TAR Napoli, sez. II, sentenza 2023-04-22, n. 202302458

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. II, sentenza 2023-04-22, n. 202302458
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202302458
Data del deposito : 22 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/04/2023

N. 02458/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01866/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1866 del 2023, proposto da
V C, P D B, D D B, B C, rappresentati e difesi dall'avvocato S L M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ufficio Territoriale del Governo Caserta, Sottocommissione Elettorale Circondariale di Piedimonte Matese, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
Comune di Raviscanina, non costituito in giudizio;

nei confronti

Ermanno Masiello, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- del verbale n. 39 del 15.4.2023, comunicato in data 17.4.2023, emesso dalla Sottocommissione Elettorale Circondariale di Piedimonte Matese (CE) recante esclusione della lista denominata “VOLTIAMO PAGINA” e del relativo candidato a Sindaco e a Consiglieri Comunali, dalla competizione elettorale per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale di Raviscanina (CE) fissata per il 14 e 15 maggio 2023;

- di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e conseguente, parimenti lesivi;

- nonché per la conseguente ammissione della Lista denominata “VOLTIAMO PAGINA” alla tornata elettorale per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale di Raviscanina del 14 e 15 maggio 2023.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ Ufficio Territoriale del Governo Caserta e della Sottocommissione Elettorale Circondariale di Piedimonte Matese;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella udienza pubblica speciale elettorale del giorno 22 aprile 2023 la dott.ssa Daria Valletta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

I ricorrenti V C, in qualità di candidato alla carica di Sindaco, P D B, in qualità di delegato alla presentazione della Lista, Daniele De Blasi e B C, in qualità di candidati alla carica di consiglieri comunali, hanno impugnato innanzi a questo Tribunale il verbale n. 39 del 15.4.2023, comunicato in data 17.4.2023, emesso dalla Sottocommissione Elettorale Circondariale di Piedimonte Matese recante esclusione della lista denominata “VOLTIAMO PAGINA” e del relativo candidato Sindaco e Consiglieri Comunali, dalla competizione elettorale per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale di Raviscanina (CE) -Comune con popolazione fino a 3.000 abitanti- fissata per il 14 e 15 maggio 2023.

A sostegno dell’esclusione è stata addotta la seguente motivazione: «Rilevato che la raccolta delle firme, benché autenticate, di presentazione della lista non presenta tutti i requisiti di forma previsti dagli articoli 28 e 32 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, in particolare il modulo utilizzato per la sottoscrizione reca singoli fogli slegati e non ritualmente uniti al primo foglio da ulteriori elementi rispetto alla semplice spillatura (timbri lineari, firme etc.) in modo da mettere questa Sottocommissione di verificare, in maniera inequivoca, che i sottoscrittori siano stati consapevoli di aver dato il proprio appoggio a quella determinala lista e ai relativi candidati;
ritenuto, alla luce delle su esposte considerazioni, che l'inosservanza delle norme relative alla presentazione delle candidature comporti la non ammissione delle stesse alla competizione elettorale».

I ricorrenti hanno proposto le seguenti censure: in primo luogo, i ricorrenti osservano che le sottoscrizioni della lista sono state raccolte il 15 aprile 2023 su due documenti (atto principale ed atto separato) costituiti da più fogli di dimensione A4, che all'atto dell'apposizione delle relative sottoscrizioni erano già “pinzati” tra loro formando un documento unico ed in cui, in entrambi, la prima pagina conteneva sia il contrassegno di lista che i nomi e le date di nascita dei candidati;
di conseguenza, i sottoscrittori, al momento della apposizione della firma, erano ben consapevoli sia della lista che dei candidati che stavano presentando, così come attestato dalle autocertificazioni da costoro rilasciate.

Aggiungono i ricorrenti che il giorno 15 aprile 2023 era stata presentata la sola lista denominata “VOLTIAMO PAGINA”, per cui i relativi sottoscrittori non potevano non essere consapevoli della relativa lista e dei nominativi dei candidati;
d’altronde, alla terza pagina dell’atto principale e alla seconda dell’atto separato, in cui sono state apposte rispettivamente 4 e 6 firme, era specificato che i sottoscrittori erano stati informati che promotore della sottoscrizione erano D B P e I V M. Pertanto, tenuto conto della presenza su detto foglio del riferimento ai promotori e delle ridotte dimensioni del Comune di Raviscanina, dovrebbe ritenersi sussistente quel collegamento logico tra il foglio sottoscritto e la specifica formazione politica.

A comprovare l’unitarietà dei moduli in un tempo antecedente alla sottoscrizione, dunque, già tra di loro pinzati, vi sarebbe anche il fatto che in quello denominato “atto separato”, contenente ben 18 sottoscrizioni, le relative firme sono state apposte alla seconda e terza pagina, dopodiché il pubblico ufficiale autenticante ha provveduto a barrare le successive pagine bianche (quarta, quinta e sesta), apponendo poi alla pag. 7 la propria certificazione di autenticazione delle anteposte 18 firme.

Ancora, la mancata apposizione di firme e/o timbri di congiunzione non escluderebbe che i sottoscrittori, all’atto della firma, fossero consapevoli del nome della lista e dei candidati riportati nella prima pagina dei moduli, atteso che gli stessi erano pinzati in più fogli antecedentemente alla sottoscrizione operata dagli elettori;
d’altra parte, si tratta di moduli conformi ai moduli allegati alle vigenti istruzioni ministeriali.

Da ultimo si assume che, in caso di incertezza, la Sottocommissione avrebbe dovuto -in ossequio al principio del favor partecipationis e del soccorso istruttorio– assumere tutte le informazioni necessarie a chiarire le modalità di presentazione delle liste, eventualmente udendo i protagonisti della vicenda.

Si è costituito in giudizio l’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta - Sottocommissione Elettorale Circondariale di Piedimonte Matese evidenziando che il modulo utilizzato per la sottoscrizione reca singoli fogli slegati e non ritualmente uniti al primo foglio da ulteriori elementi rispetto alla semplice spillatura. Pertanto, le sottoscrizioni di cui all’Allegato 2 non avrebbero potuto essere ritenute illegittimamente apposte.

All’udienza del 22 aprile 202, all’esito della discussione delle parti, la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

Il ricorso non è meritevole di accoglimento.

In punto di diritto si osserva che l’art. 28 del

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