TAR Torino, sez. II, sentenza 2018-09-24, n. 201801047

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. II, sentenza 2018-09-24, n. 201801047
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 201801047
Data del deposito : 24 settembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/09/2018

N. 01047/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00546/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 546 del 2018, proposto da
Immobiliare Villafranca di Valle Ezio &
C. s. a s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati R L, A F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio R L in Torino, corso Galileo Ferraris, 71;

contro

Comune di Carmagnola, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato P G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Racconigi, via del Canale n. 14;

per l'accertamento

dell'illegittimità del silenzio - inadempimento tenuto dal Comune di Carmagnola sull'istanza – diffida della società Immobiliare Villafranca s.a.s. del 21 settembre 2017;

nonché l'accertamento

della sussistenza dell'obbligo del Comune di Carmagnola di attribuire, mediante l'adozione dei relativi, necessari provvedimenti amministrativi finali, all'area contraddistinta a C.T. al Fg. 125, mappale n. 705, la destinazione residenziale nei termini previsti dalla Convenzione a rogito Notaio Osella del 20 luglio 2012, anche in ottemperanza alle prescrizioni contenute nella Convenzione medesima, con conseguente ordine all'A.C. di provvedere in tal senso e per la nomina, sin d'ora, di un commissario ad acta il quale provveda nel caso in cui perduri l'inadempimento dell'Amministrazione;

oppure in subordine, per l'accertamento

della sussistenza dell'obbligo del Comune di Carmagnola ad assumere un provvedimento espresso sulla predetta istanza – diffida, con conseguente ordine al medesimo di provvedere in tal senso e per la nomina, sin d'ora, di un commissario ad acta il quale provveda nel caso in cui perduri l'inadempimento dell'A.C..


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Carmagnola;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2018 la dott.ssa Paola Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La società ricorrente ha adito l’intestato TAR deducendo:

di essere proprietaria del terreno sito nel comune di Carmagnola, distinto a catasto al fg. 125, mapp. n. 705, pervenuto alla propria dante causa mediante convenzione a rogito notaio Osella del 20.7.2012;
detto mappale deriverebbe dal frazionamento di altro mappale originariamente parte del mappale n. 627 inserto sin dal 2009 da parte dell’amministrazione nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari;
la destinazione di piano dell’area (tuttora esistente) era servizi, tuttavia tanto l’inserimento nel piano di dismissione che la citata convenzione edilizia ne avrebbero comportato l’attribuzione di destinazione residenziale/edificabile, che la società vorrebbe allo stato utilizzare.

Tuttavia, nonostante i citati atti, l’amministrazione non avrebbe mai provveduto ad attribuire formalmente detta destinazione all’area.

In data 21 settembre 2017 la ricorrente diffidava formalmente l’amministrazione ad adottare i necessari provvedimenti amministrativi volti ad attribuire destinazione residenziale all’area.

La diffida rimaneva senza risposta e la ricorrente proponeva il presente giudizio.

La ricorrente ha chiesto accertarsi l’illegittimità del silenzio, accertando l’obbligo del comune di attribuire all’area di sua proprietà una destinazione residenziale e comunque, in subordine, ordinando all’amministrazione di assumere in congruo termine un provvedimento espresso.

Si è costituita l’amministrazione, contestando in fatto e diritto gli assunti di cui al ricorso e preliminarmente eccependo l’inammissibilità del ricorso.

Deve premettersi che l’invocato piano di alienazioni e valorizzazioni immobiliari non menziona il mappale di proprietà della ricorrente;
in ricorso si esplicita (senza produrre supporto documentale) che il mappale oggi oggetto di contenzioso sarebbe il risultato di un frazionamento del mappale n. 627, effettivamente menzionato tanto nella delibera n. 17 del 26.2.2009 che nella delibera n. 3 del 25.1.2011, aventi ad oggetto piani di alienazione e valorizzazione immobiliare del comune resistente (in atti sub. docc. 8 e 9).

L’amministrazione, che nelle difese scritte non ha esplicitamente contestato la riconduzione del mappale per cui è causa ad uno di quelli già oggetto del piano di valorizzazione, ha espresso diversa posizione in sede di discussione orale.

La circostanza, in ogni caso, pare al collegio irrilevante e dunque non necessita di approfondimento in quanto, anche ammettendo che il mappale in questione sia entrato nel piano di valorizzazione immobiliare, ciò non avrebbe, come sostenuto in ricorso, attribuito alla particella alcuna automatica capacità edificatoria.

Infatti, come si evince dalla citata delibera del 2009, da un lato veniva demandato a successive deliberazioni la definizione delle capacità edificatorie delle aree interessate dalla dismissione, dall’altro si prevedevano procedure di evidenza pubblica per l’effettiva realizzazione della dismissione e, in ogni caso, si precisava: “è fatta salva in ogni caso la facoltà di individuare forme di valorizzazione alternative nel rispetto dei principi di salvaguardia dell’interesse pubblico”.

Nel caso di specie è pacifico tra le parti che proprio il mappale n. 705 è stato inserito nella convenzione urbanistica del 20.7.2012 e ceduto alla Immobiliare Stefania s.a.s. di Valle Ezio &
C. a titolo di “ricomposizione fondiaria”;
è evidente quindi che l’amministrazione ha valorizzato l’area del tutto al di fuori della dismissione immobiliare (la cui realizzazione avrebbe, come detto, imposto una procedura ad evidenza pubblica a completamento dell’iter di dismissione), nel contesto della convenzione del 20.7.2012, con scelta alternativa alla dismissione.

La ricorrente ha diffidato il comune a variare la destinazione urbanistica dell’area innanzitutto invocando il piano di dismissione immobiliare (dal cui contesto, per le ragioni già esposte, il terreno è uscito) e quindi invocando la convenzione urbanistica.

Premesso che l’istanza che la ricorrente ha proposto all’amministrazione, e che fonda il presente giudizio, non è una istanza di adempimento della convenzione (del cui generale contesto - stato di adempimento, attuazione, termini di scadenza ecc. - nulla viene dedotto in ricorso), ove la domanda fosse intesa quale adempimento della convenzione (ferma la necessità della valutazione complessiva dell’accordo) la società vanterebbe un vero e proprio diritto non tutelabile con il rito del silenzio.

La diffida presentata all’amministrazione e qui azionata risulta tuttavia avulsa dal contesto della convenzione, limitandosi a prospettare la variazione di destinazione urbanistica di una singola particella che, se da un lato in quanto tale ed avulsa dalla convenzione non obbliga l’amministrazione ad adottare alcun atto essendo notoriamente le scelte urbanistiche ampiamente discrezionali, dall’altro neppure può essere valutata in forza della convenzione ma avulsa dalla stessa.

Come dedotto dalla stessa ricorrente, infatti, la convenzione prevedeva “sulle aree di cui sopra (comprensive di ben 9 mappali, tra cui quello in contestazione) è consentito realizzare unicamente la capacità edificatoria originariamente spettante alla società immobiliare Stefania s.a s. di Valle Ezio sull’area dismessa dal comune”;
in sostanza la cessione del mappale si inseriva in un contesto ben più ampio e la sua valorizzazione edificatoria incontrava precisi limiti valutabili solo in detto contesto previa individuazione della complessiva capacità edificatoria trasferita e del suo eventuale o meno esaurimento in relazione ad altri mappali contestualmente ceduti e delle complessive soluzioni adottate nell’ambito della convenzione urbanistica oltre che, appunto e come detto, dello stato di vigenza ed attuazione della convenzione.

In definitiva la diffida, come prospettata al Comune, avente ad oggetto un singolo mappale avulso dal contesto della convenzione, non imponeva all’amministrazione alcuna risposta sia in quanto non è ravvisabile un generale obbligo delle amministrazioni di adeguare le proprie scelte urbanistiche alle aspirazioni dei privati, sia in quanto la valorizzazione del citato terreno ha seguito percorsi diversi dalla dismissione immobiliare sia in quanto, anche volendo avere riguardo ad una istanza di adempimento della complessiva convenzione, l’istanza non è stata prospettata in questi termini né in sede amministrativa né in sede giurisdizionale.

Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.

Le spese sono compensate.

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