TAR Torino, sez. II, decreto decisorio 2011-04-18, n. 201101472

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. II, decreto decisorio 2011-04-18, n. 201101472
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 201101472
Data del deposito : 18 aprile 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00564/2000 REG.RIC.

N. 01472/2011 REG.PROV.PRES.

N. 00564/2000 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 564 del 2000, proposto da:
GVA N, rappresentata e difesa dall’avv. G M, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. L S in Torino, corso Ferrucci, 27;

contro

MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, presso la quale domicilia in corso Stati Uniti, 45;
QUESTURA della PROVINCIA di ALESSANDRIA, in persona del Questore pro tempore;

per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,

del decreto del Questore di Alessandria, Cat. A12/00/STR del 31.01.2000, notificato il 26.02.2000, con il quale si revocava il permesso di soggiorno della ricorrente concesso per lavoro subordinato artistico presso il locale “Queen’s 2000” di Tortona, sul presupposto che l’azienda datrice di lavoro non fosse più abilitata allo svolgimento di “spettacoli di arte varia su pedana” per revoca della relativa autorizzazione del Dipartimento dello Spettacolo e conseguente venir meno dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno, attesa la asserita impossibilità per la ricorrente di poter svolgere la propria attività lavorativa con altro datore di lavoro.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205, come modificato ed integrato dall’art. 54 D.L. 25 giugno 2008 n. 112 e dall’art. 57, comma 1, L. 18 giugno 2009 n. 69;

Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 9 marzo 2000;

Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 9, comma 2, primo e secondo periodo, della legge 21 luglio 2000 n. 205 non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza;


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