TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2023-08-23, n. 202313414

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2023-08-23, n. 202313414
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202313414
Data del deposito : 23 agosto 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/08/2023

N. 13414/2023 REG.PROV.COLL.

N. 16288/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 16288 del 2022, proposto dall’-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati L L e C T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio C T in Roma, via Pasubio 15;

contro

Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori – Cpc, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati C C, A C e D F P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Enzo Parini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- del silenzio rifiuto/diniego formatosi sull'istanza di accesso agli atti presentata dal ricorrente in data 20 ottobre 2022 prot. PU 1662 ed avente ad oggetto la documentazione relativa:

al contratto con Ufficio WEB, sviluppatore e gestore della piattaforma -OMISSIS- dal 2015 (contratto che sarebbe cessato a dicembre scorso);

all'affidamento alla -OMISSIS-, che avrebbe realizzato la nuova piattaforma della formazione;

- di tutti gli atti presupposti, preparatori, consequenziali e connessi, ivi compresa - occorrendo, per scrupolo difensivo - la comunicazione del 6/12/2022 del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori prot. -OMISSIS-, in quanto lesivi dei diritti e degli interessi legittimi del ricorrente, erronei, illogici e viziati per i motivi di seguito indicati;

per l'accertamento

del diritto del ricorrente di prendere visione ed estrarre copia degli atti indicati nella predetta istanza di accesso e dell'obbligo del Consiglio Nazionale intimato di provvedere in ordine alla menzionata istanza;

per la condanna

del medesimo intimato a provvedere in ordine alla menzionata istanza, entro un termine non superiore a trenta giorni, con condanna all'ostensione degli atti indicati nella predetta istanza di accesso ai sensi degli artt. 22 e ss. L. n. 241/1990 e a consentire la visione e l'estrazione di copia degli atti in esame.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’art. 116 cod.proc.amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori – Cpc e di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2023 la dott.ssa Antonietta Giudice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il presente gravame il ricorrente -OMISSIS-

-OMISSIS- impugna il silenzio diniego formatosi sull’istanza di accesso presentata al Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC) avente ad oggetto il contratto con la società Ufficio WEB, sviluppatore e gestore dal 2015 della piattaforma -OMISSIS- per la gestione dei Crediti Formativi Professionali , cessato a dicembre 2022, nonché l'affidamento alla società -OMISSIS- della realizzazione della nuova piattaforma della formazione.

Al riguardo, si premette in fatto che:

- l’art. 7 del D.P.R. n. 137 del 2012 ( Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 ) dispone che “ Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale secondo quanto previsto dal presente articolo. La violazione dell'obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare” ;

- il Consiglio Nazionale mette a disposizione degli ordini territoriali e quindi degli iscritti una piattaforma informatica per la gestione dei crediti professionali e formativi;

- a tal fine, a partire da gennaio 2015 la società Ufficio Web s.r.l., ha sviluppato, avviato e gestito nell’interesse del Consiglio Nazionale resistente la piattaforma -OMISSIS- per la formazione obbligatoria dei professionisti iscritti

- detta piattaforma nel 2022 è stata oggetto di aggiornamento ed implementazione, con affidamento della gestione del relativo servizio ad una nuova società, la -OMISSIS-

- a seguito di detto avvicendamento, la società uscente Ufficio Web ha, tra l’altro, diffidato il Consiglio nazionale e i singoli Ordini territoriale “ dall’utilizzare il software fornito presuntamente dalla -OMISSIS-, utilizzato per la prima volta in data 4 ottobre 2022, siccome costituente, tra l’altro, imitazione servile di quello sviluppato dalla scrivente, e come tale in violazione dei legittimi diritti di esclusiva proprietà ”, pena l’intrapresa di idonee azioni di tutela dei propri interessi in ogni opportuna sede giudiziaria;

- in ragione di detta diffida l’-OMISSIS- ha inviato al Consiglio nazionale, inizialmente, in data 20 ottobre 2022, una formale richiesta di accesso ai sensi della Legge n. 241 del 1990 - al fine di acquisire copia della documentazione relativa al contratto con Ufficio Web e all’affidamento alla -OMISSIS- del servizio relativo alla gestione dei crediti formativi - e, visto il silenzio serbato dal CNAPPC nei trenta giorni successivi assegnati, successivamente, in data 22 novembre 2022, una diffida formulata per il tramite del proprio legale di fiducia, al fine di ottenere “ l’accesso anche in ossequio al principio di leale cooperazione istituzionale legalmente sancito dall’art. 22 della Legge n. 241/1990 ”;

- il Consiglio nazionale con comunicazione del 6 dicembre 2022, in riscontro a detta ultima diffida – dopo aver richiamato il contenuto della propria circolare n. 105 datata 11 ottobre 2022 circa il ritenuto carattere ingiustificato ed illecito dell’invio della diffida da parte della Ufficio Web s.r.l. a tutti gli -OMISSIS- e rappresentato di aver prontamente contestato l’iniziativa della Ufficio Web anche in sede giudiziaria con ricorso ex art. 700 c.p.c. – ha dedotto la mancanza in capo all’istante ordine territoriale di “ un congruo interesse motivato, posto che, per altro, l'utilizzo degli strumenti informatici messi a disposizione del Consiglio costituisce per gli -OMISSIS- adempimento di obbligo de jure”.

Con l’atto introduttivo dell’odierno giudizio, volto ad ottenere l’acquisizione di copia dei richiesti documenti, l’ordine professionale -OMISSIS- affida il gravame ai seguenti motivi di censura:

I) Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 22 e seguenti della Legge n. 241/1990;
violazione del principio di leale cooperazione istituzionale.

II) Violazione e falsa applicazione dei principi di buon andamento, correttezza e trasparenza dell’azione amministrativa, nonché di efficienza anche con riferimento all’art. 1 della L. n. 241/1990.

III) Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 22 e seguenti della Legge n. 241/1990;
difetto di motivazione ex art. 3 L. n. 241/1990;
eccesso di potere per illogicità, erroneità dei presupposti e sviamento.

L’ordine ricorrente sostiene, in particolare, che l’art. 22 della legge n. 241/1990 in materia di accesso prevede che l’acquisizione di documenti amministrativi tra soggetti pubblici (rilevante nel caso di specie visto che l’ordine professionale territoriale e il Consiglio dell’ordine nazionale sono entrambi enti pubblici non economici) deve essere informata al principio di leale collaborazione, oltre che ai principi di cui al secondo motivo di ricorso.

Tuttavia, ove si dovesse ritenere necessario, sostiene altresì che il proprio interesse all’accesso è comunque “ diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso ”, vista la diffida all’utilizzo del software che la società Ufficio Web ha indirizzato anche all’-OMISSIS-, con la prospettazione dell’eventuale ricorso ad idonee azioni giudiziarie, anche di tipo risarcitorio.

Il Consiglio nazionale, costituito in giudizio per resistere al ricorso, ha contestato la fondatezza delle ragioni di parte attrice, assumendo che non sussiste in capo all’-OMISSIS- territoriale alcun margine di discrezionalità sull’uso della piattaforma informatica al fine della formazione degli iscritti e che il principio di leale collaborazione istituzionale - unitamente ai principi di trasparenza e di buon andamento della Pubblica Amministrazione, principi pur ex adverso evocati - non può consentire il controllo generalizzato dell’attività svolta da altra pubblica amministrazione con inammissibile invasione della sfera di autonomia ad essa riservata.

Il Consiglio nazionale ha altresì rappresentato che nel Giudizio civile n. -OMISSIS- R.G. ex art. 700 c.p.c., pendente avanti il Tribunale -OMISSIS- tra il Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori – CNAPPC e la Ufficio Web S.r.l., l’-OMISSIS-, pur non essendo parte costituita, ha presentato l’istanza di visibilità e ottenuto l’autorizzazione all’accesso del fascicolo telematico della causa, erroneamente attribuita al CNAPPC: l’-OMISSIS- ha quindi già avuto accesso, al di fuori del presente Giudizio, tramite il suddetto accesso al fascicolo telematico civile, a tutti i documenti relativi al rapporto contrattuale intercorso al CNAPPC e Ufficio Web.

La società -OMISSIS-, costituita in giudizio a seguito dell’ordine giudiziario di integrazione contradditorio di cui all’ordinanza di questa Sezione 5 aprile 2023, n. -OMISSIS-, assume che: dall’ostensione del contratto richiesta vedrebbe pregiudicato il proprio interesse “...finanziario, industriale e commerciale... ”;
i documenti richiesti recherebbero informazioni relative “ alle soluzioni tecniche e ai programmi per elaboratore utilizzati dalla stazione appaltante ” coperte da diritti di privativa intellettuale ex art. 53, comma 6, d. lgs. 50/2016.

All’udienza camerale del 26 giugno 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è stato proposto al fine di ottenere l’ostensione degli atti relativi ai contratti per la gestione della piattaforma informatica utilizzata per la formazione per i professionisti iscritti all’albo, stipulati dal Consiglio nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori con Ufficio Web, società uscente, e con -OMISSIS-, società subentrante.

Il ricorrente ordine territoriale ha ricevuto, al pari del Consiglio nazionale e di tutti gli ordini territoriali, dalla società Ufficio Web s.r.l. la diffida all’utilizzazione del software di gestione dei crediti formativi professionali - oltre che la richiesta di cessazione di tale utilizzo e la prospettazione di eventuali iniziative volte a ottenere risarcimento danni - a seguito dell’interruzione del rapporto contrattuale di fornitura vigenti dal gennaio 2015 con il Consiglio nazionale, che lo ha affidato alla società -OMISSIS-;
la -OMISSIS- viene tacciata di “... concorrenza sleale per riproduzione del software e ...imitazione servile del sistema ... ”.

Il Collegio, innanzi tutto, ritiene di dover dichiarare in relazione alla richiesta di accesso ai documenti del contratto con la Ufficio Web s.r.l. la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., vista l’integrale soddisfazione della pretesa dell’istante, a seguito dell’autorizzazione – sebbene erroneamente concessa al ricorrente ordine territoriale scambiato con il Consiglio nazionale - ad accedere al fascicolo telematico della causa pendente avanti il Tribunale -OMISSIS-, ex art. 700 c.p.c., tra il Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori – CNAPPC e la Ufficio Web S.r.l.

Quanto all'esame del ricorso per l'accertamento del diritto di accesso ai documenti concernenti l’affidamento alla società -OMISSIS- del servizio di sviluppo e gestione della piattaforma informatica, si rappresenta quanto segue.

Si osserva preliminarmente che l'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ( Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi ) riconosce a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla stessa legge.

Alla stregua della richiamata disciplina, i portatori di un interesse specifico hanno quindi diritto di accedere ai documenti amministrativi per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, intendendo per tali le situazioni giuridiche soggettive che presentino un collegamento diretto e attuale con il procedimento amministrativo cui la richiesta di accesso si riferisce.

D'altra parte, il concetto di interesse giuridicamente rilevante, sebbene sia più ampio di quello di interesse all'impugnazione, non è tale da consentire a chiunque l'accesso agli atti amministrativi: il diritto di accesso ai documenti amministrativi non si atteggia, infatti, come una sorta di azione popolare diretta a consentire un controllo generalizzato sull'Amministrazione, giacché, da un lato, l'interesse che legittima ciascun soggetto all'istanza, da accertare caso per caso, deve essere personale e concreto e ricollegabile al soggetto stesso da uno specifico nesso, dall'altro, la documentazione richiesta deve essere direttamente riferibile a tale interesse, oltre che individuata o ben individuabile (Cons. Stato, VI Sez., 17 marzo 2000 n. 1414;
3 novembre 2000 n. 5930).

In definitiva, hanno titolo all'accesso tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata la documento al quale è chiesto l'accesso.

Sul versante passivo, va pure preliminarmente chiarito che sono tenuti a consentire l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi detenuti tutti i soggetti di diritto pubblico ed i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario, compresi i gestori di pubblici servizi (art. 22, comma 1, lett. e, ed art. 23 L. 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni).

Tanto premesso in linea generale, con specifico riferimento alla questione rilevante nel caso di specie del riconoscimento della legittimazione attiva all’accesso in capo a soggetti pubblici, appare utile richiamare quanto affermato dal TAR Lazio, sez. I, 28 luglio 2016, n. 8755: « 2.2 Invece, l'acquisizione di documenti amministrativi da parte dei soggetti pubblici - salva l'ipotesi di cui all'art. 43, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (consultazione diretta da parte di una pubblica amministrazione o gestore di servizio pubblico degli archivi dell'amministrazione certificante per l'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero di dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini) - è regolamentata dal principio di leale collaborazione istituzionale (art. 22, comma 1, lett. b) e comma 5, legge n. 241/1990), per cui - come affermato dalla giurisprudenza amministrativa - la relativa esigenza deve trovare soluzione in rapporti di tipo interorganico o intersoggetivo, avvalendosi a seconda dei casi di soluzioni di coordinamento, vigilanza, direzione o semplice collaborazione.

2.3 Peraltro, il principio di leale collaborazione istituzionale viene interpretato dalla giurisprudenza amministrativa nel senso che esso non possa escludere la configurabilità in concreto del ricorso all'istituto dell'accesso da parte di una pubblica amministrazione (intesa ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. e) della legge n. 241/1990 come "tutti i soggetti di diritto pubblico ...") nei confronti di un'altra;
e ciò è stato affermato, sia nell'ipotesi in cui la prima si trovi in posizione di soggetto amministrato rispetto alla seconda e in quanto tale abbia titolo all'accesso alla stessa stregua di un soggetto privato (così, Cons. Stato, V, 7 novembre 2008, n. 5573), sia più in generale nell'ipotesi di soggetti pubblici aspiranti a un'acquisizione documentale (id., 27 maggio 2011, n. 3190) .

"Specialmente in presenza di un "sistema" di soggetti pubblici tanto pletorico e disarmonico come quello nazionale"- afferma il giudice di seconde cure -" non vi sarebbe infatti ragione di ritenere riservato ai privati tale istituto, che offre il non trascurabile vantaggio di uno statuto di precise garanzie e di tutela giuridica anche in sede giudiziale, e di abbandonare invece in toto i soggetti pubblici che siano interessati ad ottenere un'ostensione documentale alle incognite di una collaborazione spontanea -inevitabilmente non sempre sollecita e puntuale- dell'Amministrazione di volta in volta legittimata passiva ... a meno di non incorrere in un inopinato quanto illogico ribaltamento di rapporti, in fatto di intensità di tutela, tra interessi privati e pubblici.

Atteso allora che l'art. 22, comma 1, lett. b) della legge n. 241/1990 annovera pur sempre tra i soggetti "interessati" anche i portatori di interessi pubblici, anche un "soggetto pubblico" può quindi avvalersi, ove ritenga, dell'istituto dell'accesso ai documenti (in tal senso, almeno in parte, cfr. C.d.S., V, 7 novembre 2008, n. 5573)."

2.4 Quando ciò accada, il richiamo legislativo al principio di leale cooperazione istituzionale non è tuttavia privo di valenza, atteso che "Tale canone, pur nella sua elasticità, esige comportamenti coerenti e non contraddittori, un confronto su basi di correttezza e apertura alle altrui posizioni e al contemperamento degli interessi, e, d'altro canto, non tollera atteggiamenti dilatori, pretestuosi, ambigui, incongrui o insufficientemente motivati (cfr., tra le tante, C. Cost. n. 379 del 27/7/1992 e n. 242 del 18/7/1997).

Lo stesso principio è allora suscettibile di rilevare non solo come criterio orientativo per l'interpretazione specifica delle norme generali in tema di accesso, ma anche quale regola ulteriore, complementare e di diritto speciale, ossia come canone aggiuntivo per stabilire se la singola richiesta ostensiva del soggetto pubblico debba avere corso. Canone che acquista precisione di contorni specialmente se calato all'interno del particolare modulo relazionale di diritto pubblico che (eventualmente) intercorra tra i soggetti attivo e passivo dell'accesso, e che integra una cornice di particolare ausilio per decifrare la misura della cooperazione istituzionale dovuta" (C.d.S., V, 27 maggio 2011, n. 3190). » (in termini, Tar Lazio, sez. IV bis, 2 maggio 2022, n. 5338).

Impregiudicate le considerazioni in premessa, alla luce delle richiamate disposizioni come interpretate dalla giurisprudenza amministrativa, è possibile procedere allo scrutinio dei motivi di ricorso – che, in quanto strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente - al fine di verificare la fondatezza della pretesa attorea di accedere ai documenti relativi al contratto stipulato dal Consiglio nazionale con la società -OMISSIS-

L’istanza di accesso in esame, ad avviso dell’-OMISSIS- ricorrente, refluisce nell’ambito della previsione di cui al comma 5 dell’art. 22 della legge n. 241/1990, a tenore del quale in caso di acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici viene in rilievo il principio di leale collaborazione istituzionale.

In proposito, giova precisare che l’invocato principio di leale collaborazione, al pari dei principi ugualmente invocati di correttezza, trasparenza e buon andamento, in linea generale è permeato dall’esigenza di garantire e agevolare il perseguimento delle finalità istituzionalmente assegnate ai soggetti pubblici;
detto principio - di matrice comunitaria, portato alla luce nel testo costituzionale, in cui era già implicitamente insito (vista l’adozione di un modello democratico pluralista e tenuto in particolar modo conto del principio di separazione dei poteri dello Stato e di quello di ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni) a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione del 2001 e della modifica dell’art. 120 Cost. – impone che le pubbliche amministrazione si assistano e si rispettino reciprocamente nell’assolvimento dei propri compiti istituzionali, a vantaggio dell’efficienza del pubblico agire nel suo complesso.

La cooperazione istituzionale quindi deve esser sempre intesa, anche quando invocata – come nel caso all’esame - per far valere una pretesa di accesso a documenti amministrativi, quale strumento che regola la rete di rapporti intercorrenti tra i soggetti pubblici al fine di tutelare la sfera di attribuzioni di ciascuno nonché di facilitare la realizzazione degli interessi pubblici presidiati.

Da quanto premesso, quindi, emerge innanzi tutto una funzionalizzazione del principio in esame al buon andamento, in quanto volto a consentire un’azione più efficiente nel perseguimento dell’interesse pubblico affidato alle cure di ciascun soggetto pubblico nel rispetto delle relative competenze.

Inoltre, è evidente che l’applicazione del principio in parola deve avere luogo a condizione di reciprocità, non potendo imporre sacrifici, limitazioni né vincoli ai soggetti la cui cooperazione si invochi;
segnatamente non possono essere tollerati sconfinamenti o compressioni del campo di azione altrui né tanto meno forme di controllo o di condizionamenti delle determinazioni assunte da altri nell’esercizio delle competenze normativamente assegnate. Lo stesso Consiglio nazionale resistente ha finito per affermare l’esigenza del rispetto in maniera vicendevole del principio di cooperazione, laddove ha escluso, di contro alle asserzioni dall’ordine territoriale ricorrente, che questi ignorasse l’identità della società ex fornitrice del servizio di gestione della piattaforma informatica per la formazione e della società subentrante e ha affermato che il richiedente non può pretendere di utilizzare lo strumento dell’accesso in funzione di un controllo generalizzato dell’attività svolta da altra pubblica amministrazione con inammissibile invasione della sfera di autonomia ad essa riservata.

In ogni caso, ad avviso del Collegio, l’odierna richiesta di accesso, in quanto asseritamente sorretta dal principio di leale collaborazione ai sensi dell’art. 22, comma 5, della legge n. 241/1990, non può trovare accoglimento, avendo ad oggetto rapporti contrattuali, frutto di accordi intervenuti tra l’amministrazione intimata e soggetti privati terzi, cui l’ordine territoriale istante è quindi estraneo e i cui effetti in alcun modo ne comprimono o influenzano l’adempimento dei doveri istituzionali: la leale collaborazione è un criterio che governa l’esercizio delle competenze e deve essere inteso quale principio teleologicamente orientato ad assicurare la cooperazione e lo scambio di aiuti tra soggetti pubblici nello svolgimento delle funzioni attribuite dall’ordinamento, che nel caso di specie non sembra invece venire in rilievo.

Stante quanto sopra premesso, risulta dunque necessario, al fine dell’eventuale buon esito dell’odierna istanza di accesso, verificare che la pretesa ostensiva sia sorretta – nonostante la natura pubblica dell’aspirante accedente - dalla sussistenza in capo a questi di un interesse diretto, concreto e attuale nel rispetto della previsione di cui al comma 1, lett. b) dell’art. 22 della legge n. 241/1990 (cfr. Cons Stato, Sez. VI, 01/03/2023, n. 2193: “ L'accesso agli atti amministrativi è ancorato alla sussistenza di un interesse giuridico del richiedente che sia personale, diretto, concreto, attuale e meritevole di tutela. L'esercizio del diritto di accesso è autorizzato solo se sostenuto dall'esigenza di tutelare un interesse giuridicamente rilevante, intendendosi per tale un interesse serio, effettivo, concreto, attuale e, in definitiva, ricollegabile all'istante da un preciso e ben identificabile nesso funzionale alla realizzazione di esigenze di giustizia ”).

Il Collegio ritiene che la richiesta di accesso deve essere parimenti respinta non risultando neppure sorretta da un interesse di tal fatta (corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso).

A conferma di detta conclusione, si deduce, in primo luogo, il carattere indeterminato della richiesta avanzata in data 20 ottobre 2022 dal ricorrente - in quanto destinatario, tra gli altri, della diffida proveniente dalla società Ufficio Web s.r.l. di utilizzare il software di “ Gestione Crediti Formativi Professionali ” del 10 ottobre 2022 – che, con una formula generica, evoca “ l’importanza e l’urgenza della questione nell’interesse della generalità degli iscritti allo scrivente -OMISSIS- ”.

In altri termini, il contenuto dell’istanza, in cui non state esposte neppure esigenze difensive, non consentiva di risalire a (e perimetrare) la concreta esigenza perseguita dall’ordine professionale territoriale, visto che non è neppure predicabile una stretta e immediata correlazione tra le condizioni contrattuali (non vincolanti per il richiedente), al cui disvelamento l’istanza era tesa, e il rischio di lesione dell’interesse dei professionisti iscritti all’albo, quale eventuale conseguenza di una paventata azione giudiziaria, suscettibile di intaccare le ricorse presenti nelle casse dell’ente territoriale provenienti dal versamento dei contributi degli iscritti.

Detta esigenza è stata prospettata solo in sede di giudizio ed, in ogni caso, con riferimento al caso di specie avrebbe richiesto, in primo luogo, la dimostrazione del rapporto di strumentalità tra la vicenda sostanziale ritenuta meritevole di tutela e i documenti di cui si chiedeva l’ostensione, visto che gli stessi hanno ad oggetto contratti stipulati dalla p.a. intimata con terzi – senza considerare la sussistenza di eventuali cause di esclusione, pur invocate dal Consiglio resistente e della società controinteressata, di cui al comma 5, lettera d), dell’art. 53 d. lgs. 50/2016 (codice appalti), applicabile in parte qua anche in caso di accesso a contratti pubblici da parte di terzo estraneo (di norma assoggettato alla disciplina generale dettata dalla legge n. 241/1990), cause di esclusione concernenti i documenti coperti da diritti di privativa intellettuale con particolare riferimento alle soluzioni tecniche e ai programmi per elaboratore utilizzati dalla stazione appaltante nonché agli interessi finanziario, industriale e commerciale delle parti private – (cfr., ex plurimis , da ultimo Cons. Stato Sez. V, 14/03/2023, n. 2674: “ In tema di diritto di accesso, il giudizio sull'interesse legittimante è ancorato inoltre ai canoni della "immediatezza", "concretezza" e "attualità". L'istante deve dimostrare la corrispondenza, mediante la quale è circoscritto l'interesse all'accesso agli atti solo ad una situazione giuridicamente tutelata e il collegamento al documento in modo da evidenziare in maniera diretta ed univoca il nesso di strumentalità che avvince la situazione soggettiva finale al documento, e per l'ottenimento del quale l'accesso difensivo, in quanto situazione strumentale, fa da tramite ”).

Inoltre, la richiamata esigenza difensiva avrebbe dovuto poggiarsi su una motivazione puntuale, specie in conseguenza dell’immediata attivazione, anche in sede giudiziaria, di fronte alla diffida della Ufficio Web del Consiglio nazionale, soggetto direttamente coinvolto e vincolato dal contenuto dei contratti stipulati con la società uscente nonché con la entrante -OMISSIS-, e normativamente tenuto ad assicurare la definizione e lo sviluppo dei sistemi informatici destinati alla gestione della formazione dei professionisti iscritti agli albi, ai sensi del regolamento interno adottato in attuazione del citato art. 7 del d.P.R. 137/2012. A questo proposito, è emerso infatti dagli atti di causa che il CNAPPC ha prontamente reagito all’atto di diffida inoltrata dalla società uscente, contestandola in ogni sua parte e informando di ciò tutti gli Ordini periferici con la circolare n. 105 prot. 970 datata 11 ottobre 2022 - in cui, in particolare, dopo aver stigmatizzato, in quanto ingiustificato e illecito, l’invio della diffida a tutti gli -OMISSIS-, ha comunicato che “ aveva avviato – e si avvia ad ulteriormente intraprendere - ogni opportuna azione a tutela del buon nome del Consiglio stesso, nonché della regolare erogazione del pubblico servizio relativo alla piattaforma informatica di gestione della formazione obbligatoria, turbata dalle condotte della società Ufficio Web S.r.l. ” – e successivamente proponendo ricorso ex art. 700 c.p.c. pendente dinanzi il Tribunale -OMISSIS-.

A dette iniziative adottate in reazione all’atto di diffida ricevuto, peraltro, il Consiglio nazionale fa specificamente riferimento nella comunicazione del 6 dicembre 2022, con cui ha escluso la sussistenza di “ un congruo interesse motivato ” alla base della richiesta di ostensione dell’-OMISSIS- (circostanza che come sarà evidenziato infra rileva anche ai fini dello scrutinio del dedotto vizio di difetto di motivazione).

È evidente che le esigenze difensive invocate a sostegno dell’istanza di accesso di cui è causa, ritenute persistenti malgrado il descritto contegno assunto dal Consiglio nazionale, indubbiamente proteso a rassicurare e manlevare i singoli ordini territoriali da eventuali conseguenze pregiudizievoli, avrebbero meritato una prospettazione esplicita, chiara e circostanziata - che, invece, nel caso di specie, ad avviso del Collegio, è mancata, come correttamente rilevato dall’ente intimato – senza considerare che, in ogni caso, “ In materia di accesso agli atti è necessario che le finalità del medesimo accesso siano dedotte e rappresentate dalla parte in modo puntuale e specifico nell'istanza di ostensione, … onde permettere all'amministrazione detentrice del documento il vaglio del nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta sub specie di astratta pertinenza con la situazione 'finale' controversa (Cons. Stato Sez. III, 01/03/2021, n. 1717;
in termini Cons. giust. amm. Sicilia, 21/04/2022, n. 507;
T.A.R. Lazio Roma, Sez. III, 28/01/2022, n. 1051).

A ciò si aggiunga, a ulteriore conferma della mancata attualità e concretezza dell’interesse invocato, che al giudizio in sede civile, instaurato dall’-OMISSIS- resistente nei confronti della società Ufficio Web - avente ad oggetto le condizioni contrattuali circa la fornitura del servizio informatico di gestione dei crediti formativi - è rimasto estraneo l’-OMISSIS- -OMISSIS-.

Conclusivamente la richiesta presentata dall’OAPPC quindi è risultata generica - non essendo possibile ravvisare nell’interesse dedotto i necessari caratteri della concretezza ed attualità - e non motivata con riferimento a finalità difensive.

Alla luce delle argomentazioni sopra dispiegate, si mostrano destituite di fondamento anche le doglianze oggetto del terzo motivo di ricorso.

Devono innanzi tutto essere respinte le censure di illogicità, erroneità dei presupposti e sviamento.

Non trova, inoltre, conferma neppure la lamentata carenza di motivazione, visto che, contrariamente a quanto afferma parte ricorrente, il Consiglio nazionale nella comunicazione del 6 dicembre 2022 non si limita a dedurre genericamente la mancata sussistenza di un congruo interesse alla base della richiesta di ostensione, ma, dopo aver richiamato le iniziative già adottate a seguito dell’invio della diffida di Ufficio Web del 10 ottobre 2022, precisa altresì che “ l'utilizzo degli strumenti informatici messi a disposizione del Consiglio costituisce per gli -OMISSIS- adempimento di obbligo de jure”.

In ragione delle considerazioni che precedono la residua richiesta di accesso ai documenti, concernenti l’affidamento alla società -OMISSIS- della gestione della piattaforma informatica destinata alla formazione dei professionisti iscritti all’albo, deve essere respinta con salvezza del silenzio-rigetto formatosi sull’iniziale istanza di accesso presentata il 20 ottobre 2022 nonché della nota del 6 dicembre 2022 con cui il Consiglio nazionale ha riscontrato la diffida inviata a mezzo di un legale dall’ordine -OMISSIS-.

Considerato l’andamento complessivo della causa e della peculiarità delle questioni trattate, sussistono giustificate ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti del presente giudizio.

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