dell’art. 68 del d.lgs. 152/2006, nonché per la previsione delle misure di salvaguardia, ai sensi dell’art.65, comma 7, del citato decreto.
In particolare, per l’intero territorio della Calabria, nelle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni, sono state inserite quelle aree già indicate nella proposta di progetto di aggiornamento del PAI 2016, avviato dalla soppressa Autorità di bacino della Calabria con la richiamata Delibera n. 3/2006.
Queste aree andavano necessariamente comprese in quanto oggetto di specifica determinazione istituzionale da parte della soppressa Autorità di bacino.
Per di più, le suddette aree sono considerate di “attenzione PGRA” con l’effetto di essere soggette alle nuove misure di salvaguardia, peraltro adottate con Decreto Segretariale n. 540 del 13 ottobre 2020, previo parere favorevole della Conferenza Operativa (come emerge dal verbale della seduta del 7 luglio 2020), sino alla definizione di possibili varianti che l’ADB distrettuale, sulla base di studi specifici, intenda avviare in ambito regionale per rideterminare lo scenario complessivo dei rischi di alluvione.
A differenza di quelle decadute il 13 luglio 2020, tali misure sono prive di carattere vincolante, ponendosi come elemento centrale l’approfondimento della conoscenza delle condizioni di pericolosità idraulica.
In ogni caso, il comune aveva presentato osservazioni al progetto di aggiornamento del PAI Calabria 2016;tali osservazioni, finalizzate alla corretta ricostruzione del reticolo idrografico, tuttavia non contenevano una proposta di riperimetrazione delle aree in questione con la conseguenza che di tali osservazioni è possibile tenerne conto in fase di predisposizione degli specifici studi, propedeutici agli aggiornamenti in esame.
6.- Col quarto motivo, il comune, riproponendo profili di censura già esposti, si duole della violazione del giusto procedimento e del principio di necessaria temporaneità delle misure di salvaguardia. Lamenta la violazione dell’art. 68 d. lgs. n. 152/2006, come integrato dall’art. 54 l. 120/2020, l’eccesso di potere per difetto di motivazione, sviamento, violazione del principio di proporzionalità e manifesta irragionevolezza.
Osserva che la “funzione di salvaguardia” presidia “l’esigenza di evitare che il territorio subisca trasformazioni rilevanti e condizionanti il suo futuro sviluppo prima ancora che un qualsiasi piano sia stato elaborato e che quindi i pubblici poteri abbiano individuato la vocazione del territorio medesimo e scelti, ancorché per grandi linee, i modi ottimali della sua utilizzazione”.
Tale funzione dovrebbe assicurare l’attuazione ed il buon fine di provvedimenti ulteriori, e poiché siffatto carattere ne determina, necessariamente, anche il limite, ne deriva che l’imposizione di misure di salvaguardia deve operare nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità non derogabili nemmeno in materia di tutela ambientale.
Anche questo motivo è infondato.
L’art. 54, comma 3, del d.l. 76 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 120/2020, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” aggiunge all’art. 68 del d. lgs 152 del 2006, i commi 4-bis e 4-ter.
Il comma 4-bis dispone che: “Nelle more dell'adozione dei piani e dei relativi stralci, di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, ovvero dei loro aggiornamenti, le modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all'assetto idrogeologico emanati dalle soppresse Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, derivanti dalla realizzazione di interventi collaudati per la mitigazione del rischio, dal verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico o da approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo, sono approvate con proprio atto dal Segretario generale dell’Autorità di bacino distrettuale, d'intesa con la Regione territorialmente competente e previo parere della Conferenza Operativa. Le modifiche di cui al presente comma costituiscono parte integrante degli aggiornamenti dei Piani di cui all'articolo 67, comma 1”
Il comma 4-ter precisa che: “Gli aggiornamenti di piano di cui al comma 4-bis sono effettuati nel rispetto delle procedure di partecipazione previste dalle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio distrettuale e, comunque, garantendo adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica. Nelle more dell'espletamento delle procedure di aggiornamento, il Segretario generale dell’Autorità di bacino distrettuale può adottare, sulla base del parere della Conferenza Operativa, misure di salvaguardia che sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione dell'aggiornamento del piano di cui al comma 4-bis.”.
Le illustrate disposizioni sono state di recente introdotte in aggiunta alla disciplina generale sancita dall’art. 65, comma 7, del menzionato d. lgs 152/2006, il quale recita: “In attesa dell'approvazione del Piano di bacino, le Autorità di bacino adottano misure di salvaguardia (….). Le misure di salvaguardia sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione del Piano di bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni”.
Le illustrate disposizioni rispondono allo specifico scopo di introdurre regole transitorie per evitare che, in attesa dell'espletamento delle procedure di aggiornamento dei Piani Stralcio, il rilascio di provvedimenti che consentono attività edificatorie (o comunque trasformative) dei luoghi, possa comprometterne l'assetto territoriale. Le succitate disposizioni, dettando una specifica disciplina, applicabile in attesa dell'adozione dei piani stralcio contro il dissesto idrogeologico (PAI), consentono alle Autorità di bacino distrettuale, d’intesa con la Regione territorialmente competente e previo parere della Conferenza Operativa, di modificare, con proprio atto, la perimetrazione e la classificazione delle aree che presentino rischio o pericolosità, già inserite nei piani stralcio relativi all’assetto idrogeologico emanati dalle soppresse Autorità di bacino.
Le disposizioni medesime fanno dunque riferimento a modifiche derivanti dalla realizzazione di interventi per la mitigazione del rischio, dal verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico o da approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo.
Inoltre, l’art. 65, comma 7, d. lgs. 152/2006 - non inciso dalla modifica operata dal comma 3, dell’art 54, della legge 120 /2020 – stabilisce che l’Autorità di bacino distrettuale, in attesa dell’approvazione del Piano di bacino, può adottare misure di salvaguardia immediatamente vincolanti le quali restano in vigore sino all’approvazione del Piano medesimo e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni. In applicazione di questa disposizione, il Segretario Generale dell’ABD dell’Appennino meridionale, con nota prot. n.17614 del 17 settembre 2020, ha condiviso con il MATTM la procedura per l’attuazione delle nuove disposizioni.
7.- In considerazione della particolarità della questione controversa e dei soggetti pubblici in essa coinvolta, si ravvisano le eccezionali ragioni per compensare le spese del giudizio tra le parti in causa.