TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2021-03-03, n. 202102592
Sentenza
3 marzo 2021
Ordinanza collegiale
20 gennaio 2020
Ordinanza collegiale
20 gennaio 2020
Sentenza
3 marzo 2021
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Testo completo
Pubblicato il 03/03/2021
N. 02592/2021 REG.PROV.COLL.
N. 11327/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11327 del 2014, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Viti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Bruno Buozzi, 32;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento del 28.04.2014 con il quale è stata respinta l'istanza di riammissione in servizio presentata dal ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2021 il dott. Claudio Vallorani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’odierno ricorrente, già carabiniere scelto in forza al Comando Legione Carabinieri Emilia-Romagna, a seguito del verbale di visita medica collegiale n. 22206 del 10.8.2011, redatto dalla Commissione Medica Ospedaliera (CMO) presso il Dipartimento di Medicina Legale di Firenze, veniva dichiarato inidoneo al servizio militare incondizionato ma idoneo, però, ad essere impiegato nella corrispondente area funzionale del personale civile del Ministero della Difesa.
Di conseguenza il ricorrente cessava dal servizio permanente effettivo e transitava nei ruoli civili del personale del Ministero della Difesa, ai sensi dell’art. 930 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Con istanza in data 2 aprile 2014 il medesimo, ritenendo che l’infermità che aveva determinato il suo transito nei ruoli del personale civile fosse in totale “remissione”, presentava istanza per la riammissione in servizio al Ministero della Difesa il quale, con nota prot. 656/287-1-2007 CC (impugnata), la respingeva con la seguente motivazione: “la sua istanza pervenuta il 23 aprile u.s., non trova possibilità di accoglimento nella considerazione che l’art. 961 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 – Codice dell’Ordinamento Militare, che stabilisce i requisiti e le modalità per la riammissione in servizio, esclude detta possibilità per il personale comunque cessato dal servizio permanente…” (doc. 1 ric.).
Parte ricorrente ha impugnato il predetto provvedimento deducendo:
- la violazione del principio costituzionale di uguaglianza (art. 3 Cost. sotto il profilo della ragionevolezza) e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.);
- degli artt. 923, 930, 961 del Codice dell’Ordinamento Militare (d.lgs. n. 66 del 2010);
- l’errata e/o falsa applicazione dell’art. 2, comma 9, D.M. 18.4.2002 e dell’art. 14, comma 5, Legge n. 266 del 28.7.1999;
- il difetto di delega, l’eccesso di potere, il difetto di presupposti e di istruttoria;
- la violazione della legge n. 241 del 1990.
La parte ricorrente ha anche sollevato, in via subordinata, eccezione di costituzionalità alla luce dei parametri sopra menzionati (artt. 3 e 97 Cost.).
Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio resistendo al ricorso.
All’udienza di merito del 15 gennaio 2021, tenutasi mediante videoconferenza ai sensi dell’art. 25, comma 3, del d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020, come modificato dall’art. 1, comma 17, del d.l. n. 183 del 31.12.2020, il ricorso è passato in decisione.
DIRITTO
1. - Il ricorso si palesa infondato.
2. - Preliminarmente, è opportuno precisare che l’art. 1, comma 1, del Decreto Ministeriale 18 aprile 2002, n. 22680, stabilisce che “Il personale delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato