TAR Brescia, sez. II, ordinanza cautelare 2022-10-25, n. 202200750

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. II, ordinanza cautelare 2022-10-25, n. 202200750
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 202200750
Data del deposito : 25 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/10/2022

N. 00788/2022 REG.RIC.

N. 00750/2022 REG.PROV.CAU.

N. 00788/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 788 del 2022, proposto da


-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. M V, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;


contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “-OMISSIS-” DI -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico in Brescia, via S. Caterina 6;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

- del provvedimento di non ammissione dello studente alla classe successiva, adottato dal Consiglio della Classe -OMISSIS- all'esito dello scrutinio finale di data -OMISSIS- 2022, in pari data pubblicato sul registro elettronico e comunicato ai genitori dello studente;

- del verbale della predetta seduta del Consiglio di Classe, e di qualsivoglia atto antecedente o dipendente, o comunque connesso;

- con condanna dell'Istituto ad ammettere il ricorrente alla classe -OMISSIS- per l'anno scolastico 2022-2023;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e dell’Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore “-OMISSIS-” di -OMISSIS-;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cpa;

Visti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2022 il dott. M P;

Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato quanto segue.

1. Il ricorrente ha frequentato nell’anno scolastico 2021-2022 la classe -OMISSIS- dell’Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore “-OMISSIS-” di -OMISSIS-.

2. All'esito dello scrutinio finale di data -OMISSIS- 2022, il Consiglio di Classe ha deciso la non ammissione dello studente alla classe successiva a causa dell’elevato numero di insufficienze e della previsione negativa circa le possibilità di recupero. Le materie con voto insufficiente sono le seguenti: Matematica (2), Inglese (4), Produzioni Animali (4), Trasformazione Prodotti (4), Economia-Estimo (4), Genio Rurale (2), Italiano (5), Storia (5). In tutte queste materie sono state riscontrate gravi lacune. Il Consiglio di Classe ha inoltre evidenziato il mancato raggiungimento degli obiettivi minimi trasversali comuni, lo svolgimento solo saltuario e selettivo dei compiti per casa, la non proficua partecipazione alle attività di recupero nel corso dell’anno scolastico, la risposta non positiva agli interventi di differenziazione didattica, l’elevato numero di assenze.

3. Una relazione psichiatrica della

ASST

Santi Paolo e Carlo di data -OMISSIS- 2020 ha diagnosticato al ricorrente un “Disturbo dello Spettro dell'Autismo con funzionamento intellettivo nella norma (

QIT

105) in co-morbidità con Disturbo di Apprendimento misto”
. Secondo i criteri del DSM-5, il livello di severità dei sintomi è pari a 2 ( “necessita di supporto significativo” ) sia nell'ambito dell'interazione sociale sia in quello degli interessi ristretti e dei problemi sensoriali. Il suggerimento della specialista era di creare un tavolo di confronto con la scuola per l’elaborazione di un piano didattico personalizzato adeguato alla diagnosi, alle caratteristiche della personalità, e alle strategie di apprendimento.

4. Una seconda relazione psichiatrica di data -OMISSIS- 2022 ha confermato la diagnosi, precisando che i sintomi di autismo hanno una ricaduta significativa sulla possibilità per il ricorrente di essere autonomo. In particolare, il ricorrente non riesce a gestire un efficace processo di problem solving sociale e operativo, con ricadute importanti sullo studio. Viene evidenziata la necessità di supporti per fronteggiare questa situazione stressante e difficoltosa.

5. La scuola ha approvato in data -OMISSIS- 2021 un piano educativo personalizzato (PEI) per il ricorrente, il quale si è però rifiutato di sottoscriverlo.

6. Il ricorso propone, in sintesi, due argomenti: (i) il PEI non potrebbe essere utilizzato come parametro per il giudizio conclusivo sull’anno scolastico, in quanto si tratta di un documento non condiviso dallo studente, e da sostituire con un nuovo documento maggiormente focalizzato sulle patologie diagnosticate;
(ii) la scuola non avrebbe adottato le misure compensative e dispensative necessarie per consentire allo studente di attendere proficuamente all’impegno scolastico.

7. La scuola ha fornito le proprie controdeduzioni con una relazione della dirigente scolastica depositata il 13 ottobre 2022.

8. Sulla vicenda si possono formulare le seguenti considerazioni:

(a) a fronte di una diagnosi relativa a disturbi che possono incidere sul processo di apprendimento, la scuola è tenuta ad adottare un PEI, come è avvenuto nel caso in esame. Il PEI è vincolante per la scuola indipendentemente dall’approvazione dello studente o dei familiari dello stesso;

(b) il ricorrente non ha chiarito alla scuola i motivi di dissenso rispetto al PEI approvato il -OMISSIS- 2021. La dirigente scolastica riferisce che un apposito incontro tenutosi il -OMISSIS- 2021 non ha prodotto risultati, in quanto il ricorrente si è presentato senza alcuna considerazione scritta, e si è allontanato quasi subito senza proporre alcuna modifica al PEI;

(c) il suggerimento contenuto nella prima relazione psichiatrica a proposito della creazione di un tavolo di confronto è stato puntualmente recepito dalla scuola attraverso il gruppo di lavoro operativo per l’inclusione (GLO), strumento istituzionale previsto dall’art. 3 del

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