TAR Venezia, sez. I, sentenza 2011-06-13, n. 201100978

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. I, sentenza 2011-06-13, n. 201100978
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 201100978
Data del deposito : 13 giugno 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01259/2006 REG.RIC.

N. 00978/2011 REG.PROV.COLL.

N. 01259/2006 REG.RIC.

N. 00388/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1259 del 2006, proposto da:
A R P, rappresentato e difeso dall'avv. D Z, con domicilio presso l’intestato Tribunale ai sensi dell’art. 25, I comma del DLgs n. 104/2010;

contro

Ministero dell'Interno - (Rm), rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distr.le Venezia, domiciliata per legge in Venezia, San Marco, 63;



sul ricorso numero di registro generale 388 del 2007, proposto da:
Albertin Roberto, rappresentato e difeso dall'avv. D Z, con domicilio presso l’intestato Tribunale ai sensi dell’art. 25, I comma del DLgs n. 104/2010;

contro

Ministero dell'Interno - (Rm), rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distr.le Venezia, domiciliata per legge in Venezia, San Marco, 63;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 1259 del 2006:

a) di parziali statuizioni e degli art. 1, comma 2, artt. 2, 3 e 5 del decreto del Capo della Polizia n.333-C/ Sez. 2^/10896 in data 21.03.2006;

b) del decreto del Capo della Polizia n.333-C-I/ Sez. 2^/ 10630 del 02.05.2006;

c) del provvedimento n.333-C-I / Sez. 2^/10630 del 02.05.2006 del Direttore la divisione disciplina del Servizio Dirigenti, Direttivi ed Ispettori presso la Direzione Centrale delle Risorse Umane del Dipartimento della P.S.;

d) del provvedimento del Capo della Polizia del 28.11.2006, recante;
1) cessazione dal servizio dal 27.10.2006;
2) disconoscimento effetti economici, giuridici e previdenziali per i periodi dal 14.5.2003 al 27.10.2006 e da tale data in poi (provvedimento impugnato con motivi aggiunti);
nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto;

quanto al ricorso n. 388 del 2007:

della parte del provvedimento del Capo della Polizia – Direttore Generale della P.S. del 28.11.2006, con cui è stata disposta:

1) la cessazione del servizio di Polizia dal 27.10.2006 per inidoneità psicofisica;

2) mancato riconoscimento degli effetti giuridici, economici e previdenziali del periodo dal 14.05.2003 al 27.10.2006 e dal 27.10.2006 alla data di effettiva reintegrazione;

nonché per l’annullamento del verbale n. 1 del 26.10.2006 della Commissione per i requisiti attitudinali, della nota n.850/B.1184 del 30.10.2006 con cui si ritiene il ricorrente “non idoneo alla riammissione in servizio” nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto;


Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno - (Rm) e di Ministero dell'Interno - (Rm);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 maggio 2011 il dott. C R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


considerato

che con gli epigrafati gravami si contesta, in buona sostanza, 1) la possibilità di sottoporre in costanza di rapporto (nel caso di specie, in sede di necessaria riammissione in servizio a seguito dell’annullamento giurisdizionale del provvedimento di destituzione adottato in esito ad un procedimento disciplinare) un dipendente della Polizia di Stato al giudizio psico-attitudinale previsto dall’art. 2 del DM n. 198/03;
2) il giudizio di inidoneità espresso dalla commissione dei periti selettori dell’apposito Centro avente sede in Roma;
e 3) il disconoscimento degli effetti economici, giuridici e previdenziali per i periodi dal 14.5.2003 al 27.10.2006 e da tale data all’effettivo reintegro in servizio;

che, preliminarmente, vanno riuniti gli epigrafati ricorsi e va, conseguentemente, dichiarata l’inammissibilità del ricorso n. 388/07 (notificato in data 8.2.2007) in quanto, essendo impugnatorio del medesimo provvedimento (28.11.2006 di cessazione dal servizio per inidoneità e di disconoscimento degli effetti economici, giuridici e previdenziali) già impugnato con ricorso per motivi aggiunti sub RG n. 1259/06 (notificato in pari data) ed avente identico contenuto di quest’ultimo, la sua decisione sarebbe lesiva del principio del “ne bis in idem”;

che, nel merito, va osservato che l'Amministrazione, richiamando in servizio il ricorrente dopo l'annullamento, in sede giurisdizionale, della destituzione per motivi disciplinari comminata in precedenza, ha subordinato la riammissione all’accertamento della sussistenza dei requisiti psico-fisici ed attitudinali, resa incerta dal lungo periodo di inattività (sette anni);

che non può essere messo in dubbio che anche nel corso del rapporto di lavoro (e non solo al momento dell’assunzione) per i dipendenti della Polizia di Stato possa e debba essere accertata la permanenza dei requisiti di idoneità allo svolgimento di compiti connessi all’ordine pubblico e alla sicurezza, atteso che detti compiti richiedono specifiche qualità sul piano fisico, psichico e attitudinale (cfr. CdS, VI, 9.11.2010 n. 7978;
30.7.2009 n. 4794;
18.4.2007 n. 1777;
e, da ultimo, TAR Veneto, I, ;
TAR Lazio, Roma, I, 8.2.2011 n. 1222): l’art. 2 del DM n. 198/03 dispone, appunto, che tale accertamento possa avvenire “nel corso del rapporto d’impiego”, precisando altresì che il giudizio di idoneità al servizio può essere chiesto dalla PA, oltre che in occasione di istanze presentate dai dipendenti per determinate ragioni, anche “in relazione a specifiche circostanze rilevate d’ufficio” (cfr., da ultimo, CdS, Comm. Spec., parere 4.10.2010 n. 2206/10) che, nel caso di specie, sono implicite nel lungo periodo di allontanamento del ricorrente dal servizio (TAR Lazio, Roma, I, 28.3.2011 n. 2702);

che non esiste, infatti, alcuna preclusione a che l'Amministrazione sottoponga a nuova visita attitudinale il dipendente prima di riammetterlo in servizio dopo un periodo di lunga assenza, dal momento che si provvede alla (re)instaurazione di un rapporto di impiego rispetto al quale ragioni di pubblico interesse, da valutarsi discrezionalmente da parte dell'Amministrazione, possono e debbono imporre di verificare il persistere dei requisiti occorrenti per l'espletamento del servizio nella Polizia di Stato: l’art. 25, II comma della legge n. 121/81, infatti, dà per scontato che i requisiti psico-fisici e attitudinali richiesti per l’espletamento del servizio debbano sussistere per tutta la durata del rapporto d’impiego, con la conseguenza che l’Amministrazione è tenuta ad accertarne la permanenza anche in costanza di rapporto;

che, pertanto, l'Amministrazione dell'interno è legittimata a sottoporre ad accertamenti psico-fisici ed attitudinali i dipendenti che, come l’odierno ricorrente, rientrano in servizio dopo lunghi periodi di assenza;

che quanto al rilievo secondo cui la visita in questione avrebbe dovuto essere effettuata presso l’Ospedale militare del luogo di residenza, va osservato che nella specie non si trattava di un’ordinaria visita medica da disporre a seguito di un’assenza per malattia ai sensi dell’art. 62 del DPR n. 782/85, ma della specifica reiterazione del giudizio psico-fisico ed attitudinale, avente un distinto e più ampio spettro di accertamento tecnico-medico (la valutazione, infatti, investe la complessiva personalità del candidato in funzione eminentemente prognostica del proficuo svolgimento del servizio di polizia e delle capacità di reagire in situazioni critiche): correttamente, pertanto, tale giudizio andava formulato, giusta l’art. 46 della legge n. 121/81, dal personale dell’apposito Centro avente sede in Roma, istituito dall’Amministrazione proprio per l’esecuzione di tali peculiari accertamenti (cfr. CdS, VI, 2.3.2010 n. 1203);

che, ciò precisato, va invece accolta la censura relativa alla illegittimità del giudizio di non idoneità alla riammissione in servizio del ricorrente, espresso dalla competente commissione, in quanto viziato per eccesso di potere sotto il profilo della carenza di motivazione: premesso, invero, che l'attività di verifica della commissione formata dai periti selettori viene ad investire - con carattere di collegialità ed in base a predefiniti e sperimentati tests intellettivi, di personalità e comportamentali, integrati da un colloquio - la complessiva personalità del soggetto in funzione eminentemente prognostica del proficuo svolgimento del servizio di polizia e delle capacità di reagire in situazioni critiche, va osservato che in relazione all’esito di detti accertamenti, qualora negativo, deve darsi conto del percorso logico seguito e delle considerazioni tecniche che hanno portato al giudizio specificamente formulato;

che nella specie la commissione dei periti selettori, nell'esprimere il giudizio di competenza, non ha minimamente giustificato la propria valutazione negativa, onde consentire all’interessato di ripercorrere l’impianto motivazionale al fine di valutarne la correttezza o meno;

che, ciò stante, il predetto giudizio sull'attitudine al servizio di polizia risulta viziato sotto il profilo dell’assenza di motivazione e va, conseguentemente, annullato;

che, una volta annullato per ragioni formali il giudizio teso all'accertamento del requisito attitudinale al servizio di polizia, l'Amministrazione può procedere alla sua rinnovazione emendando i vizi riscontrati: il criterio di "irripetibilità" del giudizio attitudinale che si rinviene in giurisprudenza va, infatti, correttamente riferito alla non demandabilità di detta valutazione ad organo (ASL o altro organo tecnico) diverso da quello istituzionalmente competente, ma non alla rinnovazione da parte della commissione composta dai periti selettori dell'atto annullato in sede giurisdizionale (CdS, VI, 26.5.2006 n. 3137);

che, pertanto, la commissione dovrà rideterminarsi sulle prove psico-attitudinali sostenute dall’odierno ricorrente esternando, qualora pervenga ad un giudizio non favorevole, specifica motivazione;

che è fondata anche la censura relativa al mancato riconoscimento degli effetti giuridici, economici e previdenziali per il periodo dal 14.5.2003 al 27.10.2006: l’annullamento giurisdizionale del provvedimento di destituzione ha comportato, infatti, l’automatico ripristino del rapporto di lavoro fino alla cessazione disposta con il provvedimento qui contestato, ripristino cui consegue la cancellazione delle modificazioni della realtà (giuridica e di fatto) intervenute per effetto dell’atto annullato: con l’ovvia precisazione che, qualora la rinnovazione del giudizio attitudinale testè disposta avesse esito favorevole all’interessato, dovranno essere riconosciuti gli effetti giuridici, economici e previdenziali anche dal 28.10.2006 all’effettiva riammissione in servizio;

che, ciò stante, il ricorso è fondato nei limiti innanzi precisati, ed in tali limiti va, dunque, accolto, restando assorbite le ulteriori censure;

che le spese possono essere integralmente compensate, in ragione della reciproca soccombenza;

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