TAR Salerno, sez. III, sentenza 2023-07-03, n. 202301613

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. III, sentenza 2023-07-03, n. 202301613
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202301613
Data del deposito : 3 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/07/2023

N. 01613/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00941/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 941 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato N S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

il Ministero della Difesa (Arma dei Carabinieri, Direzione Generale per il personale Militare), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

della la scheda valutativa (in quota parte) relativa all'anno -OMISSIS-;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal ricorrente il 21/9/2022:

della scheda valutativa (in quota parte) relativa all'anno -OMISSIS-, così come ricompilata dal Col.-OMISSIS-, Comandante del Gruppo-OMISSIS-


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 giugno 2023 il dott. Pierluigi Buonomo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1.- Con il ricorso in epigrafe, ritualmente notificato e depositato, parte ricorrente, Luogotenente dell’Arma dei Carabinieri – comparto Forestale, domanda l’annullamento parziale della scheda valutativa relativa al servizio prestato nell’anno -OMISSIS-.

Il ricorso è articolato su un unico motivo di diritto: violazione degli artt. 24, 97 e 111 Costituzione, violazione degli artt. 1025 e 1029 del d.lgs. 15.3.2010, n. 66 e art. 692 del d.p.r 15.3.2010, n. 90, con le relative “istruzioni”, direttive e successive circolari esplicative; eccesso di potere sotto svariati profili: sviamento - vizio della funzione valutativa - contraddittorietà con riferimento sia al giudizio finale sia ai giudizi ed aggettivazioni delle voci interne al rapporto informativo - illogicità e perplessità - travisamento dei fatti - ingiustizia grave e manifesta - non obbiettività e incoerenza di giudizio - violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 10 bis della l. 7.8.1990 n. n. 241 - carenza assoluta – apoditticità - illogicità e contraddittorietà della motivazione.

Nel merito, contesta un immotivato, contraddittorio ed ingiusto decremento delle singole voci valutative contenute nel documento caratteristico (-OMISSIS-) rispetto ai giudizi ottenuti in precedenza.

2.- Si costituiva il Ministero della Difesa con memoria di stile.

3.- Con ricorso per motivi aggiunti, presentato a seguito dell’annullamento in autotutela del documento caratteristico gravato con il ricorso introduttivo e della successiva riedizione del potere ad opera dell’Amministrazione militare, parte ricorrente impugna il nuovo documento di valutazione, poiché sostanzialmente riproduttivo del precedente.

In particolare, evidenzia che:

- il documento caratteristico sarebbe stato ricompilato per una serie di vizi formali, tra i quali emerge quello legato alla omessa valutazione, da parte di un altro superiore, del servizio prestato in un secondo incarico rivestito nel periodo di interesse;

- nonostante l’incremento di alcune voci di sintesi interne al documento (esemplarità, capacità relazionali, motivazione al lavoro e dedizione ed iniziativa) il giudizio finale sarebbe comunque incoerente con le valutazioni degli anni precedenti e con le doti personali e professionali del militare.

In diritto, vengono dedotte le medesime censure proposte con il ricorso introduttivo ed un nuovo motivo attinente, sostanzialmente, al difetto di imparzialità dell’organo che ha redatto il documento caratteristico ora impugnato: violazione degli artt. 24, 52, 97 e 111 Costituzione in

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