TAR Roma, sez. III, sentenza 2014-09-22, n. 201409893

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza 2014-09-22, n. 201409893
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201409893
Data del deposito : 22 settembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03431/2012 REG.RIC.

N. 09893/2014 REG.PROV.COLL.

N. 03431/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3431 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv.ti G C e R P, con domicilio eletto presso G C in Roma, viale G. Marconi, 57;

contro

C.R.I. - Croce Rossa Italiana, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- del provvedimento adottato dal IX centro di Mobilitazione CRI, mediante nota prot. n. 588/IX-CM ricevuto in data 18.02.2012 con cui il ricorrente è stato dichiarato -OMISSIS- per l'avanzamento al grado superiore di -OMISSIS-per l'anno 2009;

- di tutti i provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali;

nonché quanto ai motivi aggiunti per l’annullamento:

- del provvedimento adottato dalla Commissione Centrale del Personale Militare Mobilitabile CRI, comunicato con nota prot. n. 3678/IX-CM ricevuto in data 04.09.2013, con cui il ricorrente è stato dichiarato “-OMISSIS-” per l’avanzamento al grado superiore di -OMISSIS-per l'anno 2009;

- di tutti i provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 52 D.lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;

Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2014 la dott.ssa Emanuela Loria e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Il ricorrente, -OMISSIS-in servizio continuativo dal 25.01.1998 a seguito del superamento di una selezione concorsuale, ha conseguito il grado attuale mediante “promozione a scelta” a partire dal 28.06.2003;
non è stato colpito da alcuno dei rilievi mossi dalla Ragioneria Generale dello Stato nella ispezione svolta dal M.E.F. a cui è seguito il Commissarimento dell’Ente.

Il Ministero della Difesa, in data 29.03.2010 ha trasmesso alla C.R.I. il decreto adottato il 17.12.20009 di apertura dei Quadri di avanzamento 2008/2009.

Il ricorrente, che aveva già maturato l'anzianità per la promozione al grado di -OMISSIS-

Colonnello in data 28.06.2007, non riconosciutagli per un mero errore di calcolo dell'Ente, visto il ritardo d'apertura dei quadri d'avanzamento 2008 e 2009, con nota a firma dell'avv. S, ricevuta dalla CRI il 17.02.2011, ha formulato formale istanza per essere immediatamente valutato ai fini della propria promozione al grado di -OMISSIS- Colonnello, quantomeno a partire dall'anno 2009, senza far quiescenza all'errore subito nel 2007 e diffidando l'Ente dal tardare ulteriormente l'apertura del quadro d'avanzamento dell'anno 2009.

Successivamente, con nota prot. 001144/IX-CM del 02.03.2011, il IX Centro di Mobilitazione della C.R.I., letta l'istanza di cui sopra a firma dell’avv. S, ha trasmesso all'Ispettorato Nazionale del Corpo Militare C.R.I. (e per conoscenza all'avv. Pietro S), una richiesta istruttoria ai fini dell'avanzamento del ricorrente ai sensi dell'art. 78, comma 2, lett. b, del R.D. 484/1936 e ss. modd.

L'Ispettorato Nazionale del Corpo Militare C.R.I., con nota prot. Is-C.R.I./04808.11/Pers del 28.03.2011, ha trasmesso al IX Centro di Mobilitazione la documentazione in parola, attestante che il -OMISSIS-è in possesso del requisito prescritto dall'alt. 78, comma II, lett. B del R. D. 484/1936, necessario ai fini della sua scrutinabilità e del conseguente avanzamento al grado di -OMISSIS-per l'anno 2009.

Successivamente, con nota prot. 229/IX-CM del 15.04.2011, il IX Centro di Mobilitazione della C.R.I., attesa la già avvenuta acquisizione della documentazione attestante il possesso di uno dei requisiti richiesti dall'alt. 78, comma 2, del R. D. 484/1936, ha confermato al ricorrente l'inserimento nel quadro d'avanzamento 2009 e gli ha comunicato la necessità di acquisire anche il curriculum vitae ed il certificato medico utili al completamento dell'istruttoria relativa al procedimento in questione.

Il ricorrente, quindi, con nota prot. n. 2243/IX/ll del 18.04.2011, facendo seguito all'istanza precedentemente inviata, ha trasmesso la documentazione da ultimo citata e ribadito quanto comunicato precedentemente dal suo precedente procuratore, avv. S.

Successivamente, la C.R.I. ha tardato a lungo il compimento delle ulteriori fasi di valutazione del ricorrente ai fini della sua promozione, sino al 18.02.2012, data in cui gli ha trasmesso il provvedimento impugnato, nel quale si legge “Spiace comunicare che la valutazione si è conclusa con il giudizio di: “-OMISSIS-” con la seguente motivazione: “in quanto dalla documentazione esaminata, fermi restando i requisiti di cui agli artt. 1685 e 1688, non risulta in possesso di almeno uno dei requisiti previsti dall'art. 1689, punto 2, commi: a), b), e), d)”.

Il ricorrente ha quindi chiesto, mediante istanza del 22.02.2012, che gli venisse fornita la documentazione relativa al procedimento, onde verificare le ragioni per le quali la C.R.I. è giunta alla decisione in questione.

All'esito di detto accesso agli atti, è emerso che, nel lasso di tempo intercorso tra l'istruttoria compiuta su istanza dell'interessato ed il provvedimento di "-OMISSIS-" qui impugnato, la C.R.I. era rimasta inerte per specifiche disposizione del Commissario Straordinario, aw. Rocca, avendo quest'ultimo richiesto al Ministero della Difesa un parere ritenuto necessario ai fini dei quadri d'avanzamento del 2008 e

2009.

In particolare, risulta che il Commissario Straordinario, con nota del 16.02.2011, ha comunicato e chiesto al Ministero competente quanto segue: “Con nota prot. 18987JO/PERS/AU del 16/11/2010 ho emanato la circolare di cui art'art. 74 R.D. 484/1936 (oggi art 1684 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66) nella quale ho determinato, per le singole categorie del personale direttivo, i limiti di anzianità entro i quali devono essere comprese, per ciascun grado, le proposte di avanzamento ad anzianità ed a scelta. Per quanto sopra, chiedo di conoscere il parere di codesta Direzione sulla normativa da applicare alla luce di quanto previsto dall'art. 2187 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66”.

Conseguentemente, i procedimenti relativi al quadro d'avanzamento di interesse del ricorrente sono rimasti sospesi in attesa del parere come sopra richiesto.

A distanza di 9 mesi, il Direttore Generale della Previdenza Militare della Leva e del

Collocamento al Lavoro dei Volontari Congedati (PREVIMIL), con nota prot. 2011/0189110, del 15.11.2011, ha espresso il parere de quo concludendo che le procedure d'avanzamento relative ai quadri 2008-2009, “dovranno essere disciplinate dalla normativa vigente, salvo l'esigenza di tener presente quanto disposto dall'art. 2186, comma 7. lettera b) del codice n. 66/2010 sopramenzionato”.

Con O.C. n. 52 del 30.01.2012, il Commissario Straordinario ha confermato l'apertura dei quadri d'avanzamento 2008-2009 e disposto che si procedesse all'istruzione delle relative pratiche.

In data 18.02.2012, al ricorrente è stato notificato il provvedimento qui impugnato e in esso risulta evidente che l’Associazione resistente abbia inteso il parere reso dal Ministero della Difesa nel senso di dover applicare alla sua pratica di avanzamento la normativa dettata dal D.lgs. 66/2010, tant'è che l'atto è stato reso “in quanto dalla documentazione esaminata, fermi restando i requisiti di cui agli artt. 1685 e 1688, non risulta in possesso di almeno uno dei requisiti previsti dall’art. 1689, punto 2, commi: a), b), e), d)”.

Purtuttavia, lo stesso Commissario Straordinario, ritenuta possibile la lesione dei diritti quesiti fatti salvi dall'art. 2186, comma 2, lett. b) del Cod. Ord. Mil. - come era stato categoricamente segnalato dallo stesso Ministero della Difesa nel parere di cui al precedente punto 15 - con O.C. N° 147/2012 , del 28/03/2012, ha disposto al punto

N. 3 quanto segue: “Fino al termine della completa definizione delle posizioni giuridiche degli Ufficiali di cui in premessa, sono sospesi gli effetti della O.C. 52/2012 e, pertanto, le relative pratiche di avanzamento eventualmente istruite devono essere richieste indietro al Ministero della Difesa e restituite ai Centri di mobilitazione* anche in attesa di meglio definire la normativa da applicare al personale che abbia maturato l’anzianità prevista per l'avanzamento anteriormente all’entrata in vigore del D.lgs. 66/2010 (09.10.2010)”.

Il ricorrente ha pertanto, impugnato, a titolo cautelativo, il provvedimento adottato dal IX Centro di Mobilitazione C.R.I., mediante nota prot. n. 588/IX-CM, ricevuto in data 18.02.2012, con cui è stato dichiarato "-OMISSIS-", allo scopo di non farvi quiescenza.

Nel ricorso principale si duole per i seguenti motivi:

1. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ MANIFESTA DEGLI ATTI ADOTTATI. VIOLAZIONE DELLA i. 241/1990 E SS. MODO. SUL GIUSTO PROCEDIMENTO. MANCATA VALUTAZIONE DI TITOLO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 78,

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