TAR Milano, sez. II, ordinanza cautelare 2018-03-16, n. 201800387

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. II, ordinanza cautelare 2018-03-16, n. 201800387
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201800387
Data del deposito : 16 marzo 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/03/2018

N. 02559/2017 REG.RIC.

N. 00387/2018 REG.PROV.CAU.

N. 02559/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2559 del 2017, proposto da:


Accoglienza Srl Grbata, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato L S, con domicilio eletto presso lo studio Katia Songia in Milano, via Cesare Battisti 19;


contro

Comune di Montesegale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A R Majnardi, con domicilio eletto presso lo studio Cristiano Patrizio Beltrami Scarabelli in Milano, viale Andrea Doria 3;

nei confronti di

Maurizio Granducato non costituito in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

1) del provvedimento con cui il Comune di Montesegale, vista la segnalazione certifica di agibilità presentata dalla Grbata Accoglienza s.r.l., ha respinto la stessa per la presunta mancanza del titolo idoneo alla presentazione della stessa, come da provvedimento prot. 1572/2017 del 09.08.2017;

2) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ed in particolare, ove occorrendo:

a. di tutti gli atti impliciti o espliciti anche non noti con i quali il Comune di Montesegale ha respinto/rigettato/denegato l'agibilità dell'immobile sito in Montesegale, loc. Montesasso n.6;

b. di tutti gli atti impliciti o espliciti anche non noti con i quali il Comune di Montesegale ha opposto alla ricorrente o a suoi aventi causa, la sussistenza di non meglio precisate 'problematiche urbanistico- edilizie' allo stato non note;

c. del provvedimento del 24.05.2016 a firma del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Montesegale avente ad oggetto 'Verbale di Sopralluogo' che afferma la non agibilità della struttura;

d. del provvedimento 7.09.2016 prot. 1810 VII/11 con cui sono state dal Comune di Montesegale evidenziate ulteriori presunte problematiche che avrebbero ostato all'agibilità dell'immobile di cui è causa;

e. del provvedimento del Comune di Montesegale prot. 12.10.2016 di indicazione di ulteriori elementi necessari a livello documentale;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Montesegale;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2018 il dott. Lorenzo Cordi' e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Rilevato che parte ricorrente impugna il provvedimento prot. 1572/2017 del 09 agosto 2017 con cui il Comune di Montesegale ha respinto la segnalazione certificata di agibilità presentata dalla Grbata Accoglienza s.r.l., per mancanza del titolo idoneo alla presentazione della stessa, nonché tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ed in particolare, ove occorrendo:

a) tutti gli atti impliciti o espliciti anche non noti, con i quali il Comune di Montesegale, ha respinto/rigettato/denegato l’agibilità dell’immobile sito in Montesegale, loc. Montesasso n.6;

b) tutti gli atti impliciti o espliciti anche non noti con i quali il Comune di Montesegale ha opposto alla ricorrente o ai suoi aventi causa, la sussistenza di non meglio precisate “problematiche urbanistico- edilizie” allo stato non note;

c) il provvedimento del 24.05.2016 a firma del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Montesegale avente ad oggetto “Verbale di Sopralluogo” che afferma la non agibilità della struttura;

d) il provvedimento 7.09.2016 prot. 1810 VII/11 con cui sono state evidenziate dal Comune di Montesegale ulteriori presunte problematiche che avrebbero ostato all’agibilità dell’immobile di cui è causa;

e) il provvedimento del Comune di Montesegale prot. 12.10.2016 di indicazione di ulteriori elementi necessari a livello documentale;

Ritenuto all’esito della delibazione sommaria dei motivi di ricorso che lo stesso pare carente del prescritto fumus boni iuris considerato che:

- l’eccezione di tardività formulata dal Comune intimato in relazione agli atti indicati alle lettere c) , d) ed e) non sembra sfornita di fondamento;

- l’immobile non risulta più, allo stato, nella disponibilità giuridica della parte ricorrente per intervenuta cessazione degli effetti del contratto di locazione tra la Grbata Accoglienza s.r.l. e il sig. Granducato, proprietario dell’immobile sito in Fraz. Montesasso 6 di Montesegale, tenuto conto che: a) il locatore, con nota acquisita al prot. n. 1639 del 19 agosto 2017 del Comune, ha comunicato l’intervenuta scadenza del contratto e il rientro dell’immobile nella piena disponibilità della proprietà;
b) pur non volendo considerare la dichiarazione unilaterale di una delle parti, il contratto aveva efficacia fino al 31 dicembre 2016 e il rinnovo automatico alla scadenza era espressamente subordinato al rinnovo della Convenzione con la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Pavia, terminata in data 31 dicembre 2017 e non ulteriormente prorogata.

Il ricorso appare, altresì, sprovvisto di periculum in mora tenuto conto che:

- il pregiudizio per l’interesse pubblico dedotto nel ricorso introduttivo appare genericamente formulato non avendo parte ricorrente documentato l’effettiva impossibilità di una diversa collocazione per i richiedenti asilo da parte dell’Amministrazione dell’Interno;

- l’escussione della garanzia provvisoria, (dedotta con l’istanza di concessione di misure cautelari del 19 febbraio 2018) è effettuata con un atto non oggetto di impugnazione ed emesso da Amministrazione non evocata in giudizio;
inoltre, la garanzia escussa è di importo pari ad euro 4182,50 e non costituisce, anche in considerazione della non rilevanza dell’importo, un pregiudizio avente i caratteri dell’irreparabilità;

- il pignoramento immobiliare avviato dalla società Chebanca! S.p.a. nei confronti della sig.ra G P, socio unico della Grbata Accoglienza s.r.l. non costituisce motivo per la concessione dell’invocata misura cautelare ove ci consideri: a) l’autonomia patrimoniale della società rispetto al socio e la non imputazione alla società delle obbligazioni contratte dal socio; b) il difetto di evidenze in ordine alla riferibilità del mutuo all’esecuzione delle opere necessarie per l’immobile; c) l’impossibilità di porre a fondamento della misura cautelare richiesta l’inadempimento di un’obbligazione e le procedure di esazione coattiva che da tale inadempimento derivino;

Le spese della presente fase cautelare possono essere compensate.

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