TAR Parma, sez. I, sentenza 2023-10-16, n. 202300282

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Parma, sez. I, sentenza 2023-10-16, n. 202300282
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Parma
Numero : 202300282
Data del deposito : 16 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/10/2023

N. 00282/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00010/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato L R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio;
Questura di Piacenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;

per l'annullamento

- del decreto nr. -OMISSIS- del 25 marzo 2020, con cui il Questore della Provincia di Piacenza ha rigettato l’istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia presentata in data 30 maggio 2017;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questura di Piacenza;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2023 la dott.ssa Paola Pozzani e udito per parte ricorrente il difensore come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

In data 30/05/2017 il Sig. -OMISSIS- presentava istanza per il rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia, conseguita per la prima volta nel 2005; nel corso dell’istruttoria amministrativa emergeva la circostanza della comunicazione di notizia di reato n.-OMISSIS- del 19/09/2011, da parte della Polizia Provinciale della Provincia di Piacenza, in collaborazione con le guardie giurate appartenenti all’associazione di volontariato denominata “Guardie Ecologiche Volontarie” (G.E.V.), a carico del Sig. -OMISSIS- avanti la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Piacenza.

Si procedeva al sequestro dell’arma e, nei confronti dello stesso, veniva instaurato procedimento penale n.-OMISSIS- R.G.N.R. sulla flagranza del reato inerente la violazione della legge 11 febbraio 1992 n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, e nello specifico degli artt. 13, commi 1 e 5, e 30 comma 1 lettera h) L. 157/1992 in quanto in data 18/09/2011 il Sig. -OMISSIS- veniva sorpreso nell’esercizio dell’attività venatoria utilizzando mezzi proibiti ed esplicitamente vietati dalla L. n. 157/1992.

Con sentenza n.-OMISSIS-, in data 07/11/2011 il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Piacenza accoglieva la domanda di oblazione presentata dal Sig. -OMISSIS- e condannava lo stesso al pagamento di una pena pecuniaria pari ad Euro 512,00.

A seguito di preavviso di rigetto del 7 agosto 2017 inoltrato ex art. 10- bis della Legge n.241/1990, in data 18/08/2017 il Sig. -OMISSIS- depositava memoria difensiva e con decreto nr. -OMISSIS- del 25/03/2020, in questa sede impugnato, il Questore della Provincia di Piacenza rigettava l’istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia.

Si è costituita l’amministrazione depositando una relazione il 13 gennaio 2021, contestando le doglianze avverse in particolare argomentando in ordine alla completezza della motivazione del provvedimento ed alla natura dell’autorizzazione.

Con ordinanza n. 13 del 28 gennaio 2021 questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare ritenuta l’insussistenza del fumus boni iuris del ricorso “ in quanto il provvedimento impugnato appare correttamente motivato atteso che l’intervenuta oblazione in sede penale non elide il fatto storico, posto alla base del diniego di rinnovo, relativo all’utilizzo, da parte dell’odierno ricorrente, di mezzi proibiti per l’esercizio dell’attività venatoria e, inoltre, il decorso di sei anni dalla commissione del predetto evento non attenua la gravità del medesimo in quanto, come correttamente rappresentato dall’Amministrazione resistente nel provvedimento impugnato, l’odierno ricorrente <con la sua condotta omissiva, ha violato una delle basilari ed elementari norme che regolarmente viene insegnata agli aspiranti cacciatori che, al termine della frequenza di un corso di formazione finalizzato ad ottenere l'abilitazione all'esercizio venatorio, sostengono un esame finale periodicamente organizzato e tenuto gratuitamente dalla Regione Emilia-Romagna>” ;

La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica dell’11 ottobre 2023.

DIRITTO

Premessa. Il ricorrente ha formulato cinque motivi di ricorso che possono essere sintetizzati come segue: difetto di motivazione per aver l’amministrazione considerato solo l’elemento della condanna penale senza valutazione complessiva dell’idoneità dell’interessato; violazione degli artt. 11 e 43 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza per mancanza di motivazione sul giudizio di inaffidabilità basato, nel caso concreto, su di un unico elemento risalente; violazione e falsa applicazione, in particolare, dell’art. 13 della L. n.157 dell’11 febbraio 1992, in punto di mezzi consentiti per la specifica attività venatoria; difetto di motivazione per omessa considerazione dell’affidabilità complessiva; infine, violazione e falsa applicazione di legge, in particolare, dell’art. 10 comma 1 lett. b) della L. del 7 agosto 1990, n. 241, per omessa considerazione in parte motiva della memoria depositata in sede di contraddittorio procedimentale.

Il Collegio ritiene che il primo, il secondo, il quarto ed il quinto motivo, in quanto riconducibili al vizio di motivazione in ordine ai medesimi elementi di fatto ed istruttori possano essere congiuntamente esaminati.

Si ritiene, altresì, di procedere innanzitutto dall’esame del terzo motivo, la violazione di legge, in quanto la condotta violativa della normativa venatoria è logicamente preliminare e ritenuta dirimente nella motivazione del provvedimento impugnato.

1.Con il terzo motivo il ricorrente lamenta “ Violazione e falsa applicazione di legge, e, in particolare, dell’art. 13 della L. dell’11 febbraio 1992, n.157, ed eccesso di potere nell’espletamento del potere discrezionale da parte del Questore di Piacenza, oltre che carenza di istruttoria ”.

Come ribadito nella relazione depositata nel fascicolo giudiziario dalla Questura di Piacenza, il provvedimento è fondato sulla violazione da parte del Sig. -OMISSIS- della normativa venatoria, elemento ritenuto ostativo dall’amministrazione al rinnovo dell’autorizzazione in quanto si tratta di inosservanza di basilari ed elementari norme che regolarmente sono insegnate agli aspiranti cacciatori.

Il provvedimento impugnato rileva la violazione degli artt. 13, commi 1 e 5, in riferimento ai mezzi per l’attività venatoria e 30, comma 1 lettera h), in riferimento alle sanzioni penali della Legge n. 157 dell’11 febbraio 1992.

L’art. 13, rubricato “ mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria ”, al comma 1 stabilisce che “L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12” e, al comma 5 che “Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.”

L’art 30, comma 1 lettera h), dispone che “ Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali si applicano le seguenti sanzioni: (omissis) h) l'ammenda fino a lire 3.000.000 (euro 1.549) per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con mezzi vietati. La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l'ausilio di

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