TAR Salerno, sez. I, sentenza 2024-02-14, n. 202400424

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. I, sentenza 2024-02-14, n. 202400424
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202400424
Data del deposito : 14 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/02/2024

N. 00424/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01378/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di AL (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1378 del 2023, proposto da F.N. Costruzioni S.r.l.s, in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG 957145782E, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Melucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Sant'Arsenio, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Senatore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comunità Montana “Vallo di Diano” – Servizio Centrale Unica di Committenza, Struttura di Missione PNRR Istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Direzione Generale Unità di Missione per L'Attuazione degli Interventi del PNRR del MIUR, Dipartimento Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, non costituiti in giudizio;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ministero per gli Affari Europei, le Politiche di Coesione e il PNRR, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale AL, domiciliataria ex lege in AL, c.so Vittorio Emanuele, 58;



nei confronti

D.M.V. Costruzioni Generali S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Giuseppe Feola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in AL, via G.V. Quaranta n. 5;



per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento – previa sospensione - a) della determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica I del Comune di Sant'Arsenio n. Area 72, N. Generale 392 del 05.07.2023, nella parte in cui ha approvato gli atti di gara ed il verbale relativo alle giustificazioni delle offerte redatto in data 17/05/2023 ed ha aggiudicato i “ Lavori di ristrutturazione edilizia e messa in sicurezza mediante demolizione e ricostruzione di edificio da adibire a micro nido–asilo e servizi integrativi (centro polifunzionale per famiglie) nel Comune di Sant'Arsenio. CUP=F91B21001340001 CIG 957145782E. PNRR Missione 4 componente 1 investimento 1.1 ” alla D.M.V. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.;

b) della comunicazione, ai sensi dell'articolo 76 del D.Lgs. n. 50/2016, della intervenuta aggiudica, prot. n. 0005313/2023 del 07.07.2023, effettuata con PEC in pari data;

c) dei verbali di gara redatti dalla Commissione n. 1 del 14.03.2023, n. 2 del 24.03.2023, n. 3 del 31.03.2023, n. 4 del 14.04.2023, n. 5 del 21.04.2023, del verbale n.1 di verifica delle giustificazioni dell'offerta anomala del 17.05.2023, n. 6 del 23.05.2023;

d) della determinazione del Responsabile della C.U.C. Comunità Montana “Vallo di Diano” n. 280 del 14/06/2023 recante la proposta di aggiudicazione;

e) del contratto, ove sottoscritto;

f) di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, anche allo stato non conosciuto;

per il conseguimento dell'aggiudicazione, previa declaratoria di inefficacia del contratto di appalto nelle more eventualmente stipulato tra la Stazione Appaltante e la Aggiudicataria, dichiarando sin d'ora la disponibilità al subentro a norma degli articoli 122 e 124 c.p.a;

nonché per la condanna dell'Amministrazione resistente al risarcimento dei danni ex articolo 30 cod. proc. amm., in forma specifica.

Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da D.M.V. Costruzioni Generali S.r.l. l’11 ottobre 2023:

per l'annullamento, previa sospensione

1- della determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica I del Comune di Sant'Arsenio n. Area 72, n. Generale 392 del 05.07.2023, con la quale l'odierna ricorrente è stata dichiarata aggiudicataria definitiva dei “Lavori di ristrutturazione edilizia e messa in sicurezza mediante demolizione e ricostruzione di edificio da adibire a micro nido–asilo e servizi integrativi (centro polifunzionale per famiglie) nel Comune di Sant'Arsenio. CUP=F91B21001340001 CIG 957145782E. PNRR Missione 4 componente 1 investimento 1.1”, limitatamente alla parte in cui non ha escluso dalla procedura di gara la ricorrente principale F.N. Costruzioni srls;

2- dei verbali di gara redatti dalla Commissione n. 1 del 14.03.2023, n. 2 del 24.03.2023, n. 3 del 31.03.2023, n. 4 del 14.04.2023, n. 5 del 21.04.2023 e n. 6 del 23.05.2023, limitatamente alla parte in cui nelle corrispondenti sedute è stata illegittimamente ammessa in gara la ricorrente principale F.N. Costruzioni srls, anziché provvedere alla sua esclusione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Sant'Arsenio, in persona del Sindaco pro tempore , di D.M.V. Costruzioni Generali S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Istruzione e del Merito e del Ministero per gli Affari Europei Le Politiche di Coesione e il PNRR;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2024 la dott.ssa Rosa Anna Capozzi e uditi per le parti i difensori Melucci Antonio, Senatore Nicola e Feola Marcello Giuseppe;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. Con ricorso notificato in data 13 settembre 2023 e depositato il successivo 18 settembre 2023, la società F.N. Costruzioni s.r.l.s. ha esposto che:

- in data 27 dicembre 2022 è stato pubblicato il bando dalla Centrale di Committenza della Comunità Montana "Vallo di Diano" per l’affidamento dei “ Lavori di ristrutturazione edilizia e messa in sicurezza mediante demolizione e ricostruzione di edificio da adibire a micro nido –asilo e servizi integrativi (centro polifunzionale per famiglie) nel comune di Sant’Arsenio ”, finanziato da fondi PNRR (Missione 4 Componente 1 Investimento 1.1), per un importo previsto a base di gara di € 1.711.731,32 ed IVA e/o altre imposte e contributi di legge;

- alla suddetta procedura di gara ha preso parte insieme ad altri sei operatori economici, classificandosi al secondo posto con il punteggio di 91,680 (punti 76,770 per l’Offerta tecnica e punti 14,910 per l’Offerta economica), con un ribasso percentuale del 15,00%;

- al termine delle operazioni di gara, essendo risultata anomala l’offerta presentata dalla D.M.V. Costruzioni Generali S.r.l., sono state chieste le giustificazioni ai sensi dell’articolo 97, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, esaminate dalla Commissione di gara in data 17 maggio 2023, le cui risultanze sono state trasfuse nel Verbale n. 1 di verifica delle giustificazioni dell’offerta anomala avente pari data;

- con determina del Responsabile dell’Area Tecnica I del Comune di Sant’Arsenio n. 392 del 05 luglio 2023 l’appalto è stato aggiudicato alla società D.M.V. Costruzioni generali s.r.l. con il punteggio di 97,405 (punti 77,405 per l’Offerta tecnica e punti 20,000 per l’Offerta economica), con un ribasso percentuale del 20,121%.

1.1. Con il presente ricorso la F.N. Costruzioni s.r.l.s. ha, quindi, agito al fine di far dichiarare l'illegittimità dell'ammissione alla gara dell'aggiudicataria, nonché della stessa aggiudicazione, contestando anche il punteggio di gara, sulla base dei seguenti motivi di ricorso:

I) “ Violazione di legge (punto 18.1 del Disciplinare di gara in relazione al subcriterio 5.2) Eccesso di potere (irrazionalità- carenza di istruttoria”), in quanto l’offerta presentata dalla F.N. Costruzioni S.r.l.s. ha ottenuto una attribuzione del punteggio inferiore a quella alla quale aveva diritto;

II) “ Violazione di legge (articoli 94 e 95 del D.Lgs. 50/2016; Violazione del punto 16 e 18 e ss. del Disciplinare di gara) - Eccesso di potere (erroneità – illogicità – istruttoria carente)” , in quanto l’offerta presentata dalla D.M.V. Costruzioni Generali s.r.l. conterrebbe proposte “migliorative” che, in realtà, sarebbero irrealizzabili e peggiorative, sicchè la Commissione avrebbe dovuto ritenerla inammissibile, con conseguente decurtazione del punteggio pari a 10;

III) “ Violazione di legge (articoli 94, 95 e 98 D.Lgs. 50/2016; punti 16 e 18 e ss. del Disciplinare di gara) Eccesso di potere Eccesso di potere (erroneità – illogicità – istruttoria carente) ”, in quanto l’offerta migliorativa presentata dalla D.M.V. Costruzioni Generali s.r.l. presenterebbe incongruenze rispetto al Computo metrico posto a base di gara, nonché proposte peggiorative, con riguardo ai tabulati di calcolo ed, infine, l’incongruenza tra l’importo netto omnicomprensivo di lavorazioni e migliorie indicato nell’Offerta Economica e quello dichiarato in sede di giustificazione in relazione ai costi della manodopera;

IV) “ Violazione di legge (articoli 94, 95 e 98 D.Lgs. 50/2016; punti 16 e 18 e ss. del Disciplinare di gara - violazione dei principi di immodificabilità e di non ambiguità dell'offerta economica; Delibera Anac n. 40 del 15 gennaio 2020; Delibera ANAC n. 593 del 13/12/2022) Eccesso di potere (erroneità – illogicità – istruttoria carente) ”, in considerazione delle anomalie sull’importo delle migliorie offerte e sul costo della manodopera che avrebbero dovuto indurre la Commissione di gara ad escludere la controinteressata.

1.2. Si sono costituiti con memoria formale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'istruzione e del merito e il Ministero per gli affari europei, le politiche di coesione e il PNRR.

1.3. Si è costituita anche la D.M.V. Costruzioni generali s.r.l. che ha resistito al ricorso, chiedendone il rigetto e con successivo atto notificato e depositato in data 11 ottobre 2023 ha

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