TAR Roma, sez. III, decreto decisorio 2018-10-24, n. 201806259

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, decreto decisorio 2018-10-24, n. 201806259
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201806259
Data del deposito : 24 ottobre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/10/2018

N. 06517/2014 REG.RIC.

N. 06259/2018 REG.PROV.PRES.

N. 06517/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 6517 del 2014, proposto da
Soc Trevi Energy S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati G C, M C, M S, con domicilio eletto presso lo studio M S in Roma, v.le Parioli, 180;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero per i Beni e Le Attivita' Culturali e del Turismo, Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici Province di Bari Barletta Andria Trani e Foggia, Soprintendenza Beni Archeologici della Puglia, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Puglia, non costituita in giudizio;
Comune di Chieuti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Saracino, con domicilio eletto presso lo studio Maria Saracino in Roma, via Appia Nuova, 251;

per l'annullamento

della delibera del 14.02.14 riguardante il progetto di impianto off-shore per la produzione di energia alimentata da fonte eolica ubicato nel mare antistante la costa dei comuni di Chieuti e Serracapria.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c), e 84 c.p.a.;

Visto l’atto depositato in data 18 luglio 2017, ritualmente notificato alle altre parti, con il quale parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso in epigrafe indicato, non avendo più interesse alla coltivazione del gravame;

Ritenuto di dover dichiarare l’estinzione del giudizio per rinuncia agli atti di causa;

Ritenuto, altresì, di compensare tra le parti le spese di lite.


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