TAR Brescia, sez. II, sentenza 2010-07-08, n. 201002465
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N. 02465/2010 REG.SEN.
N. 00419/1999 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 419 del 1999, proposto da:
Trafilix Srl, rappresentata e difesa dall'avv. R M, con domicilio eletto presso il medesimo in Brescia, via Cipro, 40 (Fax=030/221226);
contro
Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distr. dello Stato, domiciliataria per legge in Brescia, via S. Caterina, 6 (Fax=030/41267);
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del D.M. 30.12.98, n. 410, di revoca contributo per acquisto unità elettroniche;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2010 il dott. Giorgio Calderoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. In fatto, la Società ricorrente Trafilix espone che:
- con D.M. 29.4.1992 n. 01, il Ministero dell’Industria, Commercio e Artigianato le concedeva un credito d’imposta di lire 33.220.000 ex lege 317/1991, per l’acquisto di unità elettroniche destinate alla meccanizzazione del ciclo produttivo, collegato in tempo reale con la rilevazione contabile;
- con raccomandata 30.6.1992, la medesima Società trasmetteva a Mediocredito centrale la documentazione ex All. 3 del D.M. 3 marzo 1992, n. 247;
- con nota 3.8.1998, la Div. III della Direzione generale Coordinamento incentivi alle imprese del Ministero comunicava l’avvio del procedimento di revoca del beneficio concesso, nel presupposto che Mediocredito Centrale aveva rilevato come la consegna dei beni non fosse stata completata nei termini;
- a tale nota, Trafilix replicava l’8.10.1998, ma interveniva, infine, il D.M. 30.12.1998, di revoca del concesso credito d’imposta.
Avverso tale provvedimento, la Società ricorrente deduce le seguenti censure:
1) Violazione degli artt. 4 e 13 legge 317/1991 e dell’art. 3, comma 3, lett. a) D.M. 247/92;eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto dei presupposti, di istruttoria e di motivazione, illogicità e contraddittorietà.
Il Ministero sarebbe incorso nel lamentato travisamento laddove afferma che la consegna dei beni non sarebbe stata completata anteriormente alla data della domanda (13.4.1992) e della sua spedizione (14.4.1992), in quanto la bolla di consegna degli stessi, emessa da TCA Informatica il 23.6.1992, sarebbe del tutto estranea alla domanda di agevolazione e le spese di aggiornamento del software (cui tale bolla si riferirebbe) non sarebbero state oggetto di richiesta di contributo: in definitiva, l’investimento sarebbe stato effettivamente portato a termine in data 31.3.1992, data delle relative bolle di accompagnamento emesse da GA General Automation Italia, come dichiarato nella dichiarazione per la concessione del credito d’imposta e a nulla rileverebbe che il computer GA 300 sia stato materialmente consegnato a TCA Informatica, quale terzo incaricato da Trafilix di eseguire le operazioni di aggiornamento periodico del software, come si evincerebbe dalla causale “reso” e dall’annotazione “collaudato con nuova release r 91 e pronto per l’uso”;
2) Violazione art. 6, comma 4 legge 317/1991, poiché il richiamo a tale norma contenuto nell’atto impugnato sarebbe superato dalle censure svolte nel primo motivo, per cui, dovendosi conteggiare tutti i costi sostenuti entro il 31.3.1992, questi supererebbero (lire 132.883.000), l’importo minimo di lire 120 milioni, in tale disposizione stabilito.
II. Resiste al ricorso il Ministero intimato, che – oltre all’iniziale atto di costituzione – in data 23 marzo 2010 ha dimesso memoria conclusiva.
III. All’odierna udienza pubblica, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
IV.