TAR Catania, sez. IV, sentenza 2023-10-31, n. 202303245

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. IV, sentenza 2023-10-31, n. 202303245
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202303245
Data del deposito : 31 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/10/2023

N. 03245/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01060/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1060 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato G V, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Vincenzo Giuffrida 176;

contro

-OMISSIS- S.P.A, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati D L, F S e A M, con domicilio eletto presso lo studio Fabio Lo Presti in Catania, corso Italia n. 213;

per l'annullamento

- del provvedimento -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-, datato -OMISSIS- e notificato il -OMISSIS-, con il quale è stata emessa la deliberazione di non ammissione alle agevolazioni del D. Lgs. n. 185/2000, Titolo II, Misura Microimpresa, in relazione alla domanda presentata dalla -OMISSIS-;

- di ogni altro atto o provvedimento, antecedente o successivo, comunque connesso, presupposto e conseguenziale all’atto impugnato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di-OMISSIS- S.P.A;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 ottobre 2023 la dott.ssa Mara Bertagnolli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso ritualmente notificato il 22 maggio 2017 e depositato il 19 giugno 2017 la deducente ha chiesto l’annullamento del provvedimento di -OMISSIS- del -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-, nonché di ogni altro atto o provvedimento, antecedente o successivo, comunque connesso, presupposto e conseguenziale all’atto impugnato.

In fatto, la società ricorrente rappresenta di aver inviato, in data 31 marzo 2015, domanda di ammissione, prot. n. -OMISSIS-, alle agevolazioni previste dal D. Lgs. 21 aprile 2000, n. 185, istitutivo degli “Incentivi all’autoimprenditorialità e all’autoimpiego, in attuazione dell’articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144”, per sostenere un progetto imprenditoriale consistente nella “Fornitura di un servizio, a valore aggiunto, di noleggio/locazione di imbarcazioni per lo svolgimento di mini crociere settimanali a vela nel Mediterraneo con itinerario proposto”, per un importo complessivo pari ad Euro 128.790,00, con un numero di addetti a regime pari a due.

All’esito dell’esame della documentazione prodotta, con nota prot. n. -OMISSIS- del 23 dicembre 2016, -OMISSIS- comunicava alla società -OMISSIS- i motivi ostativi all’ammissibilità della domanda, assegnandole il termine di dieci giorni lavorativi dalla data di ricezione della nota per presentare osservazioni scritte ed eventuale documentazione, con l’avvertenza che la permanenza anche di un solo profilo di criticità progettuale tra quelli riportati avrebbe determinato il rigetto della domanda.

Il 13 gennaio 2017 la ricorrente formulava e trasmetteva le proprie osservazioni e -OMISSIS-, con nota prot. n. -OMISSIS-/ININN-OCC0 del -OMISSIS-, le comunicava di avere deliberato la non ammissibilità della domanda, ritenendo che le osservazioni e le controdeduzioni presentate fossero inidonee al superamento del profilo di criticità progettuale.

Tale esito negativo del procedimento è stato impugnato deducendo i seguenti vizi di legittimità:



1. Violazione degli artt.3 e 10 bis della L. n. 241/90, violazione del principio del buon andamento ed imparzialità dell’attività amministrativa ex art.97 Cost. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di motivazione ed illogicità manifesta. Secondo parte ricorrente, il provvedimento sarebbe identico al preavviso di rigetto, contenendo, semmai, nuovi motivi di rigetto non precedentemente specificati come, ad esempio, la carenza di competenze in capo alla socia Patamia, che, altre a non sussistere, non sarebbe stata esplicitata nella comunicazione del 23 dicembre 2016;

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi