TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2024-03-21, n. 202405662
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Testo completo
Pubblicato il 21/03/2024
N. 05662/2024 REG.PROV.COLL.
N. 09243/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9243 del 2023, proposto da
V D M, rappresentato e difeso dall'avvocato F T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato G A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Marcantonio Colonna 27;
nei confronti
M C, non costituito in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione e con salvezza di proporre motivi nuovi e/o aggiunti:
-del Provvedimento Prot. n. GR/39/06 del 21.4.2023 (all. 1), con cui veniva comunicata, via pec, al ricorrente, l'esclusione dal cd “Bandi Zone carenti” di cui alla Determinazione dell'8.2.2023 n. G01538, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del 16.2.2023, avente ad oggetto l'assegnazione degli incarichi ancora vacanti nelle attività di assistenza medica primaria;
-di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, inclusa la graduatoria pubblicata nel BUR n. 33 del 26.4.2023 e degli allegati A-B-C che ne formano parte integrante;
-della Graduatoria pubblicata nel BUR n. 33 del 26.4.2023 e atti conseguenziali;
-della norma finale n. 1 dell'ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina Generale ai sensi dell'art. 8 Dlgs. 502/1992 e s.m.i.;
-del Parere del Ministero della Salute n. 01013318-03/03/2023-DGPROFMDS-P;
-ove occorra e per quanto di ragione, dell'art. 19, comma 5 bis., del DL 16 Luglio 2020 n. 76;
-ove occorra e per quanto di ragione, del Decreto del Ministero della Salute del 14 luglio 2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale avente ad oggetto “Disposizioni relative ai medici che si iscrivono al corso di formazione specifica in medicina generale relativo ai trienni 2020 – 2023 e 2021 – 2024”, nella parte in cui – richiamando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1 del decreto del Ministero della salute 28 settembre 2020 - inibisce al Medico in formazione, l'esercizio di attività libero professionali ed ogni rapporto convenzionale, precario o di consulenza con il Servizio Sanitario Nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private, anche di carattere saltuario o temporaneo;
-di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso lesivo degli interessi del ricorrente, anche non conosciuto;
B) l'acquisizione, di ufficio, del Parere del Ministero della Salute n. 01013318-03/03/2023-DGPROFMDS-P;
C) l'acquisizione, di ufficio, di tutte le circolari, atti, documenti e Provvedimenti, anche interni e riservati, detenuti dalla Regione Lazio-Area Risorse Umane relative alla Graduatoria DL Calabria, anni 2019-2020-2021 nonché al cd. “Banco zone Carenti” e relativa graduatoria, inclusi gli scambi di note e pareri con le Amministrazioni interessate -primo tra tutti il Ministero della Salute- nonché le cartelle dei singoli candidati inseriti nelle graduatorie menzionate al fine di verificare i rispettivi requisiti
con espressa riserva
-di impugnazione, con motivi aggiunti, degli ulteriori provvedimenti di esclusione del ricorrente dalla partecipazione/ammissione a corsi e concorsi -in base alla graduatoria riservata ai sensi dell'art. 12, comma 3 del decreto-legge n. 35 del 30 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 60 del 25 giugno 2019- ad oggi ancora non formalizzati, con particolare riguardo al corso di Formazione specifica in Medicina Generale triennio 2021-2024
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2024 il dott. R V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con Determinazione del giorno 8 febbraio 2023, n. G01538, la Regione Lazio, ai sensi dell'articolo 34 comma 18 dell’ Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale per l'assegnazione degli incarichi residui di assistenza primaria a ciclo di scelta (ex assistenza primaria), di cui alla Determinazione n. G07025 del 31 maggio 2022 pubblicata sul BURL n. 48 del 7 giugno 2022 e all'Avviso di cui alla Determinazione n. G16604 del 29 novembre 2022, pubblicato sul sito della Regione in data 30 novembre 2022, ha avviato l’indicata procedura.
Quindi, in data 16 febbraio 2023, con pubblicazione sul bollettino della Regione Lazio n. 14, ha individuato le sedi vacanti.
Il ricorrente ha presentato, il 23 febbraio 2023, domanda di partecipazione alla assegnazione degli incarichi residui nelle attività di assistenza primaria a ciclo di scelta per la Regione Lazio (ASL RM3 e RM6-distretto 4) ai sensi dell’art. 12, comma 3 del DL 30 aprile 2019, n. 35, convertito con Legge 25 giugno n. 60.
Nell’occasione lo stesso ha dichiarato di frequentare il primo anno del corso di formazione in medicina generale per il triennio 2021/2024.
La Regione con il provvedimento in epigrafe riportato ha escluso l’attuale ricorrente dall’assegnazione degli incarichi richiesti.
In particolare il provvedimento è così motivato:”
- la norma finale n. 1 del vigente ACN dispone "...[omissis...] ai medici di Polizia ed ai medici militari in SPE di cui all'articolo 6-bis de! D.L. 24 aprile 1997, n. 198 convertito con modifiche nella Legge 20 giugno 1997, n. 174 è consentita l'acquisizione di un incarico ai sensi del presente Accordo, nel rispetto dell'orario massimo settimanale (38 ore), con possibilità di svolgere attività di medico del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta fino ad un massimo di 400 assistiti, fermo restando il possesso del titolo per l 'accesso alla medicina generale.. il Ministero della Salute, con il parere n. 01013318 -03/03/2023 - DGPROF MDS-P, si è espresso in merito alla possibilità per i medici militari iscritti al Corso di formazione specifica medicina generale 2021/2024, di concorrere ad incarichi temporanei oggetto della convenzione con il SSN, ravvisando la non compatibilità della "disciplina di tali incarichi con le disposizioni speciali previste dall'art. 19, comma 5-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, che prevede che i medici in formazione continuino a prestare la propria attività per le amministrazione di appartenenza e pertanto possano svolgere le attività di medicina generale esclusivamente previo conseguimento del titolo e con i limiti che saranno indicati nel decreto dal legislatore".
Per comodità espositiva si riporta il parere del Ministero della Salute n.0013318- 03/03/2023-DGPROF-MDS-P, riportato nel provvedimento in questa sede impugnato :” L'art. 19, comma 5-bis, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e