TAR Lecce, sez. I, sentenza 2009-05-07, n. 200900951
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 00951/2009 REG.SEN.
N. 00868/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 868 del 2007, proposto da:
Abraxas Ambiente del Geom De Nitto Natale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. R F, con domicilio eletto presso studio avv. A P N in Lecce, piazza Mazzini 72;
contro
Ministero della Difesa - Roma, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata per legge in Lecce, via F.Rubichi 23;
Aeronautica Militare- Distaccamento Aeroportuale – Ufficio Comando Sezione Amministrativa di Brindisi, in persona del Comandante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato ;
nei confronti di
Impresa Individuale Scarano Natale di Lillo Maurizio, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Misserini, con domicilio eletto presso Agnese Caprioli in Lecce, via Luigi Scarambone, 56;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento di data e numero ignoti – allo stato non noto se adottato- con il quale la Commissione Tecnica –economica dell’amministrazione della difesa o altro ufficio del comando sezione amministrativa del distaccamento aeroportuale dell’aeronautica di Brindisi a ciò preposto , avrebbe aggiudicato l’appalto della gara in economia per un importo complessivo di € 18.000,00, per lavori di manutenzione sedime con sfalcio erba in zona aeroportuale n.0 di P.G. e Poligono tiri in zona Punta della Contessa n.0 di P.G. ( lotto n.1), nonché per l’affidamento del servizio di manutenzione sedime con sfalcio erba fasce di sicurezza piste di volo , raccordi e postazioni esterne in zona Aeroportuale al n. 0 di P.G. , sedime Tacan –NDB al n.0 di P.G., stazione radiosondaggi al n.0 di P.G. ( lotto n.2) dell’importo di € 25.000,00 comprensivo di IVA :
di ogni altro provvedimento comunque presupposto, connesso e consequenziale ed in particolare del documento protocollato al n. TDD-511/6010 datato 20.04.2007 e recapitato in data 28.04.2007;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa - Roma;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Impresa Individuale Scarano Natale di Lillo Maurizio;
visto l’atto di proposizione di motivi aggiunti del 19 giugno 2007, notificato in data 20 giugno 2007;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 06/02/2008 il dott. Carlo Dibello e uditi gli avvocati R F per la società ricorrente, Giuseppe Misserini per la impresa Scarano Natale e l’avv. dello Stato Maria Grazia Invitto ;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
La ditta ricorrente è stata invitata a partecipare ad una gara indetta dal Distaccamento Aeroportuale di Brindisi per l’affidamento del servizio di manutenzione del sedime a mezzo sfalcio di erba in alcuni tratti della zona aeroportuale.
La gara ha riguardato due distinti lotti dell’importo, rispettivamente, di € 18.000,00 e € 25.000,00, Iva inclusa.
Una volta rimasta in gara unitamente ad altra ditta, odierna controinteressata, e dopo aver inutilmente richiesto la documentazione concernente una percentuale di ribasso praticata da quest’ultima e ritenuta anomala, la Abraxas Ambiente ha appreso della materiale esecuzione dei lavori oggetto della gara di appalto ad opera della ditta Scarano , relativamente al lotto n.1.
La materiale esecuzione dei lavori non è stata preceduta, tuttavia, dalla comunicazione della intervenuta aggiudicazione dell’appalto medesimo
La difesa ha perciò proposto il ricorso in esame con il quale si deducono le seguenti violazioni:
-eccesso di potere nelle forme dello sviamento ( mancata applicazione dell’art 9 dell’offerta a concorrere )
-violazione art 3 legge 241/90 per assoluta carenza motivazionale – eccesso di potere per falsa ed erronea presupposizione di fatto e di diritto , nonché per assoluta carenza istruttoria;
Con motivi aggiunti del 19 giugno 2007 sono state articolate le seguenti ulteriori censure:
-eccesso di potere nelle forme dello sviamento- mancata applicazione degli artt. 5 e 9 dell’offerta a concorrere- mancanza dei requisiti- falsa dichiarazione della commissione nella parte in cui dichiara di avere verificato l’idoneità delle ditte ammesse;
-eccesso di potere nelle forme dello sviamento- mancata applicazione dell’art 4- mancanza dei requisiti previsti per le polizze assicurative;
-violazione art 3 legge 241/90 per assoluta carenza motivazionale –eccesso di potere per falsa ed erronea presupposizione di fatto e di diritto, nonché per assoluta carenza di istruttoria;
La ditta ricorrente ha anche formulato richiesta risarcitoria che ha quantificato in € 15.000,00
Si è costituito in giudizio il Ministro della Difesa in carica che ha chiesto pronunciarsi l’irricevibilità, la inammissibilità o la infondatezza del ricorso .
Anche la ditta Scarano Natale si è costituita in giudizio per sostenere la infondatezza del gravame principale e dei successivi motivi aggiunti.
Alla udienza pubblica del 6 febbraio 2008 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
La ditta ricorrente lamenta, con il primo gruppo di censure, la violazione dell’art 9 dell’offerta a concorrere .
La stazione appaltante avrebbe omesso, in particolare, di dare comunicazione alla ricorrente della intervenuta aggiudicazione dell’appalto in favore di altra ditta risultata vincitrice e oggi costituitasi in veste di controinteressata.
Ciò costituirebbe palese violazione della norma su richiamata a mente della quale “ l’esito della gara sarà comunicato alle ditte aggiudicatarie di ogni lotto, a cura dell’A.D. Analoga comunicazione sarà inviata alle ditte non aggiudicatarie ..”.
La censura in discorso va disattesa.
La mancata comunicazione dell’esito della gara alle ditte non aggiudicatarie non produce alcuna conseguenza invalidante sulla gara .
Infatti, la norma invocata dalla stessa difesa della ricorrente non prevede una esplicita comminatoria di nullità della gara medesima, o altra forma di invalidità produttiva di effetti sui suoi esiti .
L’unico effetto derivante dalla mancata o tardiva comunicazione del risultato della procedura concorsuale da parte della stazione appaltante può , semmai, essere rappresentato da uno spostamento in avanti del termine per proporre il gravame.
Tanto accadrebbe nella eventualità, non discussa nel caso sottoposto al vaglio del Collegio, che il ricorrente , lamentando la totale assenza di notizie circa l’esito della procedura concorsuale, intenda giovarsi proprio di un termine più lungo per coltivare iniziative giurisdizionali così da evitare un ricorso al buio.
Si può perciò ritenere che il deficit comunicativo lamentato integri gli estremi della mera irregolarità sul versante processuale , senza ricadute invalidanti sulla procedura concorsuale nel suo complesso .
Anche la distinta censura articolata con riguardo al mancato rispetto dell’obbligo di motivare le ragioni della scelta di aggiudicare l’appalto a ditta differente dalla odierna ricorrente non può essere accolta , anzitutto, a cagione della eccessiva genericità.
Invero, deve rilevarsi che non sono stati enucleati , sotto tale particolare profilo, aspetti di specifica patologia comportamentale della P.a. appaltante se non un difetto di motivazione che è rimasto genericamente enunciato
Né può trovare ingresso nella fattispecie concreta il lamentato difetto di trasparenza in cui sarebbe incorsa la stazione appaltante anche tenuto conto del fatto che quest’ultima ha serbato un contegno certamente concludente nei riguardi della ricorrente.
Si deve infatti porre mente alla restituzione alla ditta Abraxas del deposito cauzionale provvisorio senza far seguire tale atto da una richiesta di versamento di cauzione definitiva .
La combinazione di questi atti appare del tutto incompatibile con la volontà della stazione appaltante di aggiudicare la gara alla ricorrente .
Quest’ultima , sotto tale profilo, ha potuto rendersi conto dell’esito per sé sfavorevole della procedura concorsuale, con ogni possibilità di predisporre tempestivamente adeguate difese.
Le doglianze sviluppate con i motivi aggiunti di ricorso possono ritenersi superate dalle produzioni documentali successivamente versate in atti dalla controinteressata .
Invero, giova sottolineare che la difesa della controinteressata si è fatta carico di produrre proprio le autocertificazioni attestanti il possesso, nella ditta Scarano, dei requisiti di capacità tecnica previsti dall’invito a partecipare alla gara e, più in dettaglio , dall’art. 5 lettera c dell’offerta a concorrere .
Si è così potuto verificare che la ditta Scarano Natale ha effettivamente svolto , nei tre anni precedenti la gara controversa, lavori pubblici analoghi a quello oggetto di appalto in favore di enti pubblici .
Detto requisito è stato portato a conoscenza della commissione tecnico-economica ritualmente con possibilità, per la medesima, di compiere le prescritte valutazioni ai sensi del bando di gara.
Analoghe considerazioni debbono svolgersi in ordine all’asserito difetto, nella polizza assicurativa prodotta dalla ditta Scarano Natale a fini di costituzione del deposito cauzionale provvisorio, dei requisiti previsti dalla lex specialis.
Il Collegio rileva, a tal riguardo, che la polizza in questione soddisfa, contrariamente a quanto ritenuto da parte ricorrente, i requisiti richiesti dalla stazione appaltante.
Essa infatti include , nell’ambito delle cd condizioni generali di assicurazione, le clausole di durata e quella di preventiva rinuncia alla escussione della ditta obbligata, coerentemente alla previsione dell’atto inditivo.
L’insieme delle argomentazioni suesposte permette di ritenere superata anche la distinta domanda risarcitoria formulata dalla ditta ricorrente , della quale appaiono carenti i presupposti applicativi .
Il ricorso va conclusivamente respinto .
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi € 3.000,00 di cui € 1.500,00 in favore del Ministero della Difesa e € 1.500,00 in favore della ditta contro interessata.