TAR Salerno, sez. I, sentenza 2023-10-10, n. 202302222
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Pubblicato il 10/10/2023
N. 02222/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00525/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 525 del 2023, proposto da G C, rappresentato e difeso da se stesso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Amalfi, piazza Municipio 26;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria
ex lege
in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l’esecuzione
del decreto n. 6336/2020 dell’1/12/2020 della Corte di Appello di Salerno, notificato in data 17/12/2020 ex art. 3 bis L. 53/1994.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2023 il dott. R E e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la parte ricorrente chiede l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto n. 6336/2020 della Corte d’Appello di Salerno, di cui alla legge n. 89/2001.
2. Considerato che:
- con il predetto decreto, il Ministero della Giustizia è stato condannato al pagamento in suo favore della somma di euro 1.600,00 oltre interessi al tasso legale dalla data del deposito del ricorso sino all’effettivo pagamento nonché della somma di euro 521,58, oltre accessori di legge, a titolo di spese legali;
- avverso il predetto decreto non è stata proposta opposizione, come da certificato della Corte d’Appello di Salerno;
- la dichiarazione prescritta dall’articolo 5- sexies della legge 24 marzo 2001, n. 89, corredata della relativa regolare documentazione è stata inviata all’Amministrazione intimata tramite pec il 19 aprile 2021;
- è decorso il termine di sei mesi previsto dall’art. 5- sexies , comma 7, della legge n. 89 del 2001;
- in ogni caso, non è necessario verificare l’espletamento dell’ulteriore adempimento di cui all’articolo 14 del d.l. n. 669/1996 in quanto, come da ultimo ritenuto dal Consiglio di Stato (che ha all’uopo richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 135 del 26 giugno 2018), <<la “specialità” della disciplina contenuta nella legge n. 89/2001 non può non implicare che essa in parte qua escluda in toto l’applicazione del d.l. n. 669/1996, e che – pertanto – gli adempimenti di cui all’articolo 5- sexies esauriscano le incombenze a carico del creditore vittorioso in giudizio, escludendo la necessità di provvedere anche a quanto prescritto in via generale dall’articolo 14 del d.l. n. 669/1996>>(C.d.S., Sez. IV, 16 febbraio 2021, n. 1423);
- la richiesta di pagamento è rimasta senza esito alcuno, alla luce delle evidenze documentali depositate e stante anche l’assoluta mancanza di qualsiasi contraria deduzione o contestazione sul punto da parte dell’Amministrazione costituitasi con memoria di forma;
3. Valutato che la parte ricorrente chiede:
- che sia ottemperato l’obbligo del citato Ministero di conformarsi al citato decreto, provvedendo al pagamento delle somme sopra indicate;
- che sia contestualmente nominato un Commissario ad acta ;
- che il citato Ministero sia condannato al pagamento delle spese del presente giudizio;
4. Ritenuta la ritualità del gravame e la fondatezza della pretesa principale con esso fatta valere in giudizio dalla parte ricorrente;
5. Ritenuto altresì che:
- il ricorso deve essere accolto nei limiti della somma indicata nell’azionato decreto e per l’effetto, in esecuzione dell’azionato titolo esecutivo, deve ordinarsi al Ministero della Giustizia di provvedere al pagamento (entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza) in favore della parte ricorrente della somma di euro 1.600,00, oltre interessi dalla data del deposito del ricorso di cui alla legge n. 89/2001 e sino all’effettivo pagamento, nonché della somma di euro 521,58, oltre accessori di legge;
- per il caso di ulteriore inottemperanza, deve essere nominato sin d’ora un commissario ad acta , ai sensi dell’articolo 5- sexies , comma 8, della legge n. 89 del 2001, nella persona del responsabile pro tempore dell’Ufficio I della Direzione generale degli affari giuridici e legali del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia, o un suo delegato, con la precisazione che, tenuto conto del fatto che le funzioni di commissario ad acta sono assegnate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura competente per i pagamenti della “legge Pinto”, l’onere per le prestazioni svolte rimane interamente a carico del Ministero della Giustizia. Il Commissario così designato dovrà provvedere a istanza di parte, entro il successivo termine di sessanta giorni dalla scadenza del termine già assegnato al Ministero intimato, al pagamento delle somme ancora dovute, compiendo tutti gli atti necessari, secondo quanto previsto dal comma 6 dell’articolo 5- sexies , più volte richiamato;
- all’accoglimento della domanda debba seguire la condanna alle spese, le quali devono essere liquidate, in considerazione del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa anche in relazione ai numerosi, analoghi, precedenti, nell’importo forfettario complessivo pari ad euro 300,00 (trecento);