TAR Reggio Calabria, sez. I, decreto presidenziale 2018-05-04, n. 201800317

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, decreto presidenziale 2018-05-04, n. 201800317
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 201800317
Data del deposito : 4 maggio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/05/2018

N. 00386/2016 REG.RIC.

N. 00317/2018 REG.PROV.PRES.

N. 00386/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 386 del 2016, proposto da:


WIDEX

Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv. D A, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Reggio Calabria, alla via Demetrio Tripepi n. 45;

contro

l’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante, non costituitasi in giudizio;

per l'ottemperanza

della ingiunzione di pagamento n. 471/2010, emessa dal Tribunale di Reggio Calabria il 12 maggio 2010, notificata il 29 giugno 2010, non opposta e dichiarata esecutiva il19 ottobre 2010, spedita in forma esecutiva in data 22 novembre 2010 ed ulteriormente notificata, in forma esecutiva, il 28 gennaio 2011, recante condanna dell’intimata Azienda al pagamento, in favore dell’odierna ricorrente, della somma di € 80.821,73, oltre interessi moratori di cui al D.Lgs. 231/2002, nonché alla refusione delle spese del procedimento monitorio, liquidate in € 1.874,00 (di cui € 970,00 per onorari, € 258,00 per spese ed e 646,00 per diritti), oltre accessori di legge.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la sentenza n. 1379/2016 con cui è stato nominato, quale Commissario ad Acta per l’esecuzione del giudicato in epigrafe, il Prefetto di Reggio Calabria con facoltà di delega a funzionario dell’Ufficio Territoriale del Governo cui è preposto, ovvero di altra Amministrazione statale;

Rilevato che, con decreto prot. n. 41627 de 03.04.2017, il Prefetto di Reggio Calabria ha delegato la dr. Antonia Quattrone, Funzionario dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Reggio Calabria, per gli adempimenti commissariali;

Lette la relazione commissariale conclusiva e la richiesta di liquidazione del compenso, entrambe depositate in data 02.03.2018;

Visti gli artt. 66 e 67 del

DLGS

104/2010;

Visto l’art. 57 DPR n. 115/2002 in virtù del quale al commissario ad acta si applica la disciplina degli ausiliari del magistrato, per l’onorario, le indennità e spese di viaggio e per le spese sostenute per l’adempimento dell’incarico;

Visto l’art. 168 DPR n. 115/2002, che per la liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato prevede l’emanazione di apposito decreto motivato, che costituisce titolo provvisoriamente esecutivo;

Visto l’art. 1 DL 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27, a norma del quale sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico e, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante;

Rilevato al riguardo che il compenso in favore degli ausiliari del giudice può essere attualmente liquidato in base al regolamento approvato con DM 20 luglio 2012 n. 140 recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, imperniato sul passaggio dal sistema tariffario a quello dei parametri con valore puramente indicativo e orientativo per il giudice (cfr. Cons. St., Sez. Atti normativi, 5 luglio 2012, n. 3126;
Cons. St., Sez. V, 7 novembre 2012, n. 5650);

Ritenuto che il DM 140/2012 sia applicabile anche ai dipendenti pubblici nominati ausiliari del giudice amministrativo e chiamati ad assolvere prestazioni analoghe o assimilabili a quelle rese da liberi professionisti (cfr. Cons. St., Sez. IV, 17 gennaio 2014, n. 242);

Precisato che il DM 140/2012 statuisce espressamente quanto segue: a) l’organo giurisdizionale può sempre applicare analogicamente le disposizioni del decreto ai casi non espressamente regolati dallo stesso (art. 1, comma 1);
b) nel compenso non sono comprese le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità, non sono altresì compresi oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo, i costi degli ausiliari incaricati dal professionista sono ricompresi tra le spese dello stesso (art. 1, comma 2);
c) in nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa (art. 1, comma 7);

Considerato che nel caso in esame il commissario ad acta ha espletato un’attività di carattere amministrativo-contabile, concernente in particolare la liquidazione ed il pagamento delle somme spettanti alla parte interessata, il tutto previa ricognizione, ricerca, accertamento e sistemazione di tutti gli elementi documentali a tal fine necessari;

Vista la delibera commissariale n. 423/2017 recante la liquidazione e l’ordine di pagamento di complessivi euro 50.558,58 per sorte capitale, interessi moratori e spese legali;

Ritenuto che per la corretta individuazione del compenso spettante può farsi pertanto analogico riferimento al “genus” delle prestazioni di perizie estimative contabili (ed alle relative disposizioni contenute nel Capo III del DM 140/2012, specialmente quelle di cui agli artt. 15, lett. c, secondo quanto indicato nel riquadro 3 della tabella C);

Osservato in particolare che nella fattispecie, ai fini della determinazione del compenso spettante al commissario, possono trovare applicazione – in via analogica – i seguenti parametri a) valore della pratica: euro 50.559,00;
b) attività svolta: «valutazioni, perizie e pareri»;
c) aliquota sul valore di cui al riquadro 3 della tabella C: 2,75 per cento, con maggiorazione oltre soglia in ragione della solerte attività ricognitiva, istruttoria (anche al fine di detrarre i pregressi pagamenti parziali) e deliberativa concretamente posta in essere;

Considerato che, ai fini della giusta determinazione del compenso, deve aversi riguardo all’importanza, difficoltà, complessità dell’attività espletata, nonché all’impegno profuso, anche in termini di tempo impiegato, per la puntuale ed integrale esecuzione del giudicato;

Rilevato che il Commissario, insediatosi in data 20.04.2017, ha svolto l’incarico affidato con sollecitudine, come risulta dalla relazione conclusiva ove è asseverato che i «mandati di pagamento n. 18799 e 18800 entrambi del 12 ottobre 2017, sono stati accreditati in data 10 novembre 2017 sui conti correnti forniti dal creditore»;

Ritenuto che, in ragione dei parametri indicati, all’interessata deve essere liquidata la complessiva somma di euro 1.390,00 per compenso professionale;

Rilevato che il relativo onere è posto a carico dell’Amministrazione intimata;

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