TAR Genova, sez. II, sentenza 2014-06-16, n. 201400938
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Testo completo
N. 00938/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01275/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1275 del 2013, proposto dalla -OMISSIS-in proprio e nella qualità di -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati I G e C B, con domicilio eletto presso di loro a Genova in via Roma 11.1.;
contro
Ministero dell’istruzione dell’Università e della ricerca in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso dall’avvocatura distrettuale dello Stato di Genova, domiciliato presso l’ufficio
Istituto d’istruzione superiore Gastaldi-Abba in persona del dirigente in carica;
per l'annullamento
del diritto dell’interessata, nella qualità indicata, all’assegnazione per il numero massimo di ore consentito di un insegnante di sostegno per il figlio minore
Visti il ricorso e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione scolastica;
vita al propria ordinanza 9.1.2014, n. 7
visti gli atti depositati;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2014 il dott. P P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La -OMISSIS-espone che il -OMISSIS-soffre di un accertato -OMISSIS-e si duole della determinazione dell’istituzione che ha assegnato allo studente un insegnante di sostegno per sole ore sette, a fronte delle quattordici possibili. Per ciò l’interessata ha notificato l’atto 5.12.2013, depositato il 6.12.2013, con cui lamenta:
violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 13 della legge 5.2.1992, n. 104, dell’art. 19 comma 11 del d.l. 6.7.2011, n. 98, degli artt. 2, 3, 31, 32, 33, 34 e 38 Cost., dell’art. 117 Cost., con riferimento agli artt. 15 e 17 della carta sociale europea, dell’art. 26 della carta dei diritti dell’Uomo, dell’art. 26 della carta dei diritti fondamentali dell’UE, difetto del presupposto e dell’istruttoria, difetto assoluto di motivazione, illogicità, travisamento, ingiustizia grave e manifesta, violazione degli artt. 3, 7 e 10 bis della legge 7.8.1990, n. 241.
L’amministrazione statale si è costituita in causa con memoria 13.12.2013, chiedendo respingersi la domanda.
Con ordinanza 9.1.2014, n. 7 il tribunale ha accolto la domanda cautelare proposta dall’interessata;tale parte ha depositato dei documenti ed una memoria conclusionale.
La domanda della ricorrente contesta le determinazioni dell’istituto scolastico con cui è stato assegnato -OMISSIS-un insegnante di sostegno per sole sette ore settimanali, a fronte della quattordici possibili per legge.
Il tribunale rileva essere sufficientemente provato in atti (relazione del dottor G A del servizio di neuropsichiatria infantile dell’asl 3 genovese) che il giovane soffre per un -OMISSIS-occorso in un soggetto con livello cognitivo ai limiti e profilo neuropsicologico disarmonico;la situazione dell’apprendimento è per conseguenza “border-line”, permangono delle difficoltà ortografiche e di strutturazione delle proposizioni in maniera articolata e di una loro organizzazione in sequenza. Anche la lettura risulta difficoltosa in uno studente nato nel 1997, essendo la stessa caratterizzata da lentezza ed errori di sostituzione od omissione.
A tenore della non contestata relazione clinica, che il tribunale non ha motivo di disattendere, risulta che il giovane ha palesato apprezzabili miglioramenti ed un aumento dell’autostima nel periodo in cui ha fruito del sostegno per il numero massimo delle ore previste, sì che il sanitario auspica la prosecuzione dell’assistenza nei limiti massimi ammessi.
In tale situazione il collegio ritiene verificate le lesioni di legge denunciate con l’articolato motivo di impugnazione, in quanto le disposizioni sull’assistenza alle persone affette da patologie persistenti ed invalidanti appaiono configurare una situazione che deve contemperarsi con le risorse disponibili, ma che merita comunque una tutela primaria.
Deve per ciò disporsi che l’amministrazione assicuri per l’anno scolastico che ormai volge al termine il sostegno nella misura delle quattordici ore settimanali dedicate al giovane: non può essere invece accolta la domanda con cui la ricorrente chiede che la pronuncia statuisca anche per gli anni scolastici a venire.
Il problema della cosiddetta condanna in futuro è stato discusso con ampiezza dalla dottrina processualcivilistica, e la legge ha accolto tale nozione solo in determinati e limitati ambiti: nel settore di che si tratta il giudice deve poi fare applicazione dell’art. 34 comma del d.lvo 2.7.2010, n. 104 (c.p.a.), che inibisce al giudice di pronunciarsi in merito ai poteri amministrativi non ancora esercitati. La norma si pone come applicativa del principio della divisione dei poteri, per cui la sua pertinenza alla specie appare indubitabile.
Non è pertanto possibile in questa sede pregiudicare l’autonoma determinazione che le autorità scolastiche assumeranno negli anni a venire, sì che la presente lite va decisa limitatamente a quanto contenuto nei provvedimenti gravati.
Le spese seguono la soccombenza e sono equamente liquidate nel dispositivo, tenuto conto della natura della lite e della qualità delle parti.