TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2024-10-11, n. 202417552

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2024-10-11, n. 202417552
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202417552
Data del deposito : 11 ottobre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/10/2024

N. 17552/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00781/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Stralcio)

ha pronunciato la presente

S

sul ricorso numero di registro generale 781 del 2019, proposto da
M B A, S A, M A, S P A, R A, L A, C B, E B, C B, G B, M B, F B, M B, P B, T C, G C, P C, L C, F C, M C, M C, A C, cui è succeduta in corso di causa la signora A M C, V C, R C, Giovanni D’Alessandro, M D L, M D L, C D C, G D P, S D, Carmela Maria Patrizia D’Orazio, M F, R F, V F, R F, M F, D F, D G, F G, R G, L G, A G, G G, L G, Paolo Gobbi, Concetto Guzzetta, T I, Oriana Impei, Francesco Intreccialagli, Donatella Landi, Massimo La Sorte, Donata Lazzarini, Carlo Lo Biundo, Ada Lombardi, Giuseppe Lo Presti, Alfredo Maiorino, Teresa Marasca, A M, Felice Martinelli, Flavia Matitti, Mauro Antonio Mezzina, Magda Milano, Gianpiero Moioli, Edelweiss Molina, Gianluca Murasecchi, Bruno Muzzolini, Raffaella Nappo, Cinzia Nardini, Arianna Oddo, Massimo Orsini, Maria Carmela Pennacchia, Rosa Persico, Giuseppina Petruzzelli, Roberta Cloe Piccoli, Sabrina Pistilli, Enrico Pusceddu, Teresa Maria Radogna, Marco Raffaele, M R, Maria Teresa Rinaldi, Maria Teresa Roberto, Monica Saccomandi, Salvatore Salvato, A L S, Saverio Simi De Burgis, Nicola Spezzano, Ambra Giuseppina Stazzone, Michele Strippoli, Marilena Sutera, G T, Iolanda Vacalebre, Luca Valerio, L V, Vincenzo Ventimiglia, Massimo Voghera, rappresentati e difesi dall’avvocato Dino Dei Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giuseppe Gioachino Belli, 36;



contro

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Repubblica Italiana, Ministero per la Pubblica Amministrazione, non costituti in giudizio.



per l’annullamento

- parziale del d.P.R. 24 ottobre 2018 nella parte in cui nell’art. 1, comma 1, il MIUR è stato autorizzato all’assunzione a tempo indeterminato per l’anno accademico 2018/2019 di n. 462 unità di personale docente di I fascia;

- dell’Avviso del MIUR contenuto nella nota prot. n. 15332 del 7.11.2018 avente ad oggetto la scelta sedi per il conferimento di incarichi a tempo indeterminato e determinato in base alle graduatorie nazionali della legge n. 128/2013 ai sensi dell’art. 1, comma 653, della legge n. 205/2017 per l’anno accademico 2018/2019 in cui è stata precisata l’assunzione a tempo indeterminato di n. 478 docenti di I fascia, invitando coloro che sono inseriti nelle graduatorie nazionali formate ai sensi della legge n. 128/2013, indette con D.M. 30.6.2014 n. 526, ad effettuare la scelta delle sedi di insegnamento.

- dell’Avviso del MIUR n. 16962 del 3.12.2018 avente ad oggetto individuazioni per il conferimento di incarichi a tempo indeterminato graduatorie nazionali ex l. 128/2013 - a.a. 2018/2019, con cui gli interessati sono stati invitati ad accedere al proprio sito riservato per verificare l’eventuale conferimento d’incarico con la relativa sede assegnata.

- dell’Avviso del MIUR n. 17985 del 18.12.2018 avente ad oggetto individuazioni per il conferimento di incarichi a tempo indeterminato graduatorie nazionali ex l. 128/2013 - a.a. 2018/2019, con cui gli interessati sono stati invitati ad accedere al proprio sito riservato per verificare l’eventuale conferimento d’incarico con la relativa sede assegnata.

e per l’accertamento e la declaratoria del plurimo inadempimento omissivo del MIUR, nonché della Repubblica Italiana e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in ordine all’obbligo giuridico di adozione del Regolamento di disciplina delle procedure di reclutamento del personale AFAM previsto dall’art. 2, comma 7, lett. e) della legge n. 508/99 e successivamente dal comma 1 dell’art. 19 della legge 8 novembre 2013 n. 128, di conversione del decreto legge 12 settembre 2013 n. 104, già richiesto nei precedenti risorsi al TAR Lazio nn.rr.gg. 11568/2018 e 11576/2018;

con conseguente condanna dei resistenti Repubblica Italiana, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla corresponsione ai ricorrenti degli importi per risarcimento dei danni per la perdita di chance dei ricorrenti relativa al loro passaggio alla prima fascia docente AFAM, in conseguenza della mancata adozione del Regolamento di disciplina delle procedure di reclutamento del personale docente di prima fascia di cui all’art. 2, comma 7, lett. e ), della legge n. 508/99, poi sollecitato e disciplinato temporalmente nel già riferito art. 19, comma 1, della legge n. 128/2013 di conversione del d.l. n. 104/2013, da quantificare equitativamente nella somma da liquidare a ciascun ricorrente, pari ad un decimo della differenza annuale tra il trattamento stipendiale lordo corrisposto nel tempo rispettivamente ai docenti AFAM di prima e seconda fascia per ogni anno solare di servizio da ciascun ricorrente prestato nella seconda fascia a decorrere dall’anno 1999 di entrata in vigore della legge n. 508 istitutiva del regolamento mai adottato per il periodo dal 1999 al 2013, e di un importo maggiore pari invece ad un quinto della differenza annuale tra il trattamento stipendiale lordo corrisposto nel tempo rispettivamente ai docenti AFAM di prima e seconda fascia per ogni anno solare di servizio da ciascun ricorrente prestato nella seconda fascia a decorrere dall’anno 2013 di entrata in vigore della legge n. 128/2013 di conversione del d.l. n. 104/2013 e sino alla data attuale nonché, a seguire, dell’emananda sentenza, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria con decorrenza dalle citate annualità di maturazione delle somme creditorie sino alla data del futuro soddisfo, o, in subordine, nella diversa misura ritenuta di giustizia, già richiesto nei precedenti risorsi al TAR Lazio nn.rr.gg. 11568/2018 e 11576/2018.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell’Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;

Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 19 luglio 2024 il dott. N D P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. I ricorrenti - nella dedotta qualità di docenti di ruolo di seconda fascia delle Accademie di Belle Arti italiane, appartenenti al comparto AFAM - premettono di aver già proposto, ad eccezione delle Prof.sse M D L e G T, precedente impugnativa dinanzi a questo Tribunale con due ricorsi di analogo contenuto, iscritti nel registro generale al n. 11568/2018 e al n. 11576/2018, al fine di accertare e dichiarare l’inadempimento delle Amministrazioni intimate in ordine all’obbligo giuridico di adozione del Regolamento di disciplina delle procedure di reclutamento del personale AFAM, previsto dall’art. 2, comma 7, lett. e ) della legge n. 508/99 e successivamente dal comma 1 dell’art. 19 della legge n. 128/2013 n. 128, anche in relazione al silenzio serbato su apposito atto di intimazione, diffida e messa, con conseguente condanna delle stesse Amministrazioni alla corresponsione degli importi a titolo di risarcimento dei danni per la perdita di chance relativa al passaggio alla prima fascia docente AFAM, derivante dalla mancata adozione del prefato regolamento, da quantificare in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

1.1. Dopo aver richiamato gli elementi in fatto esposti nei pregressi giudizi, i ricorrenti hanno rappresentato che la P.A ha adottato i seguenti

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