TAR Roma, sez. III, ordinanza cautelare 2020-04-27, n. 202003252

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, ordinanza cautelare 2020-04-27, n. 202003252
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202003252
Data del deposito : 27 aprile 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/04/2020

N. 15725/2019 REG.RIC.

N. 03252/2020 REG.PROV.CAU.

N. 15725/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 15725 del 2019, proposto da


C P L M, rappresentato e difeso dagli avv.ti S F, F L, R F B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio F L in Roma, Lungotevere Marzio, 3;


contro

Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Università degli Studi Palermo, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Arianna Camillo non costituita in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

- della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’anno accademico 2019/2020, pubblicata sul sito www.accessoprogrammato.miur.it attraverso il portale www.universitaly.it il 1° ottobre 2019, nella quale parte ricorrente risulta collocata oltre l’ultimo posto utile e, quindi, non ammessa al corso, nonché dei successivi scorrimenti di graduatoria, pubblicati sul medesimo portale;
- dell’elenco del 17 settembre 2019, pubblicato sul sito www.accessoprogrammato.miur.it attraverso il portale www.universitaly.it, riportante il punteggio dei candidati (con il solo codice etichetta) in elenchi suddivisi per singoli Atenei di svolgimento della prova, prima della graduatoria definitiva;

- della schermata personale pubblicata sul sito www.accessoprogrammato.miur.it attraverso il portale www.universitaly.it in data 27 settembre 2019;

- del Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 28 marzo 2019, n. 277 e i relativi Allegati, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 192 del 17 agosto 2019, recante le“modalità e i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico in lingua italiana ad accesso programmato nazionale - anno accademico 2019/2020”;

- dei bandi di concorso delle Università per l’accesso ai corsi di laurea a numero programmato della facoltà di medicina e chirurgia per l’anno accademico 2019/2020;

- del Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero della Salute, del 27 giugno 2019, n. 595, e i relativi Allegati, avente ad oggetto la “Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia a.a. 2019-2020”;

- del Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero della Salute, del 27 giugno 2019, n. 593, e i relativi Allegati, avente ad oggetto la “Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria a.a. 2019-2020”;

- delle deliberazioni ex art. 3, comma 2, lett. a), b) e c), l. 2 agosto 1999, n. 264, adottate dagli Atenei e recanti la potenziale offerta formativo per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2019/2020, di contenuto allo stato non conosciuto;

- delle deliberazioni ex art. 3, comma 2, lett. a), b) e c), l. 2 agosto 1999, n. 264, adottate dagli Atenei e recanti la potenziale offerta formativo per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’anno accademico 2019/2020, di estremi e contenuti allo stato non conosciuti;

- dell’atto recante la rilevazione relativa al fabbisogno formativo per il Servizio Sanitario Nazionale di professionisti sanitari per l'anno accademico 2019/2020 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell’art.

6-ter, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;
- dell’Accordo assunto in seno alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 27 giugno 2019, Rep. atti n. 108/CSR, in merito alla “Determinazione del fabbisogno per l’anno accademico 2019/2020, dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, a norma dell’articolo 6 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modifiche” e le allegate Tabelle, in particolare le stime riportate nella Tabella 5, riportante il “fabbisogno formativo per l’anno accademico 2019/2020” di medici chirurghi e odontoiatri;

- ove occorra, dell’Accordo assunto in seno alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 21 giugno 2018, Rep. atti n. 120/CSR, in merito alla “determinazione del fabbisogno per l’anno accademico 2018/2019 dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, a norma dell’articolo 6 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni” e le allegate Tabelle;

- dell’Avviso del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca pubblicato in data 7 marzo 2019, avente ad oggetto il calendario delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l’a.a. 2019/2020;
- della prova di ammissione consistente nel questionario delle domande somministrato ai candidati in data 3 settembre 2019, con particolare riferimento alla domanda n. 28 della matrice ministeriale;

- degli atti con i quali è stata costituita la Commissione incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2019/2020;

- degli atti con i quali è stato costituito il Tavolo di lavoro per la proposta di definizione, a livello nazionale, delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. n. 264/1999, anche in conformità alle direttive dell'Unione Europea;

- degli atti, non noti nei loro estremi, con i quali sono state predisposte le prove di esame e di tutta la documentazione di concorso, di cui agli Allegati al bando di concorso;
- ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali delle Commissioni di concorso e delle Sottocommissioni d’aula dell’Università presso la quale parte ricorrente ha espletato la prova di concorso;

- ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di correzione redatti dal CINECA;

- per quanto occorrer possa, della scheda di valutazione della prova d’accesso espletata da parte ricorrente e pubblicata sul sito www.accessoprogrammato.cineca.it attraverso il portale www.universitaly.it;

- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente, ancorché di contenuto incognito;

E PER L’ACCERTAMENTO

- del diritto di parte ricorrente di essere ammessa al Corso di Laurea in questione (Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria).


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Salute, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e dell’Università degli Studi Palermo;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2020 il dott. U D C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che il carattere prioritario e determinante del potenziale formativo è stato ribadito anche a livello comunitario (in tal senso cfr. anche CEDU, 2 aprile 2013 – ricorsi 25851/09, 29284/09, 64090/09 – Tarantino e altri c. Italia), non potendosi ritenere corrispondente a tutela del diritto allo studio, come diritto fondamentale della persona, la mera indiscriminata ammissione a corsi di istruzione superiore di qualsiasi soggetto richiedente, ove le strutture organizzative predisposte non siano adeguate per garantirne l’adeguata formazione professionale;

Considerato, inoltre, che lo stesso articolo 34 della Costituzione pone come tendenziale obiettivo il raggiungimento dei superiori gradi di istruzione per i capaci e meritevoli, ponendo sostanzialmente un vincolo per il rispetto delle graduatorie di merito, ove l’accesso a detti gradi superiori di studio sia frutto di prove selettive (con ulteriore ostacolo per misure cautelari che sconvolgano l’ordine di graduatoria in questione, sulla base di meri dati presuntivi);

Rilevato il forte incremento dei posti disponibili per le immatricolazioni al primo anno, registrato nell’anno accademico in corso (per un totale di 11.568 posti) rispetto agli anni precedenti;

Ritenuto, altresì, che la reiterata segnalazione, da parte degli organi di stampa, di una imminente, forte carenza di personale medico – oltre a proiettarsi prevalentemente sul personale specializzato, la cui formazione richiede adeguata erogazione di risorse finanziarie – non possa comunque consentire al giudice amministrativo di sostituirsi all’amministrazione, nell’individuare i limiti delle risorse assegnabili e la pianificazione dei modelli organizzativi più idonei ad assicurare il superamento delle criticità segnalate, senza sminuire il livello qualitativo del servizio sanitario nazionale;

Rilevato che la domanda di posti ulteriori risulta formulata in modo astratto, non avendo parte ricorrente fornito la prova della possibilità concreta di fruire - in ragione del punteggio conseguito e della posizione in graduatoria - di tali posti (c.d. “prova di resistenza”);

Ritenuto che, in ogni caso, con riferimento ai numerosi quiz contestati, vengono proposte critiche che entrano nell’area dell’opinabile, senza che siano provati travalicamenti nell’area dell’irragionevole e dell’illogico;

Ritenuto, inoltre, che in relazione alle censure sulle criticità/ambiguità di taluni quesiti, si deve ritenere che: a) il carattere sommario della presente fase cautelare non consente al riguardo di poter svolgere i necessari approfondimenti istruttori possibili solo nella più appropriata sede di merito;

b) in ogni caso le censure in discorso, ove si rilevassero (in tutto o in parte) fondate determinerebbero effetti diffusi ed estesi all’intera graduatoria, con rifacimento integrale della stessa (non certo limitato al solo ricorrente) e con esiti allo stato del tutto imprevedibili anche rispetto alla posizione del ricorrente;
ciò rende di difficile configurazione il “fumus” che deve sorreggere l’istanza cautelare e non coerente la domanda di immatricolazione con riserva;

Considerato per quanto attiene la censurata istruttoria sulla programmazione dei posti, in relazione agli ambiti di individuazione del fabbisogno formativo nazionale di medici chirurghi e di odontoiatri rispetto all’offerta potenziale del sistema universitario, che le decisioni volte a determinare il numero di posti, tenuto conto dell’offerta potenziale del sistema universitario e del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo ai sensi della L. 264/99 rientra nella esclusiva attribuzione delle autorità ministeriali;

Che le contestazioni formulate pretendono di fare derivare l’illegittimità dei provvedimenti adottati da contestazioni formulate mediante un mero richiamo alla previsione normativa (art. 3 della L. n. 264/1999), senza tener conto ad ogni modo del consistente aumento del numero dei posti resi disponibili nella attuale tornata concorsuale.

Considerato, altresì, che le dedotte violazioni del principio di segretezza e di anonimato –peraltro da intendersi nei limiti segnati dai precedenti di questa Sezione Terza, fra cui ad esempio

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