TAR Catanzaro, sez. II, sentenza breve 2020-11-26, n. 202001943

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. II, sentenza breve 2020-11-26, n. 202001943
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202001943
Data del deposito : 26 novembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/11/2020

N. 01943/2020 REG.PROV.COLL.

N. 01209/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1209 del 2020, proposto da
F s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati A P e A G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero dello Sviluppo Economico - Uffici Periferici della Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore n. 34;
Intesa San Paolo s.p.a., non costituito in giudizio;

per l’annullamento

previa misura cautelare

- del decreto prot. 2651 del 14.7.2020, comunicato in data 24.7.2020, del Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese di cui al prog. n. 22578/11 –

IX

Bando, per mezzo del quale il Direttore Generale ha revocato le agevolazioni di cui al d.m. di concessione provvisoria n. 104908 del 30.11.2001 adottato in favore della F s.r.l. con sede in Stalettì;

- per quanto occorrer possa, (i) della nota di trasmissione del suddetto decreto prot. 2651 del 14.7.2020, tanto alla società ricorrente quanto alla banca concessionaria Intesa San Paolo s.p.a.;
(ii) della nota di Intesa San Paolo s.p.a. in data 28.7.2020 per mezzo della quale la stessa, richiamando il citato decreto di revoca quivi impugnato, domanda la restituzione delle somme erogate in via provvisoria, maggiorate di interessi legali e rivalutazione ISTAT, entro il termine del 28.9.2020, e dunque a termini di legge per l’impugnativa non ancora spirati;

- del decreto ministeriale n. 104908 del 30.11.2001 – progetto 22578/11,

IX

Bando, con specifico riferimento alle condizioni ivi contenute di cui all’art. 3, comma 1, lett. d (in punto ultimazione lavori), lett. f (comunicazione della data di ultimazione lavori), lett. i (restituzione delle somme non dovute, rivalutate sulla base dell’indice ISTAT e maggiorate degli interessi legali a seguito dei provvedimenti di revoca), art. 3, comma 2 (in termini di revoca dei finanziamenti nel caso in cui siano accertate gravi inadempienze dell’impresa beneficiaria);

- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso, precedente, collegato e/o consequenziale ancorché non conosciuto, ma comunque lesivo degli interessi della parte ricorrente e per ogni ulteriore statuizione;

nonché per la condanna, previo riconoscimento della fondatezza della propria pretesa, al pagamento delle somme tutte a risarcimento del danno come verrà quantificato in corso di causa;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dello Sviluppo Economico - Uffici Periferici della Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2020 la dott.ssa M A;


1. Con il d.m. 2651 del 14.7.2020, comunicato il 24.7.2020, il Ministero dello Sviluppo Economico ha revocato le agevolazioni finanziarie provvisoriamente concesse, ai sensi del d.l. 415/1992, conv. in l. 488/1992, con d.m. n. 104908 del 30.11.2001 in favore di F s.r.l. per un programma di investimenti nell’ambito di un’unità produttiva in Stalettì e, in particolare, per l’ammodernamento di un fabbricato da adibire a settore turistico-ricreativo. A fondamento della revoca vi è la realizzazione dei lavori “chiavi in mano” senza che l’impresa ne avesse fatto richiesta preventiva alla banca concessionaria e l’incompletezza della documentazione finale di spesa presentata dall’impresa.

Con nota del 28.7.2020, Intesa San Paolo s.p.a., in qualità di banca concessionaria, richiamando il decreto di revoca, ha domandato la restituzione delle somme erogate in via provvisoria, oltre interessi e rivalutazione.

2. F s.r.l. ha impugnato il provvedimento di revoca unitamente alla richiesta di restituzione delle erogazioni, formulando domanda cautelare.

3. Si è costituito per resistere al ricorso il Ministero dello Sviluppo Economico.

4. La causa viene definita con sentenza in forma semplificata in sede di cautelare, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 60 cod. proc. amm.

5. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione di questo giudice amministrativo. Della questione rilevata d’ufficio è stato dato avviso alle parti con ordinanza n. 1802 del 12.11.2020, resa ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm.

6. Per consolidato insegnamento della giurisprudenza ( in primis , Cons. Stato, Ad. Plen., 29.1.2014, n. 6, seguito da costante giurisprudenza, tra cui T.A.R. Catanzaro, Sez. II, 17.6.2020, n. 1074;
T.A.R. Roma, Sez. III, 16.1.2020, n. 540;
Cons. Stato, Sez. V, 21.10.2019, n. 7136;
Cons. Stato, Sez. V, 29.7.2019, n. 5357;
Cons. Stato, Sez. V, 6.6.2019, n. 3832;
Cass. Civ., Sez. Un., 7.7.2017, n. 16831;
Cass. Civ., Sez. Un., 22.6.2017, n. 1563;
T.A.R. Catanzaro, Sez. II, 5.3.2015) il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche deve essere attuato sulla base del generale criterio di riparto fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata, con la conseguenza che:

- sussiste sempre la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge, mentre alla pubblica amministrazione è demandato soltanto il compito di verificare l’effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l’ an , il quid , il quomodo dell’erogazione;

- qualora la controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dall’acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche se si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione, purché essi si fondino sull’inadempimento alle obbligazioni assunte di fronte alla concessione del contributo;
in tal caso, infatti, il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all’inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione;

- viceversa, è configurabile una situazione soggettiva d’interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, solo ove la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, oppure quando, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario.

7. Nel caso di specie, la revoca dell’agevolazione è motivata sull’inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione, in particolare sull’omessa richiesta preventiva di effettuare i lavori chiavi in mano e sull’incompletezza della documentazione fornita in sede di verifica, senza alcuna considerazione dell’interesse pubblico. Venendo in luce un diritto soggettivo della ricorrente, alla stregua delle coordinate giurisprudenziali sopra evidenziate, la cognizione della controversia spetta alla giurisdizione ordinaria, dinanzi alla quale la domanda potrà essere riproposta nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 cod. proc. amm.

8. A diversa conclusione non conducono le argomentazioni spiegate dalla società ricorrente nella memoria autorizzata ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm.

In particolare, non è di rilievo il fatto che nella prima parte del ricorso il provvedimento venga avversato adducendo vizi tipici del provvedimento amministrativo, giacché la giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale, ossia all’intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (Cass. Civ., Sez. Un., 4.3.2020, n. 6075;
Cass. Civ., S.U., 31.7.2018, n. 20350;
Cass. Civ., S.U., 26.6.2019, n. 17123). Di conseguenza, se la situazione giuridica avanzata in giudizio ha natura di diritto soggettivo, la giurisdizione rimane incardinata dinanzi al giudice ordinario quand’anche il ricorrente proponga censure proprie del diritto amministrativo.

Né è dirimente la circostanza che la revoca sia intervenuta su una sovvenzione attribuita solamente in via provvisoria, poiché ciò che assume valore dirimente ai fini del riparto di giurisdizione non è tanto la collocazione del vizio riscontrato rispetto alla fase del procedimento, quanto invece la natura della situazione soggettiva su cui interviene il potere amministrativo, della quale la collocazione nella sequenza delle fasi è soltanto indice rivelatore. La concessione del contributo pubblico – sia in via provvisoria che definitiva – crea un credito all’agevolazione, che viene adempiuto, senza margini di discrezionalità, dall’amministrazione erogante, sussistendo già, per effetto di una siffatta concessione, un diritto del beneficiario al finanziamento, sul quale ha cognizione il giudice ordinario, ancorché possa aversi revoca del finanziamento stesso, entro i limiti fissati dalle norme, o riduzione in rapporto a spese non ammissibili (T.A.R. Catania, Sez. IV, 28.2.2020, n. 499;
T.A.R. Salerno, Sez. I, 23.7.2018, n. 1155;
T.A.R. Roma, Sez. I quater , 4.6.2018, n. 6184;
Cass. Civ., Sez. Un., ord., 10.7.2006, n. 15618).

9. Il difetto di giurisdizione vale a fortiori con riferimento all’impugnazione della richiesta di restituzione avanzata da Intesa San Paolo s.p.a., con la quale viene azionato il diritto soggettivo di credito discendente dalla revoca dell’agevolazione.

10. La natura formale della decisione giustifica la compensazione delle spese di giudizio.

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