TAR Pescara, sez. I, sentenza 2021-07-01, n. 202100331

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Pescara, sez. I, sentenza 2021-07-01, n. 202100331
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Pescara
Numero : 202100331
Data del deposito : 1 luglio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/07/2021

N. 00331/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00363/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 363 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
P O, rappresentata e difesa dall'avvocato D G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Asl 02 L V C, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato P R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Paola Tiziana Di Lorito in Pescara, viale Caravaggio n. 174/1;



nei confronti

A V P, G C, Siscia Annalisa, Pantaleone Barbara non costituiti in giudizio;
A S, C P, M P, Errico D'Amico, R D G, rappresentati e difesi dall'avvocato G B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Renato Di Benedetto in Pescara, viale G. D'Annunzio, n. 267;



e con l'intervento di

ad opponendum:
Antonio Di Sciascio, rappresentato e difeso dagli avvocati Aristide Police, Alessandro Di Sciascio, Alessandro Iovenitti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alessandro Iovenitti in Pescara, piazza Unione, 33;



Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento

della decisione di non ammettere la ricorrente alla prova teorico-pratica del concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto dalla ASL n. 2 Lanciano-Vasto-Chieti, per n. 1 posto per Dirigente da assegnare all'area giuridico-amministrativa della stessa ASL.Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da O Paola il 6\12\2018 : della Deliberazione n. 1407 del 22.11.2018 del direttore generale dell'ASL Lanciano-Vasto-Chieti di approvazione della graduatoria del concorso a n. 1 posto di dirigente giuridico-amministrativo

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 29\12\2019 :

per l’annullamento

della deliberazione n. 237-2019 ASL Lanciano vasto Chieti di ricostituzione della commissione esaminatrice per rinnovazione del solo esame orale del concorso pubblico oggetto del ricorso n. 363-2018-

di tutti gli altri atti del suddetto concorso, incluso il provvedimento di approvazione della graduatoria.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 9/2/2021:

per l’annullamento

della delibera del D.G. n. 1036 del 24.11.2020 di approvazione della graduatoria di merito del concorso pubblico per n. 1 posto di dirigente amministrativo da assegnare all'area giuridico-amministrativo;

- del verbale n. 1 del 18.12.2019 e n. 2 del 11.2.2010 relativi alla riedizione della prova orale del concorso pubblico di cui sopra.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Asl 02 L V C e di A S di C P di M P di Errico D'Amico e di R D G;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica telematica del giorno 14 maggio 2021 il dott. M B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

La ricorrente - ammessa a partecipare, con sentenza 219 del 2017 di questo Tribunale (appellata dalla ricorrente solo con riguardo alla decisione sulle spese), al concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto dalla ASL n. 2 LancianoVasto-Chieti, per n. 1 posto per Dirigente da assegnare all’area giuridico-amministrativa - ha sostenuto in data 23 agosto 2018 la prova scritta, e con il ricorso in epigrafe ha impugnato il conseguente giudizio di non ammissione.

La medesima lamenta che i criteri di valutazione sono stati elaborati in modo eccessivamente generico con conseguente insufficienza del voto numerico senza motivazione; che dal verbale n. 1 del 19.4.2018 con cui la commissione ha stabilito i criteri di valutazione risulterebbe la previsione di “questionari a risposte sintetiche” anziché di una “terna di temi”, e ciò ha determinato che “… la ricorrente … ha dovuto sviluppare tre temi in sole due ore, mentre la commissione si era auto-vincolata in diversa maniera ”; che sarebbe stata violata la norma di cui all’articolo 12 del D.P.R. n. 483/1997 (secondo cui “ Il giorno stesso ed immediatamente prima della prova scritta, la commissione al completo predispone una terna di temi o di questionari a risposte sintetiche, li registra con numeri progressivi, fissando il tempo a disposizione dei candidati per lo svolgimento della prova. I temi o i questionari sono chiusi in pieghi suggellati e firmati esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti della commissione e dal segretario ”), perché “ Dall’esame degli atti (cfr. verbale n. 3 del 23.8.2018) risulta che la commissione il giorno 23.8.2018 fissato per lo svolgimento della prova scritta: - si è riunita ore 9,00 nella sede della Direzione Generale della ASL L V C, presso la palazzina SE.BI in via dei Vestini – località Colle dell’Ara – Chieti, dove ha predisposto i tre questionari costituiti ognuno da tre temi su argomenti di diritto amministrativo e di diritto costituzionale; - alle ore 10 ha concluso gli adempimenti preliminari e si è poi recata nella sede degli esami, presso l’Aula Magna della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti; - alle ore 11,45 il Presidente ha eseguito l’appello nominale dei candidati; -alle ore 12,45 ha proceduto al sorteggio della prova di esame, che ha avuto inizio alle ore 12,48 fino alle 14,48 ”; che sarebbero stati violati gli articoli 11 e 73 del D.P.R. n. 483/1997, perché non le sono stati attribuiti 3 punti per le pubblicazioni né periodo di svolgimento dell’attività professionale di avvocato del libero foro, e ciò senza alcuna motivazione.

Sono intervenuti ad opponendum alcuni candidati (ovvero i primi 6 classificati nella graduatoria finale dei vincitori di tutte le prove), contestando nel merito i motivi di censura.

I medesimi, tra l’altro, evidenziano che “ La prova scritta veniva espletata dai n. 43 candidati presenti sui 119 ammessi il giorno 23.08.2018, come da relativo verbale n. 3 redatto in pari data e, in tale sede, il Presidente della Commissione esaminatrice consegnava un foglio di “avvertenze” ai candidati e, al contempo, dava loro lettura della prova estratta, “dei criteri, predeterminati dalla Commissione per la valutazione della prova scritta” (pag. 3 verbale) nonchè del comunicato (cfr. all. 7 al verbale) mediante il quale veniva anticipato che “L’elenco dei candidati ammessi alla prova pratica sarà, in ogni caso, pubblicato sul sito Aziendale nella sezione Avvisi e Concorsi ”” e che “ il giorno successivo (29 agosto), l’Azienda sanitaria resistente, dando seguito a quanto anticipato ai candidati, procedeva alla pubblicazione sul proprio sito Aziendale, nella sezione “Avvisi e Concorsi”, dell’elenco dei n. 13 partecipanti ammessi alla prova pratica, come risulta dalla stampa dello “storico” della stessa sezione della pagina web ”; e da ciò deducono che il ricorso sarebbe tardivo in quanto notificato solo in data 22 novembre 2018, nonostante la ricorrente avesse avuto tutto il tempo per chiede e ottenere l’accesso agli atti nei termini, appunto dalla pubblicazione della notizia sul sito dell’Amministrazione; e nel merito che, tra l’altro, “ Nessuna disposizione normativa vieta tale modus procedendi, obbligando i commissari ad elaborare i quesiti nello stesso luogo fisico individuato per lo svolgimento dell’esame. Come può leggersi nel verbale 4 (doc. 12) la Commissione ha terminato di elaborare le tracce alle ore 10.00 del 23.08.2018. Alle ore 11.45 i commissari già si erano recati nel luogo di esame ed avevano effettuato l’appello dei candidati. Alle ore 12.48 la prova aveva inizio dopo l’effettuazione di tutte le operazioni preliminari. L’immediatezza appare assolutamente rispettata ed in ogni caso il pericolo che qualche Commissario poteva comunicare

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