TAR Genova, sez. I, sentenza 2023-02-16, n. 202300200

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. I, sentenza 2023-02-16, n. 202300200
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 202300200
Data del deposito : 16 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/02/2023

N. 00200/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00505/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 505 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Cocea Cooperativa Sociale Onlus, rappresentata e difesa dagli avvocati P S, C S e M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Comune di Castelnuovo di Magra, rappresentato e difeso dall'avvocato M Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
la Provincia della Spezia, rappresentata e difesa dall'avvocato V A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

della società Raggio di Sole Società Cooperativa Onlus, rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Tozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

degli atti della gara indetta dalla Provincia della Spezia per l’affidamento del servizio di gestione dell’asilo nido comunale “Zigo Zago” per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026 secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, del D.Lgs n. 50/2016, e, segnatamente, della determinazione del Comune di Castelnuovo di Magra n. 153 del 31.8.2022, recante l'aggiudicazione alla società cooperativa Raggio di Sole Onlus, nonché della nota del RUP in data 12.8.2022, recante giudizio di congruità e validità dell'offerta aggiudicataria.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Castelnuovo di Magra, della Provincia della Spezia e della società controinteressata Raggio di Sole Società Cooperativa Onlus;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2023 il dott. A V e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso principale Cocea Cooperativa Sociale Onlus, gestore uscente del servizio, ha impugnato gli atti della gara – cui hanno preso parte due soli operatori economici - per l’affidamento della gestione dell’asilo nido comunale “Zigo Zago” di Castelnuovo di Magra per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026 secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, del D.Lgs n. 50/2016, e, segnatamente, la determinazione del Comune di Castelnuovo Magra n. 153 del 31.8.2022, recante l'aggiudicazione alla società cooperativa Raggio di Sole Onlus, nonché la nota del RUP in data 12.8.2022, recante giudizio di congruità e validità dell'offerta aggiudicataria.

A sostegno del gravame introduttivo ha dedotto cinque motivi di ricorso, come segue.

1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016. Violazione e falsa applicazione dell'art. 17 del Disciplinare di gara. Violazione e falsa applicazione delle Linee Guida Anac n. 2 approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1005/2016 e aggiornate con Delibera n. 424/2018. Violazione del principio di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa. Eccesso di potere per manifesta illogicità e irragionevolezza. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza di istruttoria. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta.

Censura la gestione della fase valutativa, in quanto dal verbale di gara n. 3 del 28.7.2022 si evince che i voti attribuiti per ciascun criterio e sub criterio ad entrambe le partecipanti coincidono in tutti i casi per tutti e tre i commissari componenti la commissione di valutazione, sicché non ci sarebbe stata autonoma e individuale valutazione da parte di ciascun commissario, in violazione dell’art. 17.2 del disciplinare di gara (a mente del quale “il coefficiente attribuito all'offerta del concorrente, variabile tra zero e 1, sarà attribuito discrezionalmente dai singoli commissari, e la media dei coefficienti sarà moltiplicata per il punteggio massimo assegnabile al criterio di valutazione” ).

Ciò che sarebbe confermato dal verbale di gara n. 2, in cui la commissione ha deciso di “adottare quale metodo di lavoro l'esame delle singole Offerte in autonomia da parte di ciascun Commissario ed il successivo confronto in seduta collegiale per la valutazione e l'attribuzione dei punteggi con eventuali precisazioni a commento degli stessi” , con ciò sostituendo una valutazione collegiale alla media delle valutazioni individualmente espresse dai singoli commissari.

2. Violazione e falsa applicazione dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016. Violazione e falsa applicazione dell'art. 18 Disciplinare di gara.

Due componenti c.d. tecnici della commissione - ovvero la Dott.ssa Amorfini e la Dott.ssa Petacchi – vanterebbero esperienza professionale nel generico campo dei servizi di assistenza alla persona, ma nessuna delle due avrebbe maturato competenze all'interno di strutture scolastiche dell'infanzia o di asilo nido.

3. Violazione e falsa applicazione dell'art. 80, c. 5, del D. Lgs. n. 50/2016. Difetto di motivazione. Eccesso di potere per manifesta illogicità e irragionevolezza. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza di istruttoria.

Non sarebbe stata adeguatamente valutata una lunga serie di revoche ed esclusioni dichiarate dalla controinteressata nel DGUE, di cui una - ad opera del Comune di Torino - sfociata addirittura nell’iscrizione nel casellario ANAC.

4. Violazione e falsa applicazione dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016. Violazione dell’art. 97 D.lgs. n. 50/2016. Violazione e falsa applicazione dell'art. 6 del Disciplinare di gara. Violazione del principio di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa. Eccesso di potere per manifesta illogicità e irragionevolezza. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza di istruttoria. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta.

Avendo la società Raggio di Sole omesso di riscontrare la nota 1.8.2022, con cui il RUP del Comune di Castelnuovo di Magra richiedeva di dettagliare le modalità del ribasso dell’8%, fornendo un confronto dei costi orari della manodopera indicati con il costo minimo tabellare previsto dal

CCNL COOP

Sociali/2020, non sarebbe stata effettuata una puntuale verifica dei costi della manodopera, richiesta dall’art. 95, comma 10, del D.lgs. n. 50/2016 (cfr. la nota comunale n. 18750 del 16.8.2022 – docc. 11 e 12 delle produzioni 3.10.2022 della Provincia).

5. Violazione del principio di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa. Eccesso di potere per manifesta illogicità e irragionevolezza. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza di istruttoria. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta sotto diverso profilo relativo ai punteggi.

Censura la mancata ostensione dell’offerta tecnica in forma integrale e senza omissis .

In data 12.9.2022 avveniva la consegna in via di urgenza del servizio di gestione dell’asilo nido.

Si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso la società Raggio di Sole Società Cooperativa Onlus, il Comune di Castenuovo di Magra e la Provincia della Spezia, controdedudendo.

Con atto notificato e depositato il 6.10.2022 la società Raggio di Sole Società Cooperativa Onlus ha proposto ricorso incidentale, affidato a sei motivi, come segue.

1. Sulla violazione e falsa applicazione di legge (art. 83 e ss. D.Lgs. 50/2016;
art. 97 Cost.) – Sulla violazione e falsa applicazione della legge speciale di gara (art. 6 e 6.3 del Disciplinare) – Sulla illegittimità dell’operato della S.A. laddove non ha disposto l’esclusione della COCEA.

Nel DGUE la società COCEA ha espressamente dichiarato di non possedere le certificazioni UNI 11034:2003 e SA8000:2014, richieste dall’art.

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