TAR Torino, sez. II, sentenza 2023-05-05, n. 202300428

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. II, sentenza 2023-05-05, n. 202300428
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 202300428
Data del deposito : 5 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/05/2023

N. 00428/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00953/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 953 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato J N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

- della DCC n° 2018 0136/095 del 18 giugno 2018, pubblicata in data 22 giugno per un periodo di 15 giorni, fino al 6 luglio 2018 , avente ad oggetto la Valorizzazione e promozione delle attività artistiche di strada e tutela della quiete. Modifiche al Regolamento Comunale di Polizia Urbana N. 221, con particolare riferimento agli artt. 24 e 44;

- della DGC n° 2018 02524/095, del 26 giugno 2018, pubblicata in data 2 luglio 2018 per un periodo di 15 giorni, fino al 16 luglio 2018, avente ad oggetto la Valorizzazione e promozione delle attività artistiche di strada e tutela della quiete. Limitazioni alle attività in aree e orari nonché modalità di gestione e indicazioni operative per il controllo, ai sensi dei vigenti regolamenti comunali;

- della DCC n° 2018 01353/126, del 25 giugno 2018, pubblicata in data 29 giugno 2018, per un periodo di 15 giorni, fino 13 luglio 2018 , avente ad oggetto le Modifiche al regolamento comunale n. 318 sulla tutela dall'inquinamento acustico. Aggiornamento della disciplina delle attività artistiche di strada. Adeguamenti alla d.g.r. 27 giugno 2012 n. 24-4049 e all'articolo 13 del d.lgs. n. 42/2017;

nonché di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso, precedente, collegato e/o consequenziale ancorché non conosciuto, ma comunque lesivo degli interessi della parte ricorrente e per ogni ulteriore statuizione.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Torino;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 aprile 2023 il dott. M F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Il Comune di Torino, con gli atti indicati in epigrafe, ha modificato la disciplina delle attività artistiche su strada svolte da singoli soggetti e non organizzate nel contesto di manifestazioni pubbliche.

In particolare:

- con la DCC n. 1316/095 del 18.06.2018 ha modificato il vigente Regolamento di polizia urbana n. 221, all’art. 24, introducendo i commi 3bis, 8 e 9;

- con la DGC n. 2524/095 del 26.06.2018, tra le altre disposizioni, ha individuato, ai sensi dell’art. 24, comma 3 bis del citato regolamento comunale, le zone “ nelle quali le attività artistiche di strada con l’utilizzo di impianti di amplificazione e relativi diffusori portatili a batteria e/o percussioni potranno svolgersi esclusivamente nei siti e tempi di cui all’allegato 1 alla presente deliberazione ”. Nell’allegato citato viene inserito l’asse della -OMISSIS- della città di Torino (ove si trova ubicata l’abitazione della ricorrente);

- con la DCC n. 1353/126 del 25.06.2018 sono state apportate modifiche al Regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico n. 318, tra le quali la riformulazione dell'articolo 11, aggiungendo al comma 1 un nuovo punto d) (che così recita " d) manifestazioni, rassegne e festival dedicati alle espressioni artistiche in strada ai sensi della Legge Regionale 15 luglio 2003, n. 17. Sono escluse le espressioni artistiche da parte di artisti singoli o associati, laddove non soggette al possesso di licenza di spettacolo viaggiante e di concessione per l'occupazione di suolo pubblico, per le quali si applica quanto previsto dai Regolamenti di Polizia Urbana e in materia di Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche ”) che ha quindi sottratto le attività degli artisti singoli o associati dall’ambito di applicazione del regolamento medesimo.

2. Avverso tali provvedimenti è insorta la sig.ra -OMISSIS-, proprietaria di un immobile sito in una zona interessata dalle previsioni di cui sopra, con ricorso notificato il 5.10.2018 e regolarmente depositato avanti questo Tribunale, con cui lamenta, in due distinti motivi, violazione di legge ed eccesso di potere sotto plurimi profili.

Per resistere al gravame si è costituito il Comune di Torino (il 8.11.2018), che ha depositato memoria il 16.11.2018. Ha fatto seguito il deposito di documenti e memoria della ricorrente (il 21.02.2022) nonché di memorie di entrambe le parti (il 13.03.2023) e relative memorie di replica (il 20.03.2023, il 22 e 23.032013).

Con la memoria del 21.02.2022 la ricorrente formula altresì domanda risarcitoria, ulteriormente reiterata nei successivi depositi.

Questo Tribunale con ordinanza n. 476/2018 ha respinto l’istanza cautelare.

Alla udienza pubblica del 13.04.2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

3. Il ricorso è infondato.

4. Con il primo motivo di ricorso si lamenta violazione della L. n. 447/1995, della LRP n. 52/2000, dell’art. 32 Cost. e dell’art. 8 della CEDU.

La ricorrente, dopo aver illustrato il quadro normativo sulle possibilità di autorizzare le immissioni sonore in deroga ai limiti legali ordinari, lamenta che le modifiche introdotte al Regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico n. 318 ed al Regolamento di polizia urbana n. 221 avrebbero sostanzialmente ampliato la possibilità di utilizzo di impianti di amplificazione e diffusione sonora dalle 10:00 alle 22:00 di tutti i giorni dell’anno, con ciò peggiorando le condizioni di vivibilità per i residenti.

Tale modifica violerebbe i principi dell’intero impianto normativo e regolamentare di settore, giacché per le manifestazioni artistiche di strada svolte in zone non comprese negli elenchi di cui all’art. 13 del citato Regolamento per l’inquinamento acustico (tra le quali rientra l’abitazione della ricorrente) non sarebbero più applicabili le prescrizioni di cui al successivo art. 14 (che limita l’autorizzazione in

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