TAR Salerno, sez. I, sentenza breve 2012-10-24, n. 201201945

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. I, sentenza breve 2012-10-24, n. 201201945
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 201201945
Data del deposito : 24 ottobre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00560/2012 REG.RIC.

N. 01945/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00560/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 560 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
M P, rappresentato e difeso dall'avv. S G, con domicilio eletto in Salerno, via Panoramica n. 33;

contro

Comune di Cava de' Tirreni, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv. G S ed A C, con domicilio eletto in Salerno, largo Plebiscito n. 6, presso l’avv. Scarpa;
I.A.C.P. Salerno;
2° Commissione Provinciale Assegnazione Alloggi E.R.P. di Salerno;

nei confronti di

Vincenza Barbuto, Aniello Avella;

per l'annullamento

del decreto prot. n. 4359 del 20.1.2012 del Comune di Cava de’ Tirreni, con il quale il ricorrente è stato dichiarato assegnatario di un alloggio E.R.P., con contestuale invito presentarsi il giorno 6.2.2012 per la scelta dell’alloggio, dell’atto di ratifica prot. n. 26646 del 4.5.2012, nonché di ogni atto presupposto o connesso


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cava de' Tirreni;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2012 il dott. E F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Ritenuta preliminarmente l’improcedibilità della censura di incompetenza, formulata sulla scorta della provenienza del provvedimento impugnato dal Funzionario in P.O. e non dal Dirigente del competente Settore comunale, avendo quest’ultimo provveduto a ratificare, con determina n. 26646 del 4.5.2012, depositata dall’Amministrazione intimata in data 8.5.2012, il provvedimento impugnato, così sanando il predicato vizio di incompetenza;

Ritenuta invece l’infondatezza della censura intesa a lamentare la pretermissione dell’affidamento asseritamente maturato dal ricorrente in ordine al mantenimento dell’alloggio comunale assegnatogli con provvedimento n. 12205 del 7.3.2011;

Evidenziato infatti che nessuna posizione di legittimo affidamento avente ad oggetto la stabilità della predetta situazione alloggiativa può dirsi maturata in capo al ricorrente, in considerazione del carattere del tutto provvisorio della precedente assegnazione e del fatto che lo stesso ricorrente ha partecipato (in mancanza di alcuna garanzia circa la conservazione dell’alloggio precedentemente occupato) alla procedura per l’assegnazione di alloggi di E.R.P. di cui al bando di concorso speciale n. 1/2007 (all’esito del quale è stato adottato l’impugnato provvedimento di assegnazione definitiva);

Vista altresì la censura intesa a lamentare l’incomprensibilità e l’irragionevolezza del modus procedendi seguito dall’Amministrazione comunale, atteso che al momento della scelta dell’alloggio è stato mostrato al ricorrente un elenco in cui egli è collocato al posto n. 206 dell’ordine di scelta, a fronte della posizione n. 200 occupata nella graduatoria definitiva, senza che risultasse alcuna giustificazione di siffatta discrasia, non potendo questa rinvenirsi nel decreto di assegnazione laddove precisa che “la scelta avverrà secondo il numero dei componenti il nucleo familiare alla data del bando come indicato al comma 3 dell’articolo 2 L.R.C. 18/1997”, dal momento che la scelta degli alloggi deve essere invece esclusivamente effettuata, ai sensi di legge, sulla scorta della graduatoria definitiva;

Ritenuta l’infondatezza della censura suindicata;

Premesso, in proposito, che, come intuito dalla parte ricorrente e confermato in sede difensiva dall’Amministrazione intimata (cfr. relazione dell’Ufficio Patrimonio del 5 maggio 2012, depositata in giudizio in data 8.5.2012), la scelta dell’alloggio da parte dei soggetti utilmente collocati in graduatoria è stata effettuata “secondo il numero dei componenti il nucleo familiare”, sulla scorta del rapporto superficie/numero dei componenti fissato dall’art. 11, comma 3, l.r. Campania n. 18/1997, dandosi priorità, “in caso di parità dei componenti il nucleo familiare”, a “chi ha il reddito dichiarato più basso dichiarato all’atto della domanda di partecipazione al bando”, ex art. 12 l.r. citata;

Evidenziato che, alla stregua delle disposizioni citate, la graduatoria definitiva degli assegnatari rileva solo al fine di individuare i soggetti aventi titolo all’assegnazione, mentre la fase della scelta dell’alloggio è retta dal principio di necessaria proporzionalità, secondo rigidi parametri legislativamente determinati, tra la superficie dell’alloggio da assegnare ed il numero dei componenti del nucleo familiare dell’assegnatario;

Rilevato che, così individuati i criteri regolatori della scelta degli alloggi da parte degli assegnatari, non è fondata l’unica censura formulata (con il ricorso introduttivo) dalla parte ricorrente al fine di contestarne le modalità applicative ed intesa a lamentare che il numero dei componenti,cui l’Amministrazione ha dato rilevanza ai fini della scelta dell’alloggio, è stato riferito alla data del bando, mentre avrebbe dovuto aversi riguardo ai mutamenti sopravvenuti fino alla data dell’assegnazione;

Evidenziato che non è precisato l’effetto pregiudizievole eventualmente derivato al ricorrente per effetto della lamentata illegittimità, senza trascurare il carattere del tutto ipotetico di quest’ultima, non essendo nemmeno indicati i casi in cui sarebbe constatabile la predetta discrasia (tra la situazione anagrafica degli assegnatari alla data del bando e quella esistente alla data dell’assegnazione);

Evidenziato quindi che, come emerge dalla citata relazione istruttoria, l’alloggio di mq. 65 provvisoriamente assegnato al ricorrente è stato assegnato, in via definitiva, al sig. Lamberti Alfonso, avente un nucleo familiare di tre unità, mentre al suddetto è stato assegnato un alloggio (di mq 45) corrispondente alle esigenze abitative del suo nucleo familiare, composto da due persone, sulla scorta dei parametri suindicati;

Ritenuto in conclusione che il ricorso ed i motivi aggiunti (i quali non contengono alcuna doglianza nuova rispetto a quelle formulate con il ricorso introduttivo) debbano essere respinti siccome infondati;

Ritenuto di statuire la compensazione delle spese di giudizio sostenute dalle parti della controversia, siccome inerente alle esigenze abitative del ricorrente.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi