TAR Catanzaro, sez. II, sentenza breve 2020-11-26, n. 202001943
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 26/11/2020
N. 01943/2020 REG.PROV.COLL.
N. 01209/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1209 del 2020, proposto da
F s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati A P e A G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero dello Sviluppo Economico - Uffici Periferici della Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore n. 34;
Intesa San Paolo s.p.a., non costituito in giudizio;
per l’annullamento
previa misura cautelare
- del decreto prot. 2651 del 14.7.2020, comunicato in data 24.7.2020, del Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese di cui al prog. n. 22578/11 – IX Bando, per mezzo del quale il Direttore Generale ha revocato le agevolazioni di cui al d.m. di concessione provvisoria n. 104908 del 30.11.2001 adottato in favore della F s.r.l. con sede in Stalettì;
- per quanto occorrer possa, (i) della nota di trasmissione del suddetto decreto prot. 2651 del 14.7.2020, tanto alla società ricorrente quanto alla banca concessionaria Intesa San Paolo s.p.a.; (ii) della nota di Intesa San Paolo s.p.a. in data 28.7.2020 per mezzo della quale la stessa, richiamando il citato decreto di revoca quivi impugnato, domanda la restituzione delle somme erogate in via provvisoria, maggiorate di interessi legali e rivalutazione ISTAT, entro il termine del 28.9.2020, e dunque a termini di legge per l’impugnativa non ancora spirati;
- del decreto ministeriale n. 104908 del 30.11.2001 – progetto 22578/11, IX Bando, con specifico riferimento alle condizioni ivi contenute di cui all’art. 3, comma 1, lett. d (in punto ultimazione lavori), lett. f (comunicazione della data di ultimazione lavori), lett. i (restituzione delle somme non dovute, rivalutate sulla base dell’indice ISTAT e maggiorate degli interessi legali a seguito dei provvedimenti di revoca), art. 3, comma 2 (in termini di revoca dei finanziamenti nel caso in cui siano accertate gravi inadempienze dell’impresa beneficiaria);
- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso, precedente, collegato e/o consequenziale ancorché non conosciuto, ma comunque lesivo degli interessi della parte ricorrente e per ogni ulteriore statuizione;
nonché per la condanna, previo riconoscimento della fondatezza della propria pretesa, al pagamento delle somme tutte a risarcimento del danno come verrà quantificato in corso di causa;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dello Sviluppo Economico - Uffici Periferici della Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2020 la dott.ssa M A;
1. Con il d.m. 2651 del 14.7.2020, comunicato il 24.7.2020, il Ministero