TAR Roma, sez. II, sentenza 2024-06-24, n. 202412756

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2024-06-24, n. 202412756
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202412756
Data del deposito : 24 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/06/2024

N. 12756/2024 REG.PROV.COLL.

N. 04630/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4630 del 2024, proposto da:
-OMISSIS-Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati F C, D A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato R C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’accertamento

- del diritto di accedere ai documenti amministrativi richiesti con istanza inviata con lettera del 10.1.2024;

- per l’annullamento del provvedimento di diniego formalizzato da Roma Capitale con nota prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-;

- per la condanna dell’Amministrazione resistente a consentire di prendere visione ed estrarre copia dei documenti richiesti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2024 il dott. I N e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato a mezzo pec in data 15.4.2024 a Roma Capitale e ritualmente depositato il 24.4.2024, la società ricorrente ha adito questo Tribunale ex art.116, co.1 cpa:

- per l’accertamento del diritto di accedere ai documenti amministrativi richiesti con istanza inviata con lettera del 10.1.2024;

- per l’annullamento del provvedimento di diniego formalizzato da Roma Capitale con nota prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-;

- per la condanna dell’Amministrazione resistente a consentire di prendere visione ed estrarre copia dei documenti richiesti.

2. Con nota del 10.1.2024, trasmessa a mezzo pec a Roma Capitale, l’odierna ricorrente formulava istanza di accesso ai seguenti atti e documenti:

1. la nota prot. n. -OMISSIS- (cfr. -OMISSIS-) trasmessa dal Direttore dell’Esecuzione in data 18 maggio 2023 avente a oggetto «una Relazione a corredo della contestuale proposta di risoluzione contrattuale per grave inadempimento e della richiesta di risarcimento maggior danno in relazione alle disfunzioni di-OMISSIS-»;

2. la nota prot. n. -OMISSIS- (cfr. -OMISSIS-) trasmessa dal Direttore dell’Esecuzione in data 1 giugno 2023, con cui si è «ribadito la proposta di risoluzione contrattuale per grave inadempimento e la richiesta di risarcimento maggior danno in relazione alle disfunzioni di-OMISSIS-»;

3. la nota prot. -OMISSIS-(cfr. -OMISSIS-) del -OMISSIS-, con la quale risulta che «il Vice Segretario Generale di Roma Capitale ha comunicato l’apertura da parte della Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per il Lazio della Corte dei Conti del fascicolo istruttorio n. -OMISSIS- relativo ad una segnalazione di possibili danni erariali derivanti dall’esecuzione del I contratto applicativo per quanto riguarda-OMISSIS-»;

4. la nota prot. n.-OMISSIS- (cfr. -OMISSIS-) trasmessa in data 13 novembre 2023 dal Direttore del Dipartimento Risorse Economiche, il quale avrebbe «rappresentato il persistere delle numerose criticità ed anomalie di-OMISSIS-»;

5. le risultanze dell’interrogazione del casellario informatico di A.N.AC. disposta in data 14 dicembre 2023;

6. la nota del Dipartimento Centrale Appalti prot.-OMISSIS-.

La ricorrente, fra l’altro, esponeva che l’interesse all’acquisizione di detti atti scaturisce dalla necessità di tutelare, anche in sede processuale, i diritti e gli interessi società, nell’ambito del contenzioso incardinato presso il Tribunale Civile di Roma e finalizzato a contestare l’avversata determina di risoluzione del 29.12.2023, per grave inadempimento, del Contratto di Accordo Quadro rep. -OMISSIS- stipulato tra Roma Capitale e il R.T.I. -OMISSIS-S.p.A., -OMISSIS-., ai sensi dell’art. 54, comma 3 del Codice dei Contratti Pubblici (CIG n. -OMISSIS-).

A fronte dell’istanza e dell’iniziale consegna, a cura di Roma Capitale, di una parte della documentazione richiesta, la ricorrente avversa, in questa sede, la determinazione reiettiva dell’istanza di accesso, formalizzata dall’Amministrazione con nota prot.n. -OMISSIS-

del-OMISSIS-, con la quale, in particolare, veniva denegata l’ostensione:

a) delle note sub nn.ri 1,2,4,6 in relazione alla previsione recata dall’art.53, co.5, lett. c) D.Lgs.n.50/2016;

b) della nota sub n.3, in relazione a quanto stabilito dall’art. 57 del D.Lgs n.174 del 26.08.2016 (Codice della Giustizia Contabile).

3. Roma Capitale si costituiva in giudizio, in data 6.5.2024, per resistere al ricorso, sulla base delle argomentazioni difensive, corredate da ampia documentazione, contenute nella memoria versata in atti il giorno 7.5.2024.

Ulteriormente, la resistente deduceva che le note di cui ai prot.nn. -OMISSIS- e-OMISSIS- erano state già depositate da Roma Capitale in allegato alla comparsa di risposta prodotta nel giudizio civile incardinato presso il Tribunale di Roma, di cui al r.g. -OMISSIS-.

4. Alla camera di consiglio del 19 giugno 2024, la causa è stata trattenuta in decisione. Il Collegio rilevava d’ufficio, ex art.73, co.3 cpa, la (parziale) improcedibilità del ricorso, limitatamente all’ostensione delle seguenti note: prot. n. -OMISSIS- e prot. -OMISSIS- (che include la nota prot.n -OMISSIS-), giacchè depositate da Roma Capitale nel presente giudizio in allegato alla memoria di costituzione (rif. all.ti nn.ri 5 e 6 deposito di Roma Capitale del 7.5.2024). Il Collegio rilevava invece la mancata ostensione, allo stato, della nota-OMISSIS-, nonostante la contraria affermazione della difesa di Roma Capitale nella citata memoria.

5. In via preliminare, con il conforto di quanto concordemente dichiarato nella camera di consiglio dalle difese di entrambe le parti, occorre dare atto dell’improcedibilità del gravame, limitatamente alle note di cui ai prot. n. -OMISSIS- e prot. -OMISSIS-, depositate da Roma Capitale nell’odierno giudizio.

Quanto alla restante documentazione, il ricorso è fondato nei limiti di seguito esplicati.

E’ fondata, in particolare, la pretesa ostensiva relativamente ai documenti di cui alle note prot.n. -OMISSIS- e prot.-OMISSIS- e, per converso, erronea la motivazione reiettiva addotta da Roma Capitale, fondata sull’applicazione dell’art.53, co.5, lett. c) D.Lgs.n.50/2016.

Tale disposizione, infatti, sottrae dall’accesso unicamente le relazioni riservate del direttore dell’esecuzione “sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto”.

Nella fattispecie in esame, la documentazione richiesta da un lato non riguarda il procedimento di apposizione delle riserve apposte dall’appaltatore e, dall’altro, è stata espressamente menzionata nella determinazione risolutiva (impugnata in sede civile), a giustificazione ed integrazione del relativo corredo motivazionale, talchè non se ne può disconoscere la rilevanza nel giudizio pendente in sede civile, anche in ossequio al disposto di cui all’art.24, co.7 L.n.241/90, che consacra il diritto di accesso per finalità difensive. Peraltro, l’Amministrazione non ha comprovato, in sede procedimentale o difensiva, che le suddette note contengano segreti o comunque informazioni ex sé sottratte ex lege all’accesso, avendo le stesse rappresentato, sia pure per relationem, supporto motivazionale ai fini della risoluzione.

Viceversa, si ritiene di non potere accogliere la pretesa afferente alla nota prot. -OMISSIS-del -OMISSIS-, con la quale il Vice Segretario Generale di Roma Capitale ha comunicato l’apertura da parte della Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per il Lazio della Corte dei Conti del fascicolo istruttorio relativo ad una segnalazione di possibili danni erariali derivanti dall’esecuzione del I contratto applicativo.

Si ritiene che la domanda ostensiva, sul punto, sia in primo luogo inammissibile, per la carenza di un interesse concreto e attuale all’acquisizione della nota, atteso il carattere meramente informativo della stessa circa l’apertura del procedimento contabile, senza che tale circostanza sia assurta a ragione fondante la disposta (e contestata) risoluzione dell’Accordo Quadro.

Vieppiù, si ritiene comunque corretto il rifiuto palesato e argomentato da Roma Capitale ai sensi dell’art.57 D.Lgs n.174 del 26.08.2016, posto che la nota in questione afferisce all’attività istruttoria espletata nell’ambito di un procedimento contabile in corso per ipotesi di danno erariale, come tale assoggettata a vincolo di riservatezza dalla predetta norma.

6. Per quanto precede, il ricorso va:

- dichiarato improcedibile, per carenza di interesse, relativamente alle note prot. n. -OMISSIS- e prot. -OMISSIS-;

- dichiarato inammissibile, relativamente alla nota prot. -OMISSIS-del -OMISSIS-;

- accolto, relativamente alle note prot.n. -OMISSIS- e prot.-OMISSIS- e, per l’effetto, occorre:

1) disporre l’annullamento in parte qua del diniego all’accesso, di cui alla nota prot.n. -OMISSIS- del-OMISSIS-;

2) ordinare a Roma Capitale l’esibizione dei documenti richiesti e non consegnati, nei limiti di cui sopra, entro il termine di giorni trenta, decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero, se anteriore, dalla notifica.

Le spese di giudizio possono venire compensate, tenuto conto della parziale definizione in rito e della reciprocità della soccombenza.

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