TAR Venezia, sez. I, sentenza 2010-02-08, n. 201000338

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. I, sentenza 2010-02-08, n. 201000338
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 201000338
Data del deposito : 8 febbraio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01132/2006 REG.RIC.

N. 00338/2010 REG.SEN.

N. 01132/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1132 del 2006, proposto da:
F A e P P, rappresentati e difesi dall’Avv. M P, dall’Avv. R P, dall’Avv. D S e dall’Avv. F S G, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Venezia, Dorsoduro, 3593;

contro

Ministero dell'Interno - (Rm);

per l'annullamento

del decreto n. 257/N dd. 3 giugno 2006, a firma “pel Capo della Polizia” del Direttore della Divisione III del Servizio trattamento di pensione e previdenza – Direzione Centrale per le Risorse Umane del Dipartimento della Pubblica Sicurezza (Ministero dell’Interno), recante diniego di accoglimento dell’istanza per la corresponsione dell’equo indennizzo presentata dai ricorrenti quali eredi dell’Agente della Polizia di Stato Stefano F;
e per la conseguente condanna del Ministero medesimo al pagamento dell’equo indennizzo predetto con maggiorazione degli interessi e della rivalutazione del credito sino al soddisfo di quest’ultimo.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2009 il dott. F R e udito peri ricorrentio l’avv. F. Stivanello Gussoni.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

I ricorrenti, Sig. A F e Sig.ra P P, espongono di essere genitori eed eredi di Stefano F, Agente della Polizia di Stato in forza dal 9 marzo 1999 al Compartimento della Polizia Ferroviaria (Polfer) di Milano e, segnatamente, presso la Sezione Polfer di Brescia.

I ricorrenti riferiscono che il figlio era stato aggregato al Centro di Addestramento Alpino della Polizia di Stato avente sede a Moena (Trento) a decorrere dal 23 dicembre 2000 e che in data 10 marzo 2001 lo stesso è deceduto a causa di un grave trauma cranico riportato a seguito di un incidente stradale avvenuto due giorni prima, verso le ore 8.30, mentre si recava nel comprensorio sciistico di Lusia per ivi svolgere il servizio di vigilanza sulle piste.

Con processo verbale della Commissione Medica Ospedaliera di Milano n. 1883 dd. 29 ottobre 2003 l’infermità letale subita dal F è stata ritenuta dipendente da causa da servizio e ascrivibile alla 1^ categoria, misura massima.

Con successivo parere n. 49031/04 dd. 23 novembre 2005 il Comitato di verifica per le cause di servizio ha riconosciuto, a sua volta, che l’infermità medesima andava ascritta a causa di servizio, “poiché la menomazione in questione risulta conseguente ad infortunio avvenuto durante il percorso normale compreso tra l’abitazione dell’istante ed il luogo di lavoro in orario compatibile a quello del servizio e che il nesso di causalità non è interrotto da dolo o colpa grave del medesimo e tenuto conto che dalla ricostruzione delle modalità dell’incidente come effettuata dai Carabinieri di Moena emerge che la causa, quanto meno preponderante, dell’incidente è da attribuirsi al conducente dell’altra autovettura coinvolta nel sinistro stesso, il quale, per effettuare un sorpasso, invadeva la corsia opposta di marcia percorsa dal F, che si recava ad assumere servizio a bordo della propria autovettura e che frenava e sterzava facendo le possibili manovre per evitare l’urto” .

I ricorrenti affermano di aver ottenuto rassicurazioni da parte del Centro di Addestramento Alpino della Polizia di Stato di Moena sul fatto che sarebbero stati predisposti tutti i documenti necessari in dipendenza del decesso, ivi segnatamente compresi quelli relativi alle spettanze degli eredi, e affermano di essere stati chiamati più volte nei mesi seguenti, da parte di personale appartenente alla Polizia di Stato, a sottoscrivere atti predisposti a tale scopo.

In particolare, nell’ottobre del 2003 lo stesso Sig. A F si sarebbe recato, unitamente al proprio conoscente Sig. A M, presso la Commissione Medica Ospedaliera dell’Ospedale Militare di Milano, ove avrebbe ricevuto ampie assicurazioni sulla circostanza che “tutto era apposto” e che, pertanto, il procedimento di riconoscimento dell’equo indennizzo conseguente al decesso del figlio era ormai di fatto concluso.

Nondimeno, in data 25 agosto 2004 lo stesso F ha ricevuto un telefax intestato alla Polizia di Stato – Compartimento Polizia Ferroviaria – Ufficio Primo – Via Ernesto Breda 24 – 20126 Milano, del seguente tenore: “Alla cortese attenzione Signor F A, residente in Agordo (reste: Falcade) (BL), Via 7° Alpini n. 40. La prego di inviare il più presto possibile sia via fax che via posta ordinaria a questo Compartimento Polfer (in duplice copia) la domanda di equo indennizzo che si allega. Il numero di fax è il seguente 02/63715509. Per qualsiasi informazione chiamare il nr. 02/63715512” (cfr. doc. 2 di parte ricorrente)

In esito a tale richiesta, il giorno successivo i coniugi F hanno quindi rimesso al predetto indirizzo del Compartimento Polfer di Milano, sia via telefax che per posta ordinaria la seguente istanza, redatta conformemente al modello ricevuto: “Al Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per le Risorse Umane – Servizio Trattamento di Pensione e previdenza – Divisione IV^ - Roma. I sottoscritti F A e P P, residenti a Falcade (BL), Via 7° Alpini n. 40, padre e madre dell’Agente della Polizia di Stato F Stefano, nato ad Agordo (BL) il 6 agosto 1977 e deceduto il 10 marzo 2001, con la presente chiedono, ai sensi e per gli effetti della L. 23 dicembre 1970 n. 1094, la concessione dell’equo indennizzo per l’infermità: “deceduto il 10 marzo 2001 per ‘grave trauma cranico’ ” . Come da verbale della Commissione Medica Ospedaliera di Milano mod. ML/AB nr. 1883 del 29 ottobre 2003. Falcade, 26 agosto 2004” (cfr. ibidem ).

Con decreto n. 257/N dd. 3 giugno 2006, a firma “pel Capo della Polizia” del Direttore della Divisione III del Servizio trattamento di pensione e previdenza – Direzione Centrale per le Risorse Umane del Dipartimento della Pubblica Sicurezza (Ministero dell’Interno), l’istanza testè riportata è stata respinta.

Nelle premesse di tale atto, dopo il puntuale riferimento ai surriportati giudizi espressi dalla Commissione Medica Ospedaliera di Milano e dal Comitato di verifica per le cause di servizio, inequivocabilmente favorevoli all’accoglimento dell’istanza stessa, si legge quanto segue: “Dato atto che nell’Adunanza Plenaria n. 1/1998 il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie ha deliberato di non essere competente a sindacare la tempestività delle domande di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, di equo indennizzo e di revisione per aggravamento. L’istanza del Sig. F A e della Sig.r S P, genitori ed eredi dell’Agente F Stefano, intesa ad ottenere il beneficio dell’equo indennizzo, non può essere accolta in quanto la stessa è da intendersi intempestiva ai sensi dell’art. 2, comma 5, del D.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461, poiché presentata oltre sei mesi dal decesso del proprio figlio (10 marzo 2001) mentre hanno presentato l’istanza soltanto il 25 agosto 2004;

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